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Ordinanza — n. 19353/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties accepted counterclaim and settled costs via transaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19353/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellants' formal withdrawal of the case. Although the respondent filed a counterclaim, the appellants subsequently renounced the appeal and accepted the counterclaim in a single act, while also agreeing to offset litigation costs through a transaction. The court ruled that the unilateral withdrawal extinguished the proceedings without needing the respondent's acceptance, as the parties' agreement on costs precluded a separate ruling on expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings regardless of the respondent's acceptance, but if the respondent accepts and parties agree on cost compensation, no separate cost ruling is issued.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal unilateral act extinction costs offset transaction acceptance of counterclaim procedural extinction rinuncia all'eredità successione del defunto estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 306 c.p.c.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 390 c.p
art. 306 c.p
art. 391 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 391, comma 4 c.p
- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25435-2017 proposto da: CUOMO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di procuratore generale di Danisi Oslavia, DANISI OSLAVIA e CUOMO FEDERICA, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’ Avv. CAMPESE EUGENIO; - Ricorrenti - contro BECHI GENZANO RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO N. 32 presso lo studio dell’Avv. ALLIEGRO MICHELE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SEBASTIANO SEBASTIANI e DUCCIO SEBASTIANI; - controricorrente - nonché contro GENZANO ELVIRA, GENZANO GIANLUIGI, GENZANO GIULIA, GENZANO MARIA CRISTINA, GENZANO ALESSANDRO, PICCOLI ALESSANDRA, PANELLI UGO, PAOLUCCI LUCIA, PAOLUCCI PIERLUIGI, PAOLUCCI MARIA ROSARIA, PAOLUCCI DOMENICO; - Intimati - F i r m a t o D a :

M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 25435/2017 Numero sezionale 1187/2022 avverso la sentenza n. 2792/2017 emessa dalla CORTE DI APPELLO Numero di raccolta generale 19353/2022Data pubblicazione 16/06/2022 di NAPOLI, depositata in data 20.06.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2022 dal Consigliere Dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI;

Rilevato che: − Cuomo Giuseppe, in proprio e nella qualità di procuratore generale di Danisi Oslavia, Danisi Oslavia e Cuomo Federica, hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2792/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, depositata in data 20.06.2017; − in seguito alla notifica del suddetto ricorso, Danisi Oslavia è deceduta; − Bechi Genzano Riccardo ha resistito con controricorso; − Genzano Elvira, Genzano Gianluigi, Genzano Giulia, Genzano Maria Cristina, Genzano Alessandro, Piccoli Alessandra, Panelli Ugo, Paolucci Lucia, Paolucci Pierluigi, Paolucci Maria Rosaria, Paolucci Domenico sono rimasti intimati;

− in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, Cuomo Giuseppe e Cuomo Federica, anche in qualità di eredi di Danisi Oslavia hanno rinunciato al ricorso; − all’ atto di rinuncia ha apposto visto il controricorrente, Bechi Genzano Riccardo, unitamente ai propri difensori; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.

Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 25435/2017 Numero sezionale 1187/2022 giudicato della sentenza impugnata e comporta il Numero di raccolta generale 19353/2022Data pubblicazione 16/06/2022 conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). − ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del controricorrente e, con atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

− il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 27 maggio 2022. Il Presidente Mauro Mocci F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A