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Ordinanza — n. 19104/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the lawsuit against the Ministry of Justice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19104/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The case involved a bankrupt company challenging a lower court's revocation of an injunction regarding telecommunications equipment rental fees owed to the Ministry of Justice. Since the plaintiff withdrew the appeal, the court applied procedural rules to terminate the proceedings without issuing a ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal, the judgment is extinguished; no decision on costs is rendered if the withdrawal is accepted.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings civil procedure code bankruptcy proceedings injunction revocation revoca del gratuito patrocinio ritiro della concessione rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5250/2018 proposto da: FALLIMENTO S.E.T.A. SRL in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANDREA GATTO E BENEDETTA BALLATORE; - Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - Controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 6.7.2017; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4.5.2022, dal Consigliere Lorenzo Orilia; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 5250/2018 Viste le conclusioni scritte già rassegnate il 13.10.2021 dal Pubblico Numero sezionale 974/2022Numero di raccolta generale 19104/2022 Ministero Sost. Proc. Gen. Alessandro Pepe (rimessione della causa Data pubblicazione 14/06/2022 alla pubblica udienza);

Rilevato che con sentenza 3157/2017 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 23651 del 24.6.2013 emesso dal locale Tribunale su istanza della S.E.T.A. SERVIZI TECNICI AUSILIARI SPA contro il Ministero della Giustizia per l’importo di €. 43.910,29 oltre interessi in relazione a canoni di locazione di apparecchiature di intercettazione telefonica e radiolocalizzazione utilizzate in vari Uffici di Procura nell’ambito di procedimenti penali; rilevato che contro tale pronunzia la Curatela della società (dichiarata fallita nelle more del giudizio di appello) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi illustrati da memoria, a cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente accettato dall’Avvocatura Generale dello Stato, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art.391 cpc);

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Roma il 4.5.2022. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6