Cassation court remands case to public hearing regarding non-peremptory liquidation deadline under Italian Civil Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to a public hearing after rejecting the appellants' claim that the liquidation deadline under Article 505 of the Civil Code was peremptory. The appellants argued the lower court erred by not recognizing a specific decadenza period for individual liquidation, citing a prior precedent. The court declined to rule on this specific issue due to a lack of specific precedents and the need to determine whether the liquidation was concorsual or individual. Consequently, the case was sent back to the second civil section for public trial to address these factual and legal nuances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 500 c.c.; Art. 505 c.c.: The liquidation deadline for individual estate liquidation is not peremptory, and the applicability of a decadenza period depends on whether the liquidation is concorsual or individual, requiring further examination in public hearing when no specific precedents exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 458-2017 proposto da: GIORGI GIORGIO, GIORGI GILBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IANNELLA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro COMUNE DI ISOLA DEL LIRI IN PERSONA DEL SINDACO PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GRECO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIEGO MANCINI; COMNUNE DI OLEVANO ROMANO IN PERSONA DEL SINDACO PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RE DI ROMA 21 presso lo studio dell'avv.
ANGELO FIUMARA che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - DI MARCO GIORGI MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 55, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIUFFRE', che la rappresenta e difende; - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 307/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2022 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
18. R.G. 458/2017 PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 300/2009, accoglieva la domanda del Comune di Isola del Liri e dichiarava decaduti dal beneficio d'inventario ex art. 505 c.c. Giorgio, Gilberto e Maria Luisa Giorgi, in relazione alla successione del loro padre Leopoldo Giorgi, deceduto il 20 febbraio 1992.
2. La sentenza era impugnata in via principale da Giorgio e Gilberto Giorgi, che lamentavano l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione - di decadenza dal beneficio di inventario - fatta valere dal Comune e la contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario per la scadenza del termine per la liquidazione. Appello incidentale condizionato era proposto dal Comune di Isola del Liri; appello incidentale dal Comune di Olevano Romano, che era intervenuto nel giudizio di primo grado, che contestava la qualificazione del proprio intervento come adesivo; appello incidentale infine era proposto da Maria Luisa Giorgi che contestava la propria condanna alle spese di lite. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 18 gennaio 2016, n. 307, ha rigettato l'appello principale, dichiarato assorbito quello incidentale condizionato del Comune di Isola del Liri, rigettato gli appelli incidentali del Comune di Olevano Romano e di Maria Luisa Giorgi, confermando così la pronuncia di primo grado.
3. Avverso la sentenza d'appello Giorgio e Gilberto Giorgi ricorrono per cassazione. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Isola del Liri e il Comune di Olevano Romano; resiste con controricorso e propone ricorso incidentale Maria Luisa Giorgi in merito alla sua condanna alle spese di lite. Memorie è stata depositata dal Comune di Olevano Romano e da Maria Luisa Giorgi.CONSIDERATO CHE I. Il ricorso principale è articolato in un motivo che denuncia "contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla decadenza dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 500 c.c.": la Corte d'appello, in contrasto con quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 13862/2001, non ha considerato che il termine per la liquidazione delle attività ereditarie di cui all'art.500 c.c. non è perentorio.
Il Collegio, precisato che gli invocati artt. 500 e 505 c.c. sono disposizioni dettate per la liquidazione dell'eredità posta in essere nell'interesse di tutti i creditori e legatari, rileva che dagli atti del giudizio non risulta il carattere concorsuale ovvero individuale della liquidazione in esame e che, in ogni caso, la questione della applicabilità di un termine di decadenza per la liquidazione individuale è questione di particolare rilevanza sulla quale non si rinvengono precedenti specifici di questa Corte. Per tale motivo il Collegio ritiene opportuno rinviare la causa alla trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 19 gen