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Ordinanza — n. 19355/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for retrial due to lack of adversarial proceedings against the prosecutor's office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19355/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Naples Tribunal's order rejecting the opposition to a public prosecutor's fee liquidation decree. The court found that the necessary adversarial proceedings were missing because the prosecutor's office and potential suspects were not notified of the opposition. Consequently, the decision was remanded to the lower court to integrate the missing adversarial elements before proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 168 DPR 115/2002; Art. 170 DPR 115/2002: The absence of notification to the prosecutor's office or suspects renders the opposition procedure null due to lack of adversarial integrity, requiring remittal for integration.

Parole chiave

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public prosecutor fees adversarial proceedings procedural nullity fee liquidation decree lack of notification remittal for retrial procedural integrity vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 168 DPR 30 maggio 2002, n. 115
adottato dal P.M., lo stesso, alla luce dell’art. 168 T.U.S.G., deve ritenersi come fattispecie a formazione progressiva nella quale l’apposizione del “visto” del Procuratore Aggiunto costituisce R.G.
Art. 73 disp. att. cod. proc. pen.
115 e dell’ art. 73 disp. att. cod. proc. pen. ), sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario ed al Ministero della Giustizia (che sopporta l’onere economico se il compenso dell’ausiliare non venga posto a carico dell'eventuale R.G.
Art. 170 DPR 30 maggio 2002, n. 115
STEFANO VIGNONE ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 19 ottobre 2017 , con la quale è stata respinta l’opposizione che l’odierno ricorrente aveva proposto ex art. 170, d.p.r.
Art. 15 d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Art. 383 comma 3 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Prima dell’esame dell’unico motivo di ricorso -col quale si deduce, in relazione all’art. 360, n.
Art. 168 T.U.S.G.
adottato dal P.M., lo stesso, alla luce dell’art. 168 T.U.S.G., deve ritenersi come fattispecie a formazione progressiva nella quale l’apposizione del “visto” del Procuratore Aggiunto costituisce R.G.
art. 73 disp. att. cod. proc. pen
115 e dell’ art. 73 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24786 del 07/12/2010
Cass. Sez. 2, 12/04/2018, n. 9102
Cass. Sez. 6, 18/06/2020, n. 11795
Cass. Sez. 2, 07/12/2010, n. 24786
Cass. Sez. 2, 12/05/1999, n. 4697
24786 ; Cass. Sez. 2, 12/05/1999, n. 4697 ; Cass.
Cass. Sez. 6, 10/02/2022, n. 4291
Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516
4291 ; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516 ).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29714/2017R.G. proposto da: STEFANO VIGNONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 4, presso lo studio dell'avvocato ALDO PINTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA SALTALAMACCHIA, MARIO SALTALAMACCHIA –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis –intimato – Oggetto: Liquidazione compensi C.T.U. R.G.N. 29714/2017 Ud. 27/05/2022CC R.G. 29714/2017 - Pagina nr. 2 di 5 avverso l' ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 19/10/2017 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 27 maggio 2022dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. STEFANO VIGNONE ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 19 ottobre 2017 , con la quale è stata respinta l’opposizione che l’odierno ricorrente aveva proposto ex art. 170, d.p.r. 115/2002 avverso il decreto di revoca e nuova determinazione dei compensi, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in relazione all’espletamento dell’incarico di consulente del P.M. Nei confronti di quest’ultimo, infatti, era stato emesso dal P.M. in data 26 marzo 2012 un decreto di liquidazione dei compensi per l’importo di € 22.084,64 per l’attività svolte come consulente tecnico del P.M.

Successivamente, verificata l’assenza su tale provvedimento, del “visto” del Procuratore Aggiunto, l’ufficio del Pubblico Ministero, con provvedimento del 30 giugno 2014, aveva revocato d’ufficio la precedente liquidazione ed emesso un nuovo decreto di liquidazione nella misura di € 6.688,29. Nel respingere l’opposizione proposta da STEFANO VIGNONE il Tribunale di Napoliha ritenuto: − che, fermo il carattere di provvedimento giurisdizionale del provvedimento di liquidazione dei compensi del C.T.U. adottato dal P.M., lo stesso, alla luce dell’art. 168 T.U.S.G., deve ritenersi come fattispecie a formazione progressiva nella quale l’apposizione del “visto” del Procuratore Aggiunto costituisce R.G. 29714/2017 - Pagina nr. 3 di 5 elemento senza il quale il provvedimento di liquidazione non può dirsi completo ed idoneo ad acquisire rilevanza esterna;

− che, in particolare, il potere di adozione del provvedimento di liquidazione del consulente deve ritenersi rimesso all’Ufficio, e non alla singola persona fisica, dovendosi, pertanto, ricondurre al c.d. “visto” la funzione di completamento dell’atto, conferendo allo stesso rilevanza esterna, come provvedimento adottato dall’Ufficio; − che, pertanto, nel caso di specie, il provvedimento del 26 marzo 2012, in quanto privo del “visto” doveva ritenersi “atto endoprocedimentale privo di rilevanza esterna”.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto opposizione STEFANO VIGNONE. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Prima dell’esame dell’unico motivo di ricorso -col quale si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 168, d.p.r. 115/2002 e la contraddittorietà della motivazione- s i impone un rilievo pregiudiziale. Va rammentato, infatti, che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale (emesso ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’ art. 73 disp. att. cod. proc. pen. ), sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario ed al Ministero della Giustizia (che sopporta l’onere economico se il compenso dell’ausiliare non venga posto a carico dell'eventuale R.G. 29714/2017 - Pagina nr. 4 di 5 condannato in via definitiva), le parti processuali, compreso il P.M. ( Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 24786 del 07/12/2010 -Rv. 615858 - 01) . Questa Corte ha chiarito anche che, sempre con riguardo alla liquidazione del compenso a perito nominato in un procedimento penale, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista "il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato", il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all'indagato o all'imputato ( Cass.

Sez. 2, 12/04/2018, n. 9102 ). Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione -ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e art. 15 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150-ad una delle parti (nella specie all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, ovvero anche agli eventuali indagati o imputati), ove manchi la partecipazione della stessa al procedimento, determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo" (cfr.

Cass. Sez. 6 - 2 , 18/06/2020, n. 11795 ; Cass. Sez. 2 , 07/12/2010, n. 24786 ; Cass. Sez. 2, 12/05/1999, n. 4697 ; Cass. Sez. 6 - 2 , 10/02/2022, n. 4291 ; Cass. Sez. Unite, 29/05/2012, n. 8516 ). Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento e va ovviata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con la rimessione della causa Tribunale di Napoli, il quale provvederà,prima di ogni altro atto, a disporre l'integrazione del contraddittorio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

R.G. 29714/2017 - Pagina nr. 5 di 5 P. Q. M. La Corte, pronunc