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Ordinanza — n. 19107/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming double court fee is punitive, ruling it is statutory automatic consequence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19107/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the mandatory double court fee was punitive or offensive. The lower court had confirmed a dismissal of a claim for reimbursement of advance costs in a failed real estate purchase, and the appellant argued the fee penalty violated legal principles. The supreme court held that the fee doubling is a statutory obligation under the unified judicial expenses regulations, not a discretionary punishment, and thus the appeal fails on admissibility grounds.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002; The automatic doubling of the unified court fee upon the rejection of an appeal constitutes a mandatory statutory consequence and cannot be characterized as punitive or offensive.

Parole chiave

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double court fee unified judicial expenses admissibility of appeal statutory obligation punitive penalty claim DPR 115/2002 legal costs rimborso del mutuo

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R.
Art. 1 comma 17 legge n. 228/12
Evidenzia che il mancato pagamento del prezzo concordato comporta la palese violazione dell’art. 1498 cc.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.
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Ordinanza — n. 24520/2021 — snciv
Italian Court dismisses appeal for specific performance of sales contract due to buyer's prior breach and failure to pay price.

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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9079/2017 proposto da: ALEOTTI SARAH, rappresentata e difesa dall’avv. FERNANDO PASQUALE FERRUCCI - Ricorrente - contro ZAPPARRATA STEFANIA rappresentata e difesa dall’avv. CHRISTIAN BROCCOLI - Controricorrente – – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata in data 1.2.2017; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9079/2017 Numero sezionale 972/2022

RITENUTO IN FATTO

Numero di raccolta generale 19107/2022Data pubblicazione 14/06/2022 1 La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 404/2017 pubblicata in data 1.2.2017, rigettando l’appello proposto dall’avv. Sarah Aleotti, ha confermato, seppur con diversa motivazione, la decisione del locale Tribunale che – per quanto ancora interessa in questa sede - aveva respinto la domanda di pagamento della somma di €. 25.438,36 proposta dall’avvocato Aleotti nei confronti della collega Stefania Zapparata a titolo di rimborso oneri anticipati dall’attrice in relazione ad una proposta di acquisto, in comunione tra di loro, di un immobile da destinare ad uso studio legale associato, affare non concretizzatosi per inadempimento della convenuta che si era sottratta agli impegni assunti perché il mutuo di 220.000,00 euro che essa intendeva ottenere non poteva essere concesso nella misura indicata.

Per giungere a tale conclusione, la Corte di merito ha rilevato: - che il mandato ad acquistare un immobile (conferito dalla Zapparrata alla Aleotti) non è soggetto all’obbligo della forma scritta; - che la concessione del mutuo era, per entrambe le parti, il presupposto per la stipula del contratto definitivo di trasferimento e tale esigenza era stata dibattuta tra le due parti in coincidenza dell’incarico conferito all’appellata, come emerso dalle risultanze della prova testimoniale; - che secondo gli accordi delle parti il contratto con il venditore poteva essere concluso solo a condizione della concessione di un mutuo di almeno 180.000,00 euro, come dimostrato anche dal comportamento operoso dell’appellante, attivatasi addirittura per ottenere un mutuo più rilevante di quello agevolmente erogabile dalla banca; - che pertanto non si ravvisava l’inadempimento della Zapparrata né i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9079/2017 2 Contro tale sentenza ricorre per cassazione la Aleotti con Numero sezionale 972/2022Numero di raccolta generale 19107/2022 cinque motivi contrastati con controricorso dalla Zapparrata.Data pubblicazione 14/06/2022 La ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo la ricorrente, riporta un passaggio motivazionale della sentenza impugnata sulla libertà delle forme del mandato ad acquistare un immobile, rilevando che “la lineare impostazione giuridica sopra richiamata non è scalfita dagli argomenti in diritto del primo giudice, che appaiono piuttosto forzati e pertanto non si condividono”. Il motivo è inammissibile perché non contiene nessuna censura contro la sentenza impugnata; al più, si ravvisa una generica critica contro la decisione di primo grado, che però esula dal perimetro del giudizio di legittimità.

Come infatti più volte affermato da questa Corte, con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (cfr. Sez. L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014 Rv. 630084; Sez. 1, Sentenza n. 15952 del 17/07/2007 Rv. 598504; Sez. L, Sentenza n. 5637 del 15/03/2006 Rv. 587584). 2 Col secondo motivo si critica la Corte d’Appello per avere affermato che entrambe le parti erano intenzionate a concludere il contratto definitivo di vendita previa la concessione del mutuo e che non era inverosimile il fatto che l’esigenza del mutuo fosse prioritaria.

A dire della ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valorizzare le voci compilate nella proposta di acquisto e negare rilievo al mutuo: l’errore consisterebbe, quindi, nell’avere ravvisato una condizione inesistente. Evidenzia che il mancato pagamento del prezzo concordato comporta la palese violazione dell’art. 1498 cc. 3 Col terzo motivo si censura la Corte d’Appello per avere dato rilievo al mancato ottenimento del mutuo senza considerare esso F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9079/2017 aveva una sua autonomia rispetto alla proposta di acquisto non Numero sezionale 972/2022Numero di raccolta generale 19107/2022 onorata. Espone una serie di circostanze di fatto e ritiene violata unaData pubblicazione 14/06/2022 pluralità di norme in materia di obbligazioni (1316,1317,1292,1293,1298,2055,1294,2055 comma 2 cc). 4 Col quarto motivo si censura l’esclusione dell’inadempimento da parte della Zapparrata e quindi dei presupposti per accogliere la domanda risarcitoria contro di essa avanzata, rilevandosi invece che le domande sono tutte ricollegabili all’inadempimento degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali.

La ricorrente richiama dunque gli artt.1218 cc (responsabilità del debitore), 1223 cc (risarcimento del danno), 1224 cc (danni nelle obbligazioni pecuniarie) e 1226 cc (valutazione equitativa del danno). Auspica pertanto che la Corte di legittimità cassi la sentenza impugnata e trasmetta gli atti ad altra Corte d’Appello per la quantificazione e liquidazione della richiesta risarcitoria. Questi tre motivi, che ben si prestano ad esame unitario (per la comune attinenza agli accordi tra le parti in vista dell’acquisto dell’immobile da destinare a studio legale), sono tutti inammissibili.

Secondo un principio costantemente affermato da questa Corte – ed oggi ribadito -in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante, cfr.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425) F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9079/2017 Nel caso di specie, come è agevole riscontrare dalla lettura del Numero sezionale 972/2022Numero di raccolta generale 19107/2022 ricorso, non ricorre affatto il vizio di violazione di legge nel senso Data pubblicazione 14/06/2022 inteso da questa Corte, perché la ricorrente, lungi dal denunziare l’erronea ricognizione di fattispecie astratta, si dilunga in una alternativa valutazione del materiale istruttorio attraverso una critica incentrata esclusivamente sugli apprezzamenti della Corte di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, ed in particolare sulle circostanze che le parti ebbero presenti in vista della conclusione del contratto, con particolare riferimento alla questione “mutuo”; in tal modo, la ricorrente sollecita apertamente la Corte di legittimità ad una rivisitazione del merito della causa e quindi ad un compito che esula dai poteri del giudice di legittimità, sia perché il vizio di motivazione non è più denunziabile per espressa volontà del legislatore (cfr. al riguardo la formulazione dell’art. 360 n. 5 cpc) sia perché, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802;

Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 Rv. 655229; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017 Rv. 643792; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 Rv. 620709). 5 Col quinto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente si duole della statuizione sul pagamento del doppio contributo unificato ritenendolo “punitivo, offensivo e contraddittorio”, perché frutto di macroscopici errori e valutazioni dei giudici di merito. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :

N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9079/2017 Numero sezionale 972/2022 Anche tale motivo (che peraltro neppure denunziNumero di raccolta generale 19107/2022a una specifica Data pubblicazione 14/06/2022 violazione di legge) è inammissibile perché, come è noto, il raddoppio del contributo unificato è previsto dalla legge (salvo le specifiche eccezioni) come conseguenza automatica del rigetto dell’impugnazione, anche incidentale, come testualmente dispone l’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”). Dunque, nessun intento punitivo o offensivo si ravvisa nella statuizione, adottata in esecuzione di un preciso obbligo di legge. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono le condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 2.500,00, di cui €. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma il 4.5.2022. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :

N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 9079/2017 Numero sezionale 972/2022 Numero di raccolta generale 19107/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8