Court dismisses appeal against guarantee bond, ruling guarantor cannot raise main contract defenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cellino against Coface regarding an opposition to an injunction issued by the Ministry of Finance. The core issue involved whether the surety could raise substantive defenses from the principal debt relationship, such as currency exchange disputes, in the current proceeding. The court held that for autonomous guarantee contracts, the guarantor must pay immediately without the right to oppose the creditor's claims based on the main contract's validity or performance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1940 c.c.; Art. 1941 c.c.: In an autonomous guarantee contract, the guarantor is strictly liable and cannot raise defenses pertaining to the principal obligation, thereby granting the creditor the power of self-help to collect the sum upon default.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27073/2017 R.G. proposto da: CELLINO MASSIMO, CELLINO LUCINA elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI GIORGIO (LTRGRG68L26H501L) ; -ricorrenti- contro COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Sciuto e dall’Avv. Carlo Scofone; -controricorrente- nonché Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - resistente - nonché F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Fallimento SEM s.r.l. in liquidazione - Intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2658/2017 depositata il 21/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dall’opposizione all’ingiunzione ex r.d. 639/1910 RG dell’importo di £ 2.601.713,82 da parte della Coface s.p.a. (già Viscontea Assicurazioni s.p.a.) nella qualità di fideiussore in favore del Ministero delle Finanze. La polizza fideiussoria era stata rilasciata a garanzia della restituzione delle somme indebitamente percepite dalla SEM Molino Sardi s.p.a., che era stata oggetto di indagini da parte della Guarda di Finanza di Cagliari per aver percepito illecite restituzioni alle esportazioni in danno del FEOGA - Fondo Europeo per l’Orientamento e le Garanzie.
Nel corso del procedimento penale era stato disposto il fermo amministrativo nei confronti della società per le somme illegittimamente percepite, pari a £ 5.715.831,00. Il provvedimento di fermo, impugnato in sede amministrativa, era stato sospeso dal Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza, aveva disposto l’erogazione delle somme, dando facoltà allo Stato di richiedere alla società ulteriori garanzie; in tale contesto, venne stipulata, in favore della SEM Molino Sardi s.p.a. la polizza fideiussoria avente come beneficiario il Ministero delle Finanze.
La polizza sarebbe divenuta operativa “se, a conclusione del procedimento penale presso il Tribunale di Cagliari per frodi F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 comunitarie …codesta Amministrazione debba recuperare crediti nei confronti della SEM s.p.a. per diritti percepiti e relative sanzioni…” Il procedimento penale nei confronti di Cellino Massimo e Cellino Lucia, amministratori della SEM Nolinari Sardi s.p.a. si concluse con l’applicazione concordata della pena ex art.444 c.p.c.
Emessa l’ingiunzione di pagamento nei confronti della COFACE s.r.l., con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 2.601.713,82, la società propose opposizione innanzi al Tribunale di Roma, sostenendo che il provvedimento di fermo amministrativo, posto alla base della polizza fideiussoria, era stato oggetto di annullamento in sede giurisdizionale. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione all’ingiunzione fiscale proposta dalla Coface ex RG 639/2010 ed accertò l’esistenza e la validità del credito di cui all’ingiunzione; accolse la domanda di rivalsa proposta dalla COFACE nei confronti della SEM s.r.l., di Cellino Massimo e di Cellino Lucina, condannandoli alle somme che la COFACE avrebbe corrisposto all’Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza di primo grado proposero appello la SEM s.r.l., Cellino Massimo e Cellino Lucina. La COFACE aderì all’appello principale e propose appello incidentale. La Corte d’appello di Roma accolse il gravame limitatamente alla censura relativa al recupero in regresso di somme non ricomprese nella fideiussione, rigettando l’appello in relazione alle altre censure. Nella motivazione della sentenza d’appello, viene fatto riferimento alla previsione, contenuta nella polizza fideiussoria, di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in virtù della quale il contratto di fideiussione andava qualificato come contratto autonomo F i r m a t o D a :
D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 di garanzia, svincolato, pertanto, dal principio di accessorietà. La polizza prevedeva, inoltre, la rinuncia del soggetto tenuto al pagamento al beneficio della preventiva escussione del debitore principale al momento della conclusione del procedimento penale.
Detto procedimento si era concluso con sentenza di patteggiamento, che, pur non avendo efficacia in sede civile, non assumeva valenza impeditiva rispetto all’accertamento della pretesa creditoria dell’Amministrazione Finanziaria; dalle risultanze del procedimento penale era stata accertata la non estraneità degli amministratori della società ai fatti oggetto del procedimento penale, che si era concluso con il patteggiamento ed era emersa la commissione di gravi irregolarità. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso Cellino Massimo e Cellino Lucina sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso la Compagnie Francaise d’Assurance Extèrleur s.a., succeduta Alla Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato un atto di costituzione. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1939, 1940, 1941, 1945 e 2909 c.c., dell’art.324 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte distrettuale avrebbe omesso di prendere atto di diversi giudicati F i r m a t o D a :
D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 esterni, che avrebbero accertato l’inesistenza del credito per il quale era stata stipulata la polizza assicurativa.
Il giudicato esterno sarebbe costituito dalla sentenza N.22825/05 del Tribunale di Roma e dalle sentenze n.14434/2012 e 5918/2017 della Corte di cassazione. La sentenza della Corte di Cassazione N.14434/2012 aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva annullato l’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Compartimentale aveva irrogato alla SEM s.r.l. la sanzione amministrativa per indebita percezione delle restituzioni alle esportazioni. La sentenza della Corte di Cassazione N.5918/2017 aveva confermato l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento emessa dall’amministrazione finanziaria nei confronti della SEM s.r.l. per il recupero delle indebite restituzioni percepite dalla società.
Poiché le decisioni citate, tutte passate in giudicato avrebbero accertato l’inesistenza dell’indebita percezione delle restituzioni alle esportazioni, poste a fondamento dell’escussione della polizza fideiussoria, sussisterebbe un giudicato esterno, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. I ricorrenti osservano altresì che, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 14434/2012, nessuna responsabilità degli amministratori può discendere direttamente dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato, ai sensi dell’art.445 c.p.c., comma 1 bis c.p.c.
Per tali ragioni, l’inesistenza dell’obbligazione principale travolgerebbe l’obbligazione accessoria. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1939, 1940, 1941 e 1945 c.c., degli arartt.115 , 445 e 651 c.p.c., degli artt.2 e 3 RD 639/1910, dell’artt. 21 del D. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Lgs 46/99 , degli artt.67 e 130 del DPR 43/88, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; viene ribadita l’erroneità della decisione della Corte d’appello, che ha rigettato l’opposizione, fondando la decisione sulle vicende del procedimento penale, e, specificamente sulla sentenza di patteggiamento e sul fermo amministrativo, senza tener conto che il fermo era stato annullato in sede giudiziale.
Tutte le operazioni di esportazioni svolte dalla SEM s.r.l. sarebbero quindi regolari e l’Amministrazione Finanziaria non potrebbe vantare alcun credito nei confronti della SEM s.r.l. , né tanto meno nei confronti della compagnia assicuratrice, che aveva stipulato la polizza fideiussoria. I ricorrenti contestano altresì che l’Amministrazione Finanziaria potesse far ricorso, per soddisfare il proprio credito al procedimento di cui al RD 639/1910, in seguito all’entrata in vigore dell’art.67 del DPR 43/88, che aveva soppresso il procedimento di ingiunzione in relazione ai “diritti doganali e…ogni altro diritto accessorio la cui riscossione è demandata all’amministrazione doganale”; in tale ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto procedere al procedimento di riscossione mediante ruolo, preceduto dalla formazione di un ordinario titolo esecutivo, attesa la natura privatistica del credito.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1203 , 1949, 1950 e 1951 c.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte di merito errato nell’accogliere la domanda di rivalsa della COFACE s.r.l. nei confronti della SEM s.r.l. e dei Cellino, seppur limitandola alle sole somme oggetto di fideiussione. I motivi, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 La Corte d’appello, nell’esaminare le censure della Sem s.r.l., di Cellino Massimo e Cellino Luciana e dell’appellante incidentale COFACE, ha tenuto distinto il giudizio di opposizione della Coface quale fideiussore in favore del Ministero delle Finanze dall’azione di rivalsa proposta dalla Coface.
La Corte di merito ha accertato che la polizza fideiussoria conteneva la clausola “a semplice richiesta scritta e motivata del beneficiario“, con l’ulteriore previsione che l’obbligato era tenuto al pagamento, con rinuncia ad ogni eventuale eccezione “anche in presenza di opposizione della parte contraente”. Era inoltre prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla facoltà di opporre l’eccezione di compensazione con altri crediti ed al beneficio di cui all’art.1957 c.c. La polizza fideiussoria prevedeva quale unica condizione la conclusione del procedimento penale e l’individuazione dei crediti dell’amministrazione beneficiaria (pag.6 della sentenza impugnata).
Alla luce delle disposizioni contrattuali sopra illustrate, la Corte d’appello ha qualificato il contratto di fideiussione come contratto autonomo di garanzia ed ha fatto applicazione dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sentenza N.3947 del 18.2.2010. Con tale pronuncia, le sezioni Unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art.1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.
La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 dall’inadempimento colpevole del debitore principale mentre nella fideiussione, connotata dall’elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.
Ne deriva che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (Cass. 8874/2021). Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza quindi, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art.1945, e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass.16213/18).
Al riguardo vale richiamare la già citata pronuncia n. 3497 del 2010 delle Sez. Unite (ex multis Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32402), secondo la quale il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia trova un limite quando: - le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto tra garante e beneficiario; - il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito; F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a :
M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta; - sia proponibile la c.d. excepito doli generalis perchè risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
Orbene, l’Amministrazione Finanziaria aveva agito ex RD 639/2010 all’esito del procedimento penale nei confronti di Cellino Massimo e Cellino Lucina, che si era concluso con sentenza ex art.444 c.p.c. Nell’atto di opposizione la COFACE s.r.l. aveva contestato la possibilità dell’amministrazione finanziaria di emettere ordinanza ingiunzione, la sussistenza dei presupposti per l’escussione della garanzia ed aveva chiesto, in via subordinata, la condanna dei coobbligati in solido SEM s.r.l., Cellino Massimo e Cellino Lucina al rimborso delle somme eventualmente corrisposte all’Amministrazione finanziaria.
SEM s.r.l., Cellino Massimo e Cellino Lucina hanno contestato il loro obbligo di pagamento derivante dal rapporto principale, ma non quello derivante dal rapporto di garanzia, né hanno appellato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di rivalsa della COFACE. Ed invero i motivi d’appello concernevano l’inesistenza dei presupposti per l’escussione della garanzia e l’inammissibilità del ricorso per ingiunzione ex RD 639/2010, mentre non veniva posto in discussione il diritto di regresso da parte della società assicuratrice.
F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Ne consegue che, in relazione all’azione di rivalsa proposta dalla COFACE nei confronti della SEM s.r.l., di Cellino Massimo e Cellino Lucina si è formato il giudicato interno.
In considerazione della qualificazione giuridica del contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, sono irrilevanti le vicende attinenti all’obbligazione principale e, nel caso in esame, l’esistenza del giudicato esterno costituito dalle sentenze N.22825/05 del Tribunale di Roma e dalle sentenze n.14434/2012 e 5918/2017 della Corte di cassazione. Dette pronunce sono relative all’esistenza ed alla validità dell’obbligazione principale (la sentenza della Corte di Cassazione N.14434/2012 riguardava la conferma della sentenza del Tribunale di Roma che aveva annullato l’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Compartimentale aveva irrogato alla SEM s.r.l. la sanzione amministrativa per indebita percezione delle restituzioni alle esportazioni; la sentenza della Corte di Cassazione N.5918/2017 aveva annullato l’ingiunzione di pagamento emessa dall’amministrazione finanziaria nei confronti della SEM s.r.l. per il recupero delle indebite restituzioni percepite dalla società).
Nella specie, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, elemento essenziale del rapporto era costituito dall’inopponibilità da parte del garante delle eccezioni di merito proprie del rapporto principale, sicché l'impegno del garante consisteva nel pagare immediatamente al Ministero, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative ai rapporti di valuta e provvista; analogamente alla garanzia cauzionale, dunque, viene attribuito al creditore un potere di autotutela, potendo egli incamerare la somma di in caso di inadempimento dell'obbligazione, F i r m a t o D a :
D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 svincolandosi in tal modo il rapporto di garanzia dal rapporto principale (Cass., Sez.
U. n. 3497 del 2010; Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32402). Ne consegue che ogni questione relativa all’esistenza, alla validità ed all’estinzione del rapporto principale può essere proposta dai ricorrenti nei confronti del Ministero in sede di azione di ripetizione dell’indebito. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 27073/2017 Numero sezionale 204/2022 Numero di raccolta generale 19693/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 27 gennaio 2022.
Il Presidente Felice Manna F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C