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Ordinanza — n. 18533/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely and lacking authority to challenge first-instance judgment under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18533/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural defects including untimeliness and lack of standing to challenge the first-instance judgment. The applicants attempted to contest the appellate court's decision on the admissibility of their appeal but failed to properly challenge the original trial court's ruling. The court ruled that the special power of attorney did not authorize challenging the first instance and the required authentic copy of the judgment was missing.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis e ter cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: An appeal against an order declaring an appeal inadmissible must be filed within the statutory time limit and the special power of attorney must explicitly authorize challenging the first-instance judgment; failure to meet these requirements renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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untimely appeal special power of attorney first instance judgment admissibility filter civil procedure code jus postulandi authentic copy requirement azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari

Disposizioni normative citate

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Art. 348 bis e ter cod. proc. civ.
1914/2016); -è inoltre stabilito dall’art. 348 ter, comma 3, cod.
Art. 360 cod. proc. civ.
111 Cost avverso la predetta ordinanza di inammissibilità e ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. avverso la F i r m a t o D a :
Art. 369, comma 2, n.2, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
111 Cost avverso la predetta ordinanza di inammissibilità e ricorso ex art. 360 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 1914/2016
Sez. Un. 1914/2016); -è inoltre stabilito dall’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13176-2017 proposto da: BOMBELLI ANGELO, RIVA MARIA MADDALENA, FAVATA WALTER, BRUZZESE MARIO, GUCCIO GAETANO, elettivamente domiciliati in Roma Viale Regina Margherita 269, presso lo studio dell’avvocato Capograssi Sergio (CPGSRG59C19H501G) che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro GOZZINI ANGIOLINO, CONDOMINIO RESIDENZA GRAMSCI N 29/31, CREMONESI TERESITA, ORLA IVO, BELLINI LUCIANA, RABITO ROBERTO, FUGAZZA GIUSEPPINA, TROISI JACOPO, D'AMATO ANNA, VITANZA ROBERTO, SANTELIA ROSARIA, D'AMATO FRANCESCO, MATARRESE DAVIDE, VITALE ANNALISA, OPPIZZI SABRINA, GILIBERTI EMANUELA MARIA GIUSEPPINA, D'AGOSTINO GIUSEPPE, COPPI RITA CRISTINA, MANINI SILVIA, F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 MATERA ENZO, BARTILUCCI BEATRICE, SCHIATTARELLA ANNA, Numero di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 ESPOSITO MARCO PASQUALE, TROISI GAIA, SCHIATTARELLA VINCENZO, MARINONI ALVARO, VERZA ELIDE, SAGGIA MARIA GRAZIA, CECCONELLO GIUSEPPE, GRECCHI CHIARA, STRINGARO ANGELO, MASTROVITO GIOVANNA, ZANNETTI DAVID, PELLINI RINO ANTONIO, IMMOBILIARE FENICE SAS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato VOLO RANCATI MASSIMILIANO (VLRMSM64M21H501U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASTIONI CRISTIANO (CSTCST70A25B910X) -controricorrenti- avverso ordinanza di Corte d'appello Milano n. 185/2016 depositata il 18/11/2016 e la sentenza del Tribunale di Milano n. 12906/2015 del 17./11/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: Bombelli Angelo, Riva Maria Maddalena, Favata Walter, Bruzzese Mario, Guccio Gaetano impugnano per cassazione l’ordinanza della corte d’appello di Milano emessa ai sensi dell’art. 348 bis e ter cod. proc. civ. il 18 novembre 2016 e la sentenza del tribunale di Milano n. 12.906 del 2015; -per quanto è dato comprendere dal ricorso in esame, a seguito di appello proposto da Riva N. Maddalena ed altri avverso la sentenza del tribunale di Milano n.12906/2015 la corte d’appello milanese ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto; -a seguito di tale decisione gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 111 Cost avverso la predetta ordinanza di inammissibilità e ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. avverso la F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 sentenza emessa dal tribunale di Milano nel giudizio fra i ricorrenti Numero di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 ed il Condominio Residenza Gramsci n. 29/31 ed i condomini in epigrafe meglio identificati (cfr. intestazione del ricorso e pag. 4 dello stesso); -il ricorso notificato il 16 maggio 2017 è articolato in plurime censure dell’ordinanza della corte territoriale riguardanti i) la ritenuta legittimità della riassunzione del processo effettuata dal Condominio in primo grado dopo la dichiarata interruzione dello stesso per la cancellazione dal registro delle imprese della società convenuta Immobiliare Allegra s.r.l. nonché ii) la ritenuta legittimazione del Condominio nonostante l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata fin dal primo grado e, altresì, iii) il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria promossa, anche questa tempestivamente dedotta; - a seguito della notifica del ricorso per cassazione si sono costituiti il Condominio e i condomini Gozzini Angiolino, Cremonesi Teresita, Orla Ivo, Bellini Luciana, Rabito Roberto, Fugazza Giuseppina, Troisi Jacopo, D'amato Anna, Vitanza Roberto, Santelia Rosaria, D'Amato Francesco, Matarrese Davide, Vitale Annalisa, Oppizzi Sabrina, Giliberti Emanuela Maria Giuseppina, D'agostino Giuseppe, Coppi Rita Cristina, Manini Silvia, Matera Enzo, Bartilucci Beatrice, Schiattarella Anna, Esposito Marco Pasquale, Troisi Gaia, Schiattarella Vincenzo, Marinoni Alvaro, Verza Elide, Saggia Maria Grazia, Cecconello Giuseppe, Grecchi Chiara, Stringaro Angelo, Mastrovito Giovanna, Zannetti David, Pellini Rino Antonio, Immobiliare Fenice Sas resistendo con tempestivo controricorso; considerato che: - il ricorso è inammissibile sotto diversi profili; - come eccepito dal controricorrente e chiarito da questa Corte l’ordinanza resa ex articolo 348 bis e ter cod. proc. civ.

è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 Numero sezionale 227/2022 processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle Numero di raccolta generale 18533/2022Data pubblicazione 08/06/2022 specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (cfr.

Cass. Sez. Un. 1914/2016); -è inoltre stabilito dall’art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ. che a seguito della pronuncia dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis e ter cod. proc. civ., l’impugnazione della sentenza di primo grado e, ove ammesso (come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte nella pronuncia appena richiamata), dell’ordinanza, il termine per l’impugnazione è comunque quello di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; -nel caso di specie, diversamente da quanto dichiarato dai ricorrenti, l’ordinanza in questione è stata comunicata il 18 novembre 2016 sia all’attuale difensore avvocato Capograssi che al collega avvocato Morandotti codifensore nel giudizio di appello ( come da attestazione allegata al controricorso); -ne deriva che il ricorso notificato il 16 maggio 2017 è inammissibilmente tardivo; -ciò a prescindere dalla questione concernente l’ammissibilità del ricorso in cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis e ter che, come nel caso di specie, non venga impugnata per vizi propri ma, come sopra specificato, per contestare le statuizioni adottate dalla corte in merito alle censure sollevate dagli appellanti, censure che avrebbero dovuto essere sollevate, nel sistema del filtro previsto dagli articoli 348 bis e ter cod. proc. civ., avverso la sentenza di primo grado; -a questo riguardo deve poi rilevarsi che la procura speciale conferita dai ricorrenti all’avvocato Capograssi, ed apposta in calce al ricorso, non contempla la facoltà di ricorrere avverso la sentenza di primo grado ma soltanto avverso l’ordinanza della corte d’appello, dal che deriva l’ulteriore profilo di inammissibilità del F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 13176/2017 ricorso per la mancanza di jus postulandi in relazione alla pronuncia Numero sezionale 227/2022Numero di raccolta generale 18533/2022 di prime cure; Data pubblicazione 08/06/2022 -peraltro, la sentenza asseritamente impugnata non è neppure depositata in copia autentica insieme al ricorso come previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n.2, cod. proc. civ. (cfr. indice delle produzioni a pag. 44 del ricorso); -il ricorso è dunque inammissibile e parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, va dichiarata tenuta alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti, liquidate in euro 7800,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 01/02/2022. La Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m