Cassation appeal dismissed due to failure to notify a missing co-heir, requiring remand to new docket.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal because the petition was not properly notified to Murdaca Francesco, a co-heir who participated in the first instance. The plaintiffs sought to declare sales contracts null and establish easements against the defendants, but the lower court rejected their claims. The Court ruled that procedural defects regarding the notification of a necessary party necessitate remanding the case to a new docket for proper service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, para. 2, lett. a) c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if not notified to all necessary parties, requiring remand to a new docket for proper service.
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12257-2017 proposto da: MURDACA PATRIZIA e MURDACA ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio dell'avv. DOMENICO IARIA, che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro GENTILE GIUSEPPE e ALECCE MARIA - intimati - avverso la sentenza n. 415/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 11/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA \, Con atto di citazione notificato il 27.9.2004 Murdaca Patrizia, Antonio e Francesco, eredi con beneficio di inventario di Murdaca Domenico, evocavano in giudizio Gentile Giuseppe innanzi il Tribunale di Locri, chiedendo che fosse dichiarata la nullità di due contratti di compravendita stipulati il 30.12.1994 ed il 7.3.1996, con i quali il convenuto aveva acquistato la proprietà di alcuni immobili dal dante causa degli attori, nonché la condanna del medesimo al risarcimento in forma specifica.
In subordine, gli attori invocavano la dichiarazione dell'esistenza di servitù di passaggio, pedonale e carrabile, su alcune particelle oggetto delle compravendite di cui anzidetto, costituita per destinazione del padre di famiglia, e la condanna del Gentile alla cessazione delle molestie e turbative frapposte al libero esercizio del diritto reale. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda. Il contraddittorio veniva integrato con l'evocazione in giudizio di Alecce Maria e, all'esito del primo grado, il Tribunale, con sentenza n. 363/2009, rigettava tutte le domande, proposte in via principale ed in subordine, condannando gli attori alle spese del grado.
Interponevano appello avverso detta decisione Murdaca Patrizia, Antonio e Francesco e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, Gentile Giuseppe ed Alecce Maria. Con la sentenza impugnata, n. 415/2016, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione Murdaca Antonio e Patrizia, affidandosi a sei motivi. Le parti intimate, Gentile Giuseppe ed Alecce Maria, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ric. 2017 n. 12257 sez. 52 - ud. 17-05-2022 -2- La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Collegio rileva che il ricorso, proposto da Murdaca Antonio e Murdaca Patrizia, risulta notificato a Gentile Giuseppe e Alecce Maria, ma non anche a Murdaca Francesco, già parte del giudizio di merito. Si impone, pertanto, il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, con ordine alla parte ricorrente di provvedere, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, alla notificazione del ricorso a Murdaca Francesco. PQM la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente di notificare il ricorso a Murdaca Francesco entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 17 maggio 2022. Il Presidente r) (L. Orilia) - 3