Italian Court dismisses appeal due to withdrawal; bankruptcy trustee abandons claim against Justice Ministry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished after the bankruptcy trustee of S.E.T.A. SRL formally withdrew the lawsuit against the Ministry of Justice. Although the lower court had ruled in favor of the trustee regarding rental fees for interception equipment, the opposing party accepted the withdrawal. Consequently, the court ruled that no judgment on costs could be issued following the procedural termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings, precluding any further adjudication on the merits or the allocation of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14627/2018 proposto da: FALLIMENTO S.E.T.A. SRL in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANDREA GATTO E BENEDETTA BALLATORE; - Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - Controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 7.11.2017; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4.5.2022, dal Consigliere Lorenzo Orilia; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 14627/2018 Numero sezionale 973/2022 Rilevato che con sentenza 4612/2017 la Corte d’Appello di MNumero di raccolta generale 19029/2022Data pubblicazione 13/06/2022ilano, in riforma della decisione di primo grado, ha disatteso la domanda di pagamento avanzata in via monitoria dalla S.E.T.A srl contro il Ministero della Giustizia per canoni di locazione di apparecchiature di intercettazione telefonica e radiolocalizzazione utilizzate in vari Uffici di Procura nell’ambito di procedimenti penali; rilevato che contro tale pronunzia la Curatela della società (dichiarata fallita nelle more del giudizio di appello) ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi illustrati da memoria, a cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente accettato dall’Avvocatura Generale dello Stato sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art.391 cpc);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Roma il 4.5.2022. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e