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Ordinanza — n. 18574/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court invalidates pre-trial withdrawal requirement for excessive length claims due to EU law violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18574/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal admissible and quashed the lower court's dismissal of a claim for equitable compensation regarding excessive judicial delay. The applicant argued that a mandatory pre-litigation withdrawal request, required by the Administrative Code, was inapplicable to proceedings initiated before its enactment and failed to guarantee an effective remedy under the ECHR. The Court ruled that the withdrawal requirement, previously a mere option, now conditions the award amount but cannot block the filing of the claim itself, as it does not ensure the acceleration of the underlying administrative trial.

Regesto Legislator

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Art. 2 legge n. 89/01; Art. 54 D.L. n. 112/08: The requirement to submit a pre-litigation withdrawal request for equitable compensation claims does not condition the admissibility of the claim but only affects the quantum of the award, as it fails to guarantee an effective remedy under Article 13 of the ECHR.

Parole chiave

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excessive length of proceedings equitable compensation claim pre-litigation withdrawal request effective remedy ECHR administrative code applicability ratione temporis invalidity Article 13 ECHR ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 2 legge n. 89/01
- Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 89/01 e dell'art.
Art. 54 D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08
89/01 e dell'art. 54 D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, e degli artt.
Artt. 11 e 15 preleggi
133/08, e degli artt. 11 e 15 preleggi.
Artt. 6, 13, 19 e 46 CEDU
Art. 71, comma 2, cod. proc. amm.
legge Pinto), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod.
art. 2 legge n. 89/01
- Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 89/01 e dell'art.

Giurisprudenza citata

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Corte EDU 25.2.2016, Olivieri ed altri c/ Italia
Cita, al riguardo e in particolare, i precedenti Corte EDU 25.2.2016, Olivieri ed altri c/ Italia, e 2.6.2009 Daddi c/ Italia.
Corte EDU 2.6.2009, Daddi c/ Italia
Corte Costituzionale n. 34/19
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25032-2017 proposto da: VENEZIA PELLEGRINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato TRANQUILLINO SARNO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente- contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE; 2022 - intimato - 569 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, Lf depositato il 13/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente FELICE MANNA; IN FATTO Con ricorso del 30.4.2012 Pellegrino Venezia adiva la Corte d'appello di Roma per ottenere l'equo indennizzo, ex lege n. 89/01, per la durata irragionevole di un giudizio svoltosi innanzi al TAR Campania dal 1°.6.1993 al 1°.6.2012.

Resistendo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Corte capitolina dichiarava inammissibile la domanda, per difetto della previa presentazione dell'istanza di prelievo, prescritta dall'art. 54 D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, e successive modifiche, ai fini della proponibilità della domanda d'equa riparazione. La cassazione di detto decreto è chiesta da Pellegrino Venezia sulla base di due motivi. Il ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 89/01 e dell'art. 54 D.L. n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, e degli artt. 11 e 15 preleggi. Parte ricorrente deduce che l'art. 54, secondo comma, D.L. cit. — in base al quale la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all' articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione — è inapplicabile, ratione lemporis, ai procedimenti di equa riparazione che si riferiscano ad un giudizio amministrativo presupposto instaurato prima dell'entrata in vigore di detto art. 54. 2. - 11 secondo motivo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, 13, 19 e 46 CEDU, in quanto l'istanza di prelievo non costituisce un rimedio effettivo, ai fini del diritto ad un processo di durata ragionevole, giacché non garantisce in maniera efficace l'accelerazione della decisione nel giudizio presupposto.

Cita, al riguardo e in particolare, i precedenti Corte EDU 25.2.2016, Olivieri ed altri c/ Italia, e 2.6.2009 Daddi c/ Italia. 3. - I due motivi, da esaminare congiuntamente perché in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, sono fondati. In esito ad ordinanze di rimessione di questa Corte Suprema, la Corte costituzionale, con sentenza n. 34/19, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), del d.lgs. n. 195 del 2011.

La norma - per cui la domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione - contrasta con il principio enunciato con la sentenza della Corte EDU 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, che ha ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo non possa considerarsi un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU, soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo.

La mancata presentazione dell'istanza - la quale, prima della sua rimodulazione, come rimedio preventivo, operato dalla legge n. 208 del 2015, non costituiva un adempimento necessario, ma una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" - può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, che può assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda. 4. - Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, la quale esaminerà nel merito la domanda e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P. Q. M.La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte