Cassation court allows lawyer's appeal, quashing appellate fee award for being below statutory minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed Francesco Montepaone's appeal against an appellate court's decision to award him only symbolic legal fees. Montepaone argued the awarded amount violated standard tariff parameters for his dual role as partner and creditor in bankruptcy proceedings. The court found the lower award unjustified as it fell below the minimums permitted by the relevant decree, quashing the decision and remanding the case for a new fee calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 D.M. 55/14; Art. 4 D.M. 55/14: The judge's discretion in awarding legal fees is bounded by statutory minimums and maximums; an award below the minimum tariff is voidable on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16337-2020 proposto da: MONTEPAONE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FILOMENA D'ADDARIO giusta delega in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2022 che lo rappresenta e difende ope legis; 567 - controricorrente avverso il decreto n. 2040/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente FELICE MANNA;
IN FATTO Con decreto del 26.11.2019 la Corte d'appello di Lecce accoglieva, in esito ad opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01, la domanda proposta da Francesco Montepaone per l'equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, nella quale quest'ultimo aveva assunto la duplice posizione di socio e di creditore della società fallita. Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte distrettuale, liquidato l'indennizzo di C 8.550,00, riconosceva all'opponente, a titolo di spese, la somma di C 550,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre accessori, applicando il D.M. n. 55/14.
La cassazione di tale decreto è chiesta da Francesco Montepaone sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia si è limitato a depositare un "atto di costituzione", al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.
1. c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91-92 c.p.c., del D.M. n. 55/14 e dell'art. 2233 c.c., per aver la Corte territoriale liquidato a titolo di spese del procedimento un compenso inferiore ai parametri standardizzati e, comunque, in misura simbolica e non consona al decoro della professione. Considerato il valore della controversia compreso nello scaglione da C 5.200,00 a C 26.000,00 della tabella 12 del D.M. cit., a titolo di competenza per l'attività difensiva svolta sarebbe spettata la somma di C 5.532,00, di cui 1.080,00 per la fase di studio, 877,00 per la fase introduttiva, 1.755,00 per la fase istruttoria e 1.820,00 per quella decisionale. 2. - Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
Gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione (intendi: quello instaurato per effetto dell'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01) vanno liquidati in base all'art. 12 della tariffa allegata al D.M. n. 55/14, relativa ai procedimenti contenziosi (cfr. ex multis, nn. 15493/20, 16770/29 e 23187/16, nonché 26110/19, non massimata). Inoltre, nel liquidare le spese processuali ai sensi del D.M. n. 55/14, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando questi decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano tale scostamento e la sua misura (cfr. nn. 89/21 e 19989/21).
Ancora, in base all'art. 4, primo comma, D.M. cit., il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento. 6.1. - Nel caso di specie, tanto dalla motivazione quanto dal dispositivo del provvedimento impugnato non è dato desumere il perché dello scostamento dai minimi tariffari; i quali, anche applicando la riduzione massima ammontano a e 2.415,00 (540,00 per la fase di studio, 438,50 per quella introduttiva, 526,50 per la fase istruttoria/trattazione e 910,00 per quella decisionale). 7. - In accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15.3.2022. Il resident Felic il Funzio