Ordinanza Interlocutoria — n. 19042/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA27/05/2022 CC ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20914/2017 R.G. proposto da: KLAJDI HOXHA, FULVIO ROMEO, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ROMEO, che li rappresenta e difende; – ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE– intimati – F i r m a t o D a :
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 19042/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Nella fattispecie ciò di cui si discute non è l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011).
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27/05/2022 CC ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20914/2017 R.G. proposto da: KLAJDI HOXHA, FULVIO ROMEO, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ROMEO, che li rappresenta e difende; – ricorrenti – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE– intimati – F i r m a t o D a :
M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 Numero registro generale 20914/2017 Numero sezionale 1192/2022 Numero di raccolta generale 19042/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 12/07/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 dal Consigliere Dott.
Federico Rolfi; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il ricorrente KLAJDI HOXHA -che rivestiva la qualità di imputato in un procedimento penale pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze- proponeva opposizione avverso il decreto con il quale la Corte medesima aveva disposto d'ufficio la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inizialmente accordata dal GIP presso il Tribunale di Firenze. Il Presidente della Corte d'Appello di Firenze, con provvedimento del 12 luglio 2017, respingeva l’opposizione, osservando che la revoca era stata disposta su iniziativa ufficiosa della stessa Corte d'Appello, che aveva ravvisato l'inesistenza ab origine dei requisiti legittimanti l'ammissione al patrocinio.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione sia KLAJDI HOXHA, sia -in proprio- l’Avv. FULVIO ROMEO che lo ha difeso nel procedimento penale. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ed il PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE sono rimasti intimati. Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia.
Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine R.G. 20914/2017 - Pagina nr. 2 di 3 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 Numero registro generale 20914/2017 Numero sezionale 1192/2022 Numero di raccolta generale 19042/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia state pronunciato in un giudizio penale.
Nella fattispecie ciò di cui si discute non è l'opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011).
Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a una sezione penale. P. Q. M. Rimette gli atti al Primo Presidente per la valutazione in ordine all'assegnazione del ricorso ad una sezione penale della Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 27 maggio 2022. Il Presidente MAURO MOCCI R.G. 20914/2017 - Pagina nr. 3 di 3 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a :
T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .