Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19033/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to challenge notification timeliness. The court ruled the appeal was time-barred. The court held the appeal was inadmissible because the appellants failed to raise the timeliness of notification. The court found the appeal was filed after the deadline for challenging the notification. The court ruled the appeal was inadmissible due to procedural defects. The court dismissed the appeal as it was filed out of time. The court held the appeal was inadmissible because the notification deadline had passed. The court found the appeal was time-barred and thus inadmissible. The court dismissed the appeal as it was filed after the statutory deadline. The court ruled the appeal was inadmissible due to lack of timely objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19033/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellants to pay the opposing party's costs. The appellants sought to challenge a lower court decision regarding a right of way, but the court found they failed to object to the late notification of the appeal. Since no objection was raised regarding the notification's timeliness, the appeal was deemed filed after the statutory deadline. Consequently, the court dismissed the appeal as procedurally time-barred under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325, second comma, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to raise the exception of timeliness regarding the notification of the appeal, thereby missing the statutory deadline for filing the remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal timeliness of notification statutory deadline Civil Procedure Code procedural defect costs of judgment contributo unificato restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325, second comma, c.p.c.
Il termine per proporre ricorso in Cassazione, quindi, è scaduto, ex art. 325, secondo comma, c.p.c., in data 6 settembre 2017.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 1168 c.c
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c.
art. 116 c.p
e 5), c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.
art. 115 c.p
e 5), c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198
13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21690/2017 R.G. proposto da: MARIA IMMACOLATA FIRULLI, MICHELE LORUSSO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 95, presso lo studio dell'avvocato PIETRO MESSINA, rappresentati e difesi dall'avvocato COSIMO COVITO – ricorrenti – contro LEONARDO VITO LA SELVA, MARIA SIMONE, ANNA D'ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato VITO NANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI MARANGELLI – controricorrenti – F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 nonché contro DONATO DI CHITO – intimato – avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. LEONARDO LA SELVA, ANNA D’ALESSANDO, MARIA SIMONE e DONATO DI CHITO depositarono innanzi al Tribunale di Bari – Sezione di Conversano ricorso per reintegrazione nel possesso, deducendo di avere da sempre avuto accesso a fondi di loro proprietà in Conversano, attraverso una stradina interpoderale che attraversava il fondo di proprietà di MARIA IMMACOLATA FIRULLI. Lamentarono i ricorrenti che la stessa MARIA IMMACOLATA FIRULLI e l’affittuario del fondo di quest’ultima, MICHELE LORUSSO, avevano impedito il passaggio su detta strada, collocandovi un cumulo di pietre di notevoli dimensioni.

Il giudizio di merito -dopo che l’ordinanza interdittale di accoglimento era stata riformata in sede di reclamo- si concluse con sentenza del 6 aprile 2012, con la quale il Tribunale di Bari – Sezione di Conversano reintegrò LEONARDO LA SELVA, ANNA D’ALESSANDO, MARIA SIMONE e DONATO DI CHITO nell’esercizio della servitù di passaggio, e condannò MARIA IMMACOLATA FIRULLI e MICHELE LORUSSO alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi 2. Proposto da questi ultimi gravame, la Corte d’Appello di Bari respinse l’appello, condannando MARIA IMMACOLATA FIRULLI e R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 2 di 7 F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 MICHELE LORUSSO alla rifusione delle spese di lite, ritenendo infondati i motivi di appello, in quanto:

− nessun vizio poteva ravvisarsi nel fatto che il Tribunale aveva accolto la domanda di reintegra nonostante l’ordinanza interdittale fosse stata riformata in sede di reclamo, non derivando da tale ultimo provvedimento alcun vincolo nei confronti della decisione di merito che era stata assunta rivalutando il materiale istruttorio assunto nella fase interdittale; − la legittimazione passiva di MICHELE LORUSSO -la cui veste di affittuario del fondo su cui correva la stradina era stata contestata dagli appellanti, deducendo che vero affittuario era Nicola Lorusso- discendeva sia dal fatto che l’esame delle dichiarazioni rese dai sommari informatori conduceva ad individuare lo stesso MICHELE LORUSSO quale autore materiale della condotta di spoglio, per aver partecipato ai lavori di apposizione dell’ostacolo in pietra, sia dal fatto che uno degli informatori aveva indicato quale affittuario proprio MICHELE LORUSSO;

− la legittimazione passiva di MARIA IMMACOLATA FIRULLI - usufruttuaria e non proprietaria del fondo su cui correva la stradina- discendeva dalla sua veste di possessore del fondo nonché di soggetto che si era giovato dello spoglio medesimo, come confermato dal fatto che la stessa MARIA IMMACOLATA FIRULLI, nel resistere in giudizio aveva rivendicato la legittimità dello sbarramento della stradina; − corretta risultava la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di prime cure, emergendo dalle sommarie informazioni che non solo gli appellati ma anche altri soggetti R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 3 di 7 F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 -tra cui alcuni informatori- avevano utilizzato la stradina in questione;

− le contestazioni circa l’assenza di un possesso ventennale degli appellati della stradina in questione risultavano non pertinenti, non vertendosi in tema di usucapione ma di mera reintegra del possesso; − anche la decisione sulle spese del giudizio di primo grado appariva corretta, avendo valutato l’esito della controversia nel suo complesso e non essendovi obbligo per il giudice di prime cure di condannare gli appellati alla rifusione delle spese della fase interdittale in quanto in essa risultati soccombenti.

3. Hanno proposto ricorso MARIA IMMACOLATA FIRULLI e MICHELE LORUSSO. Resistono con controricorso LEONARDO LA SELVA, ANNA D’ALESSANDO, MARIA SIMONE, i quali hanno altresì depositato memoria. DONATO DI CHITO è invece rimasto intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in tre motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c. Censura il ricorso la valutazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di MARIA IMMACOLATA FIRULLI e MICHELE LORUSSO, rimarcando: − quanto alla prima, che non è stata mai fornita prova del fatto che la ricorrente fosse a conoscenza del dedotto spoglio -non potendosi quindi ritenere autrice morale del medesimo- e, ulteriormente, che l’assenza di una materiale disponibilità del R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 4 di 7 F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 terreno in capo alla ricorrente verrebbe a precludere qualsiasi possibilità per la medesima di intervenire sul fondo medesimo per dare esecuzione alla statuizione di condanna;

− quanto al secondo, che egli, non avendo alcun rapporto materiale con il fondo su cui corre la stradina, risulta parimenti privo del potere di disposizione del fondo stesso. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn.

3) e 5), c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. non congruità della motivazione. Errata valutazione di prove testimoniali e delle prove documentali agli atti. Il ricorso critica la valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale, denunciando l’inattendibilità degli informatori le cui dichiarazioni sono state ritenute dalla Corte prova della fondatezza della originaria domanda dei controricorrenti 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, nn.

3) e 5), c.p.c., la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. omessa pronuncia circa la mancata ammissione dei mezzi di prova; violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Carta costituzionale, violazione del diritto di difesa degli odierni ricorrenti”. Lamenta il ricorso che la Corte d’appello di Bari abbia disatteso le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure e reiterate nell’atto di appello, senza peraltro motivare le ragioni del mancato accoglimento delle istanze medesime.

2. La Corte deve esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti. L’eccezione è fondata. Emerge dall’esame degli atti che la sentenza n. 450/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18 aprile 2017 è stata notificata al procuratore degli odierni ricorrenti a mezzo PEC in data 7 R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 5 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :

D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 giugno 2017, e non in data 14 giugno 2017, come indicato nell’intestazione del ricorso (pag. 2). Va, anzi, sin d’ora evidenziato che i ricorrenti -a fronte dell’eccezione di tardività del ricorso- non hanno dedotto alcun profilo di invalidità di detta notifica, né replicato all’eccezione medesima.

Il termine per proporre ricorso in Cassazione, quindi, è scaduto, ex art. 325, secondo comma, c.p.c., in data 6 settembre 2017. L’esame delle relate di notifica allegate al ricorso evidenzia invece che il ricorso medesimo è stato notificato a tutti gli odierni controricorrenti, presso il loro procuratore, a mezzo PEC, con messaggio di posta elettronica certificata che è stato sia accettato dal sistema sia consegnato nella casella di destinazione in data 13 settembre 2017, e quindi quando il termine per proporre impugnazione era già decorso.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 6 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21690/2017 Numero sezionale 1066/2022 Numero di raccolta generale 19033/2022 Data pubblicazione 13/06/2022 condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 12 maggio 2022. Il Presidente ROSA MARIA DI VIRGILIO R.G. 21690/2017 - Pagina nr. 7 di 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9