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Ordinanza — n. 19276/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to failure to prove timely service of the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19276/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the timely service of the lower court's judgment. The appellant claimed notification occurred in March 2017 but did not submit the required proof of service, while the opposing parties argued the appeal was untimely based on the filing date. Consequently, the court ruled that without verified notification dates, the appeal could not proceed under Article 369 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the timely service of the judgment being appealed, thereby preventing the court from verifying the filing deadline.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility timely service proof notification date verification filing deadline compliance contributo unificato payment divisione della massa ereditaria opposizione al divorzio divorzio su richiesta comune

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
Non avendo il ricorrente provveduto a tale adempimento, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (v., al riguardo, da ultimo Cass.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 369 c.p
Non avendo il ricorrente provveduto a tale adempimento, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15832/2021
(v., al riguardo, da ultimo Cass. 15832/2021).
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Testo completo

la seguente SZONALAZKRIP1 RECUPHRO ORDINANZA C.U. ex an. 13 co. 1 quatta- DPR 115/02 sul ricorso 13526-2017 proposto da: GENTILE CARMELO, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO SAMBENEDETTO; - ricorrente - contro GENTILE SIMONA, GAVITA ANGELINA, GENTILE GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avv. CLEMENTINA SETTEVENDEMIE; - controricorrenti - contro RUSSO MARIA EREDE DI GENTILE MARIO ROCCO, MARTELLONI LUCIANA, GENTILE STEFANIA, GENTILE PIERCARLO, GENTILE CARLO, SILLA MARCO, GENTILE ILARIO; - intimati - avverso la sentenza n. 387/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

17. R.G. 13526/2017 PREMESSO CHE 1. Angelina Gavita, Simone Gentile e Giuseppe Gentile, eredi di Giuseppe Gentile, convenivano in giudizio gli altri eredi, chiedendo al Tribunale di Sulmona di pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria e di attribuire le quote agli eredi secondo il progetto di distribuzione predisposto in corso di causa; si costituivano tutti gli eredi, tranne Ilario Gentile ed Eustachio Silla che rimanevano contumaci. Il Tribunale di Sulmona, con sentenza n. 88/2011, dichiarava aperta la successione e disponeva la divisione giudiziale del compendio ereditario; rigettava invece la domanda di accertamento della intervenuta divisione consensuale formulata da Carlo Gentile in relazione alle due scritture private intercorse tra le parti in quanto la seconda non era stata sottoscritta da due eredi.

2. La sentenza è stata impugnata dal solo Carmelo Gentile. La Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza 15 marzo 2017, n. 387, ha respinto il gravame.

3. Avverso la pronuncia Carmelo Gentile ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Angelina Gavita, Giuseppe Gentile e Simona Gentile, anzitutto eccependo la tardività del ricorso perché notificato il 30 maggio 2017. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE Preliminarmente va verificata la tempestività e procedibilità del ricorso. Il ricorrente ha affermato in ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 21 marzo 2017, così che essendo il ricorso stato consegnato per essere notificato in data 17 maggio 2017, sarebbe stato rispettato il termine di proposizione che scadeva il 22 maggio 2017.

Il ricorrente non ha però depositato insieme col ricorso la relazione di notificazione della sentenza impugnata (né tale deposito risulta essere stato effettuato dai controricorrenti). Essendo la pronuncia impugnata stata depositata il 15 marzo 2017, la notificazione non potrebbe essere considerata tempestiva rispetto a tale data, così che il ricorrente doveva porre questa Corte in condizione di verificare la data della notificazione della sentenza impugnata. Non avendo il ricorrente provveduto a tale adempimento, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. (v., al riguardo, da ultimo Cass. 15832/2021).

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 gennaio 2022. Il Pr sidente (Felice