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Ordinanza — n. 19035/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19035/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19035/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21091/2017 R.G. proposto da: FARFALLA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PETRUCCI, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro CALLIOPE SRL, FBS SPA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MARCO BATTAGLIA, che li rappresenta e difende; – controricorrenti – nonché contro EDILBES SRL ; -intimata - avverso la sentenza n. 5838/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Regesto Legislator

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art. 1159 bis cod. civ, art. 348-bis cod. proc. civ, art. 606 c.p, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 19035/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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proprietà fondiaria agricola esame nel merito domanda di fallimento procedure di ricorso prova dell'indigenza contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 1159 bis cod. civ
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari F i r m a t o D a :
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21091/2017 R.G. proposto da: FARFALLA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PETRUCCI, che lo rappresenta e difende; – ricorrente – contro CALLIOPE SRL, FBS SPA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MARCO BATTAGLIA, che li rappresenta e difende; – controricorrenti – nonché contro EDILBES SRL ; -intimata - avverso la sentenza n. 5838/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 21091/2017 Numero sezionale 1056/2022 Osserva Numero di raccolta generale 19035/2022Data pubblicazione 13/06/2022 La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Franco Farfalla ricorse, ai sensi dell’art. 1159 bis cod. civ. perché il Tribunale con decreto lo dichiarasse proprietario per usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di un fondo di cui risultava essere proprietaria la s.r.l.

Edilbes; la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., incorporante la B.NL. Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale s.p.a., titolare di ipoteca iscritta a carico dell’immobile, propose opposizione; - il Tribunale, istruita la causa, accolse l’opposizione e condannò il Farfalla al rimborso delle spese di causa; - l’insoddisfatto attore propose impugnazione e ad esso resistette la s.p.a. Cerved Credit Management s.p.a.; oggi, a sèguito di vari trasferimenti, titolare dell’immobile è la s.r.l. Calliope; - la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione, condannando l’appellante al pagamento delle spese ulteriori.

Avverso la decisione d’appello Franco Farfalla propone ricorso sulla base di dieci motivi. La Calliope resiste con controricorso. Il complesso censuratorio, che il ricorrente ha scelto di suddividere in dieci trance, denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sotto plurimi profili: omesso esame delle deposizioni testimoniali di parte ricorrente; non adeguata valutazione delle deposizioni; il mancato apprezzamento del silenzio serbato dalla proprietaria del fondo (la Edilbes) nel corso di molti anni; il mancato apprezzamento della prova testimoniale in ordine alla durata del vantato possesso; l’esito negativo della prova contraria; l’omessa valutazione dell’interesse <<espansionistico sul fondo del ricorrente>> da parte del teste Millefiori, proprietario di un terreno viciniore e della sua inattendibilità; l’omessa valutazione F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 21091/2017 Numero sezionale 1056/2022 dell’inattendibilità del teste Salvati; l’omesso esame della condotta Numero di raccolta generale 19035/2022Data pubblicazione 13/06/2022 concludente di tali Scalamogna e Venuti e, per contro, il positivo apprezzamento di circostanze irrilevanti; l’erronea valutazione delle coltivazioni; l’omesso esame della condotta di Millefiori. 1.1.

Il complesso censuratorio appare palesemente inammissibile. Il ricorrente invoca, all’evidenza, un improprio riesame di merito, anzi, un vero e proprio terzo grado, al quale devolvere un nuovo vaglio delle emergenze di causa, peraltro aspecificamente e sommariamente evocate, in questa sede non conoscibili. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

Né, tantomeno le valutazioni giuridiche, nella specie concernenti l’interpretazione di un negozio giuridico. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 21091/2017 Numero sezionale 1056/2022 Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, Numero di raccolta generale 19035/2022Data pubblicazione 13/06/2022 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 Numero registro generale 21091/2017 Numero sezionale 1056/2022 a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1Numero di raccolta generale 19035/2022Data pubblicazione 13/06/2022-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :