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Ordinanza Interlocutoria — n. 19043/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal and remands case for notifying missing co-defendants in third-party opposition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19043/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione dismissed the appeal filed by the Municipality of Austis against a lower court judgment regarding land acquisition by usucapion. The primary procedural defect identified was the failure to formally notify the appeal to numerous co-defendants who had participated in the original trial. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a new hearing schedule for the proper service of documents to all affected parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible and must be remanded if it has not been formally notified to all co-defendants who participated in the original proceedings, as their participation creates a necessary litisconsortium.

Parole chiave

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third-party opposition litisconsortio processuale formal notification remand to new hearing usucapione procedural defect Corte di Cassazione rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
1158, 2909 c.c., 404 e 132 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisive, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1158, 2909 c.c., 404 e 132 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisive, in relazione all’art. 360, primo comma, nn.
art. 404 c.p
Secondo l’ente locale, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che la posizione del terzo opponente idonea a legittimare la sua opposizione ex art. 404 c.p.c.
art. 705 c.p
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25294-2017 proposto da: COMUNE AUSTIS, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI n. 9, presso lo studio dell'avv. ARCANGELO GUZZO, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOVANNA ANGIUS e GIAN FRANCO MUREDDU - ricorrente - contro SANNA ADAMO, SANNA RITA, ARRU FRANCESCA e SANNA GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. BAIAMONTI n. 4, presso lo studio dell'avv. RENATO AMATO, rappresentati e difesi dall'avv. MARCELLO SEQUI - controricorrenti - F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 25294/2017 nonchè contro Numero sezionale 1284/2022Numero di raccolta generale 19043/2022 SANNA LUISA, SANNA NUNZIA, ZEDDE ADELINA, SANNData pubblicazione 13/06/2022A SEBASTIANO, FADDA GIUSEPPA ANNA, SANNA MARIA, SANNA CESARE, SANNA PIETRO, SANNA MARIO, SANNA GINA, FLORIS GIAMPAOLA, SANNA ANNAMARIA, SANNA FRANCESCA, SANNA GIOVANNI, SANNA MARIA, SANNA ROMANO, SANNA LUCIO, SANNA GIORGIO, SANNA LUISA, SANNA PIETRO, SANNA BRUNO, SANNA ROBERTO, SANNA RITA SANTINA e SANNA CHIARINA - intimati - avverso la sentenza n. 465/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA; viste le conclusoni scritte del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto degli altri FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 2.12.1999 il Comune di Austis proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza n. 188/1996, con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di Sanna Luigi, della piena proprietà di alcuni terreni. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 247/2011, accoglieva in parte l’opposizione, limitatamente ad alcune porzioni immobiliari, respigendola nel resto.

Interponeva appello avverso detta decisione il Comune di Austis e spiegava appello incidentale il Sanna, relativamente alla parte di domanda accolta in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 465/2017, la Corte di Appello di Cagliari accoglieva il gravame incidentale, rigettando quello principale. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 25294/2017 Numero sezionale 1284/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune Numero di raccolta generale 19043/2022Data pubblicazione 13/06/2022 di Austis, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Sanna Rita, Sanna Giuseppe, Sanna Adamo ed Arru Francesca, eredi di Sanna Luigi. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica. Il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TOMMASO BASILE, il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo ed il rigetto degli altri RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 2909 c.c., 404 e 132 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisive, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l’opposizione di terzo proposta dall’odierno ricorrente in base alla mancanza della prova della proprietà, in capo al Comune, dei terreni oggetto di causa.

Secondo l’ente locale, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che la posizione del terzo opponente idonea a legittimare la sua opposizione ex art. 404 c.p.c. può anche essere di mero fatto, purché essa sia incompatibile con l’accertamento oggetto della sentenza opposta. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e 2909 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto alcune istanze istruttorie generiche ed interpretato in modo non corretto le risultanze di talune prove Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 705 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente riconosciuto, in F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 25294/2017 Numero sezionale 1284/2022 favore del Sanna, l’usucapione di alcuni beni per i quali era Numero di raccolta generale 19043/2022Data pubblicazione 13/06/2022 pendente, tra lo stesso Sanna ed il Comune di Austis, controversia relativa al possesso dei beni di cui è causa.

L'ente locale, in particolare, deduce che la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 236/2006, aveva accolto l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di prime cure, ordinando al Sanna di rilasciare in favore del Comune gli stessi beni oggetto del presente giudizio. Prima di esaminare i motivi di ricorso, si rileva che il ricorso non risulta esser stato ritualmente notificato a Sanna Nunzia, agli Eredi di Sanna Caneddu, a Sanna Cesare, a Sanna Pietro, a Floris Giampaolo, a Sanna Annamaria, a Sanna Francesca, a Sanna Maria, a Sanna Lucio, a Sanna Giorgio ed a Sanna Rita Santina.

Poiché detti soggetti hanno partecipato al giudizio di merito, sussiste nei loro confronti litisconsorzio processuale, onde il ricorso va rinviato a nuovo ruolo, con termine per procedere alla notificazione del ricorso ai medesimi. PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, per provvedere alla notificazione del ricorso nei confronti di Sanna Nunzia, Eredi di Sanna Caneddu, Sanna Cesare, Sanna Pietro, Floris Giampaolo, Sanna Annamaria, Sanna Francesca, Sanna Maria, Sanna Lucio, Sanna Giorgio e Sanna Rita Santina.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 09 giugno 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P