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Ordinanza — n. 18580/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for lack of independent critical assessment of appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18580/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance judgment, ordering a retrial before a different appellate panel. The appellant argued the lower court merely copied the first-instance reasoning without independently evaluating the defendants' counterclaims. The Court found the appeal judgment defective because it failed to provide an autonomous critical analysis of the specific arguments raised against the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal judgment cannot be validly rendered by mere adherence to the first-instance decision without an independent critical evaluation of the appeal grounds.

Parole chiave

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appellate judgment relationem independent assessment procedural defect cassation quashing rivendicazione della proprietà azione di manutenzione garanzia in caso di evizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
art. 132 c.p
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p
e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e la conseguente nullità del procedimento e della sentenza.
art. 112 c.p
4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p,c.
art. 68 c.p
disposta ex art. 68 c.p.c.
art. 115 c.p
b) omesso di valutare la sussistenza di una serie di circostanze che, in quanto non contestate, avrebbero dovuto ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016
651516 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016 - Rv.
Cass. Sez. I - Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019
Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017 - P.v.
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Testo completo

eguente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3593/2017 R.G. proposto da: ARCANGELO MARZILLI elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA OLIMPIA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PETRELLA, che lo rappresenta e cifende unitamente all'avvocato VINCENZO PIPARO — ricorrente — contro ANTONIO VITALE, NICOLINO VITALE, MARIA DESIATA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FATICA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO PALLADINO: con troricorrenti nonché contro TONINO PERRELLA e SILVIA PERRELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso io studio dell'avvocato eM(1 22 R.G. 3593/2017 Pagina nr. 2 di 13 CLEMENTINO PALMIERO, rappresentati e difesi dall'avvocato STEFANO SCARANO — controricorrenti avverso la sentenza n. 169/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 30/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2022 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROLFI

RITENUTO IN FATTO

1. Con citazione innanzi al Tribunale di Campobasso ARCANGELO MARZILLI evocò SILVIA PERRELLA, TONI PERRELLA, NICOLINO VITALE, ANTONIO VITALE e MARIA DESIATA, esercitando azione di rivendicazione in relazione alla p.11a 700, fg. 27 del catasto del comune di Bojano, e chiedendo ulteriormente:

1) la declaratoria di inefficacia nei propri confronti degli atti di cessione a titolo oneroso della medesima particella conclusi: il primo, da SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA a NICOLINO VITALE e MARIA DESIATA; il secondo da NICOLINO VITALE e MARIA DESIATA ad ANTONIO VITALE;

2) la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla mancata disponibilità del bene rivendicato. SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA, costituitisi, contestarono la domanda di rivendica, chiedendo ulteriormente in via riconvenzionale che venisse accertato il proprio acquisto del terreno in questione per usucapione. Nel costituirsi a propria volta NICOLINO VITALE, MARIA DESIATA e ANTONIO VITALE, oltre a contestare !a fondatezza della domanda, 1) chiesero in via riconvenzionale che venisse accertato il proprio acquisto del terreno in questione per usucapione;

2) azionarono nei confronti di SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA la garanzia per evizione in caso di accoglimento della domanda attorea. ANTONIO VITALE, poi, formulò anche domanda ex artt. 875 e 877 c.c., chiedendo l'accertamento del proprio diritto di edificare in aderenza al fabbricato dell'attore insistente sulla p,Ila 530, ove fosse stato verificato che quest'ultimo sorgeva a distanza inferiore a quella legale. Con sentenza del 3 marzo 2007, il Tribunale di Campobasso:

1) accolse la domanda di rivendica di ARCANGELO MARZILLI, individuando tuttavia una superficie della pila 700 inferiore a quella rivendicata dall'attore;

2) dichiarò l'inefficacia nei confronti di ARCANGELO MARZILLI dei due atti di alienazione, rispettivamente, da SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA a NICOLINO VITALE e MARIA DESIATA nonché da NICOLINO VITALE e MARIA DESIATA ad ANTONIO VITALE 3) accolse la domanda ex artt. 875 e 877 c.c. di ANTONIO VITALE, trasferendo a quest'ultimo una parte della pila 700 dietro indennizzo;

4) condannò ANTONIO VITALE alla restituzione all'attore della residua porzione della suddetta particella ed al risarcimento dei danni;

5) accolse la domanda di garanzia per evizione proposta nei confronti di SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA;

6) compensò le spese di lite tra le parti.

2. Avverso la decisione venne proposto appello da ARCANGELO MARZILLI nonché appello incidentale da SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA, mentre NICOLINO VITALE e MARIA DESTATA ad ANTONIO VITALE resistettero al gravarne. Con la decisione qui impugnata la Corte d'Appello di Campobasso confermò la decisione del giudice di prime cure, con la sola eccezione della statuizione relativa alla domanda dì garanzia per evizione, oggetto di riforma con rigetto della domanda medesima. Osservò la Corte: quanto all'appello incidentale di SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA, che:

1) andava confermata la statuizione di rigetto della domanda di accertamento dell'usucapione, in quanto non era stata fornita adeguata prova del possesso del terreno, tale non potendosi considerare, in particolare, la mera attività di pulizia dei fondo, la valutazione della cui inidoneità ai fini dell'usucapione ad opera del giudice di prime cure, peraltro, non era stata neppure oggetto di specifica censura;

2) invece fondate erano le doglianze relative all'accoglimento della domanda di garanzia per evizione azionata nei confronti degli appellanti, in quanto il contratto di compravendita concluso tra SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA, da un lato, e NICOLINO VITALE e MARIA DESIATA, dall'altro, conteneva una clausola che esplicitamente sollevava i venditori (cioè gli stessi SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA) da ogni responsabilità per la mancanza di titolo di provenienza in relazione alla p.11a 700 oggetto della compravendita; quanto all'appello principale di ARCANGELO MARZILLI, che:

1) le deduzioni del medesimo finalizzate ad una revisione della decisione in ordine all'individuazione della superficie effettiva della p.11a 700, risultavano già superate dalle risultanze delle due consulenze tecniche svolte nel giudizio di primo grado, le cui valutazioni, peraltro, non erano state acriticamente recepite dal Tribunale, ma fatte oggetto di vaglio alla luce dell'attività istruttoria svolta in giudizio e delle deduzioni delle parti;

2) ulteriormente, risultava condivisibile la valutazione operata dal Tribunale in ordine alla inidoneità delle prove articolate dall'appellante ad individuare il confine esatto tra il terreno rivendicato dall'appellante e quello confinante, da ciò risultando ti/ prn„ \l‘Mt IMInel R.G. 3593/2017 Pagina nr. 5 di 13 che la linea di confine tra i medesimi poteva essere individuata esclusivamente sulla scorta della C.T.U.

3. Avverso la decisione della Corte d'Appello ha proposto ricorso ARCANGELO MARZILLI. Resistono con controricorso sia SILVIA PERRELLA e TONI PERRELLA, sia NICOLINO VITALE, MARIA DESIATA e ANTONIO VITALE. Tutte le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in ventidue motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art.118 disp. att. c.p.c. per assenza di motivazione, argomentando che la sentenza impugnata, opera un rinvio per relationem alla sentenza di primo grado in termini meramente adesivi senza che sia possibile valutare la coerenza e logicità della motivazione 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., ancora una volta la violazione o falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e la conseguente nullità del procedimento e della sentenza. 1.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p,c. per aver la Corte omesso di pronunciarsi su una serie di motivi di appello concernenti l'inapplicabilità dei principio di prevenzione; la non corretta valutazione della distanza del'immobile dal confine; critiche alla CTU Mascia, 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché dell'art. 6.13 delle sopravvenute NTA del Comune , di Bojano.

R.G. 3593/2017 Pagina nr. 6 di 13 Deduce il ricorso che la decisione impugnata avrebbe operato una lettura errata delle NTA del Comune di Bojano, le quali invece dettano una articolata normativa che esclude la possibilità di costruire in aderenza, imponendo il rispetto della distanza dal confine, ed escludendo così l'applicabilità del principio di prevenzione ed ammettendo la possibilità di costruire in aderenza solo in specifiche zone e previo accordo tra confinanti. Tale disciplina -prosegue il ricorso, invocando orientamenti di questa Corte- prevale sulle norme codicistiche, laddove la decisione impugnata avrebbe omesso di conformarsi a detti orientamenti ed avrebbe operato una interpretazione non corretta degli artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. alla luce del citato art. 6.13 delle NTA. 1.5.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché dell'art. 6.13 delle NTA del Comune di Bojano, lamentandosi una lettura non corretta delle norme urbanistiche locali in relazione alla possibilità di realizzare edifici a confine. 1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché dell'art. 6.13 delle NTA del Comune di Bojano, lamentandosi il fatto che sia stata ritenuta operante automaticamente la facoltà di costruire in aderenza al muro del vicino che si trovi ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella stabilita dal codice civile o dai regolamenti locali, applicando il criterio della prevenzione ed interpretando -erroneamente secondo il ricorso- le NTA del Comune di Bojano nel senso che esse non impediscono l'operatività del principio della prevenzione secondo le modalità stabilite dagli artt. 875 e 877 c.c., stabilendo unicamente le distanze che devono essere osservate dal prevenuto che non intenda avvalersi delle facoltà previste da tali disposizioni di legge.

R.G. 3593/2017 Pagina nr. 7 di 13 1.7. Con il settimo motivo sí deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché dell'art. 6.13 delle NTA del Comune di Bojano. Lamenta il ricorso che sia stata applicato, in tema di disciplina delle distanze fra le costruzioni, il principio di cosiddetta "reciprocità", omettendo di considerare che esso presuppone la realizzazione entrambe le costruzioni sotto il vigore di una medesima normativa, laddove in caso di sopravvenienza della nuova disciplina di uno strumento urbanistico meno vantaggiosa per il secondo costruttore, questi deve ritenersi tenuto a rispettare la nuova disciplina più L restrittiva. 1.8.

Con l'ottavo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché dell'art. 6.13 delle NTA dei Comune di Bojano, in quanto la decisione impugnata avrebbe omesso di applicare le NTA del Comune di Bojano che -in deroga al principio della prevenzione di cui agli artt. 873 e 875 c.c.- ammettono la possibilità di costruire in aderenza solo in presenza di un consenso scritto dei confinanti, nella specie assente. 1.9. Con il nono motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12 disp. prel. c.c., dal momento che l'interpretazione dell'art. 6.13 delle NTA del Comune di Bojano seguita nella decisione impugnata si verrebbe a discostare dal senso letterale, chiaro ed univoco, della previsione. 1.10.

Con il decimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché dell'art. 6.13 delle NTA del Comune di Bojano, le quali sarebbero state applicate non correttamente, in considerazione del fatto che ANTONIO VITALE avrebbe esteso le fondazioni dell'edificio di sua realizzazione non in aderenza al 9s>. Pagina nr. 8 di 13 fabbricato del ricorrente bensì sotto le fondazioni di quest'ultimo, in violazione di tali previsioni. 1.11. Con l'undicesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento per "illogicità manifesta della motivazione della sentenza, che presenta un contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili e una motivazione oggettivamente incomprensibile".

Lamenta il ricorso che, dopo essere stato affermato il diritto di ANTONIO VITALE di costruire in aderenza ai sensi degli artt.li 875 e 877 c.c. essendo la costruzione del ricorrente posta a meno di ml 1,50 dal confine, sarebbe poi stata trasferita una superficie di terreno che eccede la larghezza di ml. 1,50. 1.12. Con il dodicesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare una serie di circostanze dedotte nell'appello (ed in gran parte attribuite ad errori commessi dal C.T.U.) risultanti dagli atti. 1.13.

Con il tredicesimo motivo si deduce, di relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 873, 874, 875 e 877 c.c. nonché degli artt. 6.12 e 6.13 delle NTA del Comune di Bojano. Deduce il ricorso la erroneità del calcolo della distanza tra la parete dell'edificio dei ricorrente ed il confine della p.11a 179, adottando misurazioni del C.T.U. effettuate non dalla parete del fabbricato ma dalle sue fondazioni. 1.14. Con il quattordicesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte disatteso la richiesta di nuova consulenza tecnica in appello senza esaminare i motivi a supporto dell'istanza. 1.15.

Con il quindicesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte Pagina nr. 9 di 13 omesso di valutare le critiche mosse alla C.T.U. nell'atto di appello, e diffusamente sintetizzate anche nel ricorso. 1.16. Con il sedicesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte omesso di esaminare il motivo di appello con il quale si lamentava che il giudice di prime cure fosse incorso -nel valutare la superficie della p.11a 700- in un errore confondendo l'originario accatastamento del fabbricato del medesimo ricorrente, con un successivo accatastamento effettuato d'ufficio dal Catasto nel 1981, il quale teneva conto dell'effettivo stato dei luoghi. 1.17.

Con ll diciassettesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6.12 e 6.13 delle NTA del Comune di Bojano, nonché ciel punto 7.2.2 dell'Allegato al D.M. 14/01/2008 del Ministero delle infrastrutture ("Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"), in quanto sarebbe stato disposto il trasferimento di una porzione della p.lia 700 non limitata all'area che confina con il limite delle fondazioni dell'edificio di ARCANGELO MARZILLI, ma estesa a tutta la superficie occupata dalle fondazioni dell'edificio realizzato da ANTONIO VITALE, laddove le medesime si protendono sotto le fondazioni dell'edificio del Marzilli senza prevedere il rispetto delle norme tecniche in materia. 1.18.

Con il diciottesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., !a violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte omesso di valutare le critiche alla C.T.U. basate sulle risultanze di una distinta C.T.U. disposta ex art. 68 c.p.c. in sede di esecuzione del sequestro giudiziario ottenuto da ARCANGELO MARZILLI in corso di causa, laddove tale seconda C.T.U. evidenziava discrepanze nelle misurazioni. 1.19. Con il diciannovesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., a violazione degli artt. 2967 e 2727 e segg. c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., deducendo il mancato esame ed il difetto R.G. 3593/2017 Pagina nr. 10 di 13 di motivazione della sentenza in ordine ai motivo di appello con cui veniva lamentata Verroneità deila decisione di primo grado che aveva attribuito alla p.ila 700 una superficie inferiore a 50 mq, sebbene gli originari convenuti, negli atti di compravendita con cui era stata successivamente ceduta detta porzione di terreno, le avessero costantemente attribuito la superficie di mq.

50. Deduce, in particolare, il ricorso che le dichiarazioni in ordine alla superficie del terreno, in quanto contenute in atti pubblici, avrebbero valore confessori o. 1.20. Con il ventesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la sentenza impugnata:

a) omesso di esaminare la censura con cui veniva evidenziato l'errore in cui erano incorsi il C.T.U. ed il giudice di prime cure nel non valorizzare !a presenza di termini lapidei che avrebbero consentito la corretta ricostruzione dei confini tra la p.11a 700 e la p.11a 179;

b) omesso di valutare la sussistenza di una serie di circostanze che, in quanto non contestate, avrebbero dovuto ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.;

c) omesso di tenere conto il giudicato che, per effetto della mancata impugnazione, era sceso sul capo della statuizione di primo grado che aveva accertato la realizzazione del fabbricato del medesimo ricorrente a distanza dal confine. 1.21. Con il ventunesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., !a violazione dell'art. 112 per avere la Corte omesso di motivare in ordine alle doglianze mosse alla decisione di primo grado relativamente alla statuizione sui danni subiti dai ricorrente per effetto dell'occupazione del fondo. 1.22.

Con il ventiduesimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte Pagina nr, 11 di 13 respinto nel merito -invece di dichiararlo inammissibile- l'appello incidentale proposto da SILVIA PERRELLA, TONI PERRELLA in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione. Deduce il ricorso che i suddetti SILVIA PERRELLA, TONI PERRELLA dovevano ritenersi sia privi di legittimazione attiva, perché non più titolari della p.11a 700, sia carenti di interesse all'impugnazione, non essendo stata proposto da NICOLINO VITALE, ANTONIO VITALE e MARIA DESTATA appello sulla decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento dell'usucapione da essi, a propria volta, formulata.

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. La Corte territoriale, nel rigettare l'appello principale di ARCANGELO MARZILLI, ha richiamato per relationem la motivazione del giudice di prime cure, invocando su! punto l'orientamento di questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3367 del 11/02/2011 - Rv. 616039 - 01). La Corte d'Appello, tuttavia, ha omesso di applicare detto principio nella propria completezza, avendo questa Corte reiteratamente affermato che la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem presuppone che la motivazione stessa resti autosufficiente, rity-oducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, cornma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle R.G. 3593/2017 Pagina nr. 12 di 13 ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 459 del 10/01/2022 - Rv. 663805 - 01). Se, infatti, al giudice di appello non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive -sicché lo stesso ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri- è tuttavia vero che !a condivisione della motivazione deve comunque essere raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass.

Sez. L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018 - Rv. 651516 - 01; Cass. Sez. 6 - Ordinanza m 15884 del 26/06/2017 - Rv. 644726 - 01; Sez. 6 - 5 Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018 -Rv. 647325 - 01), mentre risulta viziata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018 - Rv. 651516 - 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016 - Rv. 640759 - 01).

Va quindi ribadito il principio per cui la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi dei gravame (Cass. Sez. I - Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019 - Rv. 654951 - 01; Cass, Sez. 3 - Ordinanza n. 2397 de 03/02/2021 - R. 660394 - 01;

Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017 - P.v. 645333 - 01) Nel caso in esame. per contro, la Corte territoriale si è limitata ad affermare la identità delle tesi esposte ARCANGELO MARZILLI con l'atto di appello rispetto a quelle sostenute in primo grado, senza R.G. 3593/2017 Pagina nr. 13 di 13 procedere ad alcuna autonoma -per quanto sintetica- valutazione critica delle tesi medesime, la cui confutazione si è invece arrestata al mero richiamo, integrale ma generico, alle "argomentazioni ampiamente condivisibili, esposte su ciascuno dei punti in cui è. articolato il gravame, dai Vitale- Desiata- Vitale nella comparsa di costituzione in appello, depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2012".

Tale carenza non può ritenersi colmata, neppure solo in parte 5 daIla trascrizione di una parte della motivazione della sentenza di primo grado -peraltro relativa prevalentemente al rigetto delle istanze istruttorie del medesimo ARCANGELO MARZILLI- in quanto anche in questo caso si deve constatare una totale assenza sia di riferimenti alle censure mosse alla decisone oggetto di gravame sia di una concreta analisi autonoma delle censure medesime e delle ragioni del loro rigetto.

3. Sulle base delle considerazioni sopra esposte devono quindi essere accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo