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Ordinanza — n. 18531/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on property release and unjust enrichment damages in lease dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18531/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Centro Liste Nozze Marisa SAS against a first-instance judgment ordering the immediate release of a warehouse and payment of damages. The appellant argued that the lower court erred in denying their right of retention and failing to award compensation for unauthorized occupation, while the respondent maintained that the appellant's possession lacked good faith. The court upheld the first-instance decision, ruling that the right of retention did not apply because the appellant's possession depended on the outcome of a separate contract resolution dispute, thereby excluding the good faith condition required for such a claim.

Regesto Legislator

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Art. 1152 cod. civ.; Art. 348 ter cod. proc. civ. The right of retention under Article 1152 of the Civil Code requires good faith possession, which is absent when the possessor's status depends on the resolution of a separate legal dispute.

Parole chiave

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right of retention good faith possession unjust enrichment lease dispute property release contract resolution Cassazione appeal arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 1152 cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
art. 348 bis cod. proc.civ
art. 111 cod. proc. civ
e dell’art. 111 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 1152 cod. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17684-2017 proposto da: CENTRO LISTE NOZZE MARISA SAS DI PANARO GIOVANNA MARISA & C , elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9, presso lo studio dell'avvocato Ennio Luponio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo Porrati; - ricorrente - contro MARGHI SNC DI SARACCO STEFANIA & C , elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo Orbirelli, 31, presso lo studio dell'avvocato Maria Elena Ribaldone, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Valerio Giuseppe Ferrari; - controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2016 del Tribunale di Alessandria, depositata il 18/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dalla consigliera Annamaria Casadonte;

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17684/2017 rilevato che: Numero sezionale 228/2022Numero di raccolta generale 18531/2022 -la società CLN -Centro Lista Nozze Marisa s.a.s. di Panaro Data pubblicazione 08/06/2022 Giovanna Marisa & C. (d’ora in poi CLN) impugna per cassazione ai sensi dell’articolo 348 ter, comma 3, cod. proc. civ. la sentenza del tribunale di Alessandria n. 34 del 2016 che, per quanto ancora rileva, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società Marghi di Saracco Sergio & C. s.n.c. (d’ora in poi Marghi) ha condannato la convenuta CLN all’immediato rilascio del capannone sito in Bistagno unitamente al pagamento della somma di euro 7827,32 annui a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo; al contempo il tribunale in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta accertava il diritto della medesima ad essere indennizzata dei miglioramenti effettuati sull’immobile di causa condannando la Marghi al pagamento di euro 36.003,45 oltre rivalutazione monetaria; infine il tribunale dichiarava l’insussistenza del diritto di ritenzione domandato dalla convenuta; -la presente impugnazione ha ad oggetto la sentenza perché a seguito di gravame proposto contro la pronuncia di prime cure dalla società CLN, la corte d’appello di Torino ha pronunciato (in data 21/3/2017) ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis cod. proc.civ. comunicata dalla cancelleria in data 8/5/2017, in quanto ha ritenuto che l’impugnazione non aveva ragionevole probabilità di essere accolta, il che determina, come normativamente previsto, la proponibilità di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, nei limiti fissati nell’articolo 348 ter, commi 3 e 4, cod. proc. civ.; -la cassazione è chiesta con ricorso notificato il 7/7/2017 ed affidato a 3 motivi, cui resiste la società Marghi con controricorso avviato per la notifica il 7/9/2017; considerato che:

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17684/2017 Numero sezionale 228/2022 -con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli Numero di raccolta generale 18531/2022Data pubblicazione 08/06/2022 2253, 2342, 2464, 2558 e 2559 cod. civ. in relazione all’articolo 360,comma 1, cod. proc.civ.) la ricorrente deduce il mancato riconoscimento degli indennizzi per le migliorie realizzate sul capannone da Vincenzo Russo, quale titolare della ditta individuale P.V.I. di Vincenzo Russo prima del conferimento dell’ azienda individuale, di cui faceva parte anche il capannone, nella nuova società CLN; -assume la ricorrente che nella cessione della ditta individuale P.V.I. alla CLN sarebbe stato ricompreso anche il credito della ditta individuale per i miglioramenti apportati al capannone dopo che lo stesso era divenuto di proprietà della ditta del Russo per averlo acquistato nel 1993 dalla società Marghi ; -la censura è infondata; - il tribunale dà in sentenza opportunamente conto dell’excursus dei fatti, e degli elementi dirimenti della causa (rilevanti anche ai fini della decisione del presente ricorso) e quindi della pluralità dei soggetti contrattuali e processuali, del possesso in capo alla CLN ed alla natura dello stesso cui consegue la decisione sul rivendicato diritto di ritenzione e sul risarcimento del danno; -il tribunale precisa infatti che il capannone oggetto della lite era stato venduto nel 1993 dalla società Marghi a Vincenzo Russo e da quest’ultimo conferito nel 1999 in favore della CLN con atto costitutivo di società in accomandita semplice; -al momento dell’introduzione del giudizio da parte della società Marghi nei confronti della società CLN, nel 2006, al fine di conseguire il rilascio del capannone, esso era nella disponibilità materiale della convenuta sebbene la Marghi avesse già proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita nei confronti dell’acquirente Russo, dante causa della CLN; -precisava il tribunale che il conferimento nella CLN era necessariamente travolto dall’accoglimento della domanda di F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17684/2017 Numero sezionale 228/2022 risoluzione del contratto di compravendita intervenuto fra la Marghi Numero di raccolta generale 18531/2022Data pubblicazione 08/06/2022 ed il Russo; -ciò in quanto la domanda di Marghi nei confronti del Russo respinta in primo grado era stata poi accolta in appello con sentenza n.1808/2005, confermata da parte della corte di cassazione nel 2012 con la sentenza n.17031; -detta domanda giudiziale di risoluzione, in quanto trascritta, era infatti opponibile alla CLN e pertanto sulla base del giudicato formatosi sulla risoluzione del contratto di compravendita, la Marghi aveva agito in autonomo giudizio nei confronti della sola CLN per il rilascio dell’immobile di cui rivendicava la proprietà, giudizio del quale la convenuta costituendosi aveva chiesto in via riconvenzionale di essere indennizzata per i miglioramenti e le addizioni apportate; -sulla scorta di tale ricostruzione, il tribunale a pagina 6 dà conto della operata individuazione dei miglioramenti indennizzabili e coincidenti con la costruzione della pensilina lungo il prospetto frontale e l’ampliamento del capannone realizzati dopo che il capannone bene era stato conferito alla CLN; -il tribunale precisa altresì che alla società CLN spettava solo il diritto ai miglioramenti realizzati a decorrere dall’acquisto nel 1999 con esclusione di quanto eventualmente dovuto al precedente proprietario Russo, soggetto distinto e non parte del giudizio in esame; -peraltro, il tribunale ha giustificato la conclusione osservando che la stessa CLN nella allegata perizia di parte aveva circoscritto la somma spettante ad euro 36.003,45, inferiore a quella valutata dal CTU e che l’indennizzo era riconoscibile nei limiti fissati dall’art.1150 del codice civile, in considerazione della consapevolezza in capo alla CLN che l’immobile sul quale aveva effettuato i miglioramenti richiesti era oggetto di domanda giudiziale di risoluzione dell’acquisto fatto dal suo dante causa Russo, in quanto F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17684/2017 Numero sezionale 228/2022 debitamente trascritta dalla società che l‘aveva proposta ed Numero di raccolta generale 18531/2022Data pubblicazione 08/06/2022 espressamente indicata nell’atto costitutivo della CLN; -la ricorrente non contesta tale articolata ratio decidendi sicchè anche in ragione dell’accoglimento nella misura pari al quantum richiesto la ricorrente appare priva di interesse rispetto alla doglianza; -con il secondo motivo ( violazione e falsa applicazione degli art.1147, 1150, 2253, 2342, 2464, 2558, 2559 e 2909 cod. civ. e dell’art. 111 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) la ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi con la sentenza della corte d’appello di Torino n. 1808 del 2015, che aveva statuito il carattere del possesso di buona fede in favore di Russo Vincenzo per avere acquistato il possesso del mappale 307 in forza di titolo idoneo rappresentato dal contratto di vendita tra le parti del 12 marzo 1993; -assume parte ricorrente che tale accertamento avrebbe effetti anche nei rapporti fra la società Marghi e la società CLN, ai sensi dell’art.111 cod. proc. civ., in quanto con il conferimento nel 1999 del capannone nella costituenda CLN si sarebbe verificata la successione nella medesima posizione del Russo; -la censura è infondata perché il contenzioso fra la società Marchi e la CLN, a prescindere dalla questione della successione nel processo, è diverso da quello nell’ambito del quale è stata pronunciata la sentenza della corte d’appello di Torino n. 1808/2005 passata in giudicato; in quest’ultimo caso, infatti, la domanda aveva ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita fra la Marghi e Vincenzo Russo per grave inadempimento del Russo , cui la CLN era del tutto estranea e la pronuncia sulla buona fede in essa contenuta e relativa alle restituzioni è limitata alla posizione soggettiva del Russo che era stato parte contraente; viceversa, la domanda introdotta da Marghi nei confronti della CLN attiene all’accertamento che la convenuta, una volta intervenuta la F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17684/2017 Numero sezionale 228/2022 risoluzione del contratto di vendita con il Russo, non aveva titolo Numero di raccolta generale 18531/2022Data pubblicazione 08/06/2022 per occupare il capannone che doveva quindi rilasciare, essendo stato risolto con effetti ad essa opponibili il contratto in forza del quale lo stesso era stato originariamente trasferito al Russo che l’aveva poi conferito nella neocostituita CLN; -con il terzo motivo si deduce la violazione del giudicato e, conseguentemente, l’illegittimità del disconoscimento del diritto di ritenzione in capo alla CLN e del risarcimento del danno per occupazione sine titulo; -anche il terzo motivo è infondato perché, come già osservato in relazione alla seconda doglianza, non ricorre l’effetto estensivo del giudicato prodottosi nella causa fra la Marghi e la CLN poiché le parti del giudizio in esame sono diverse e la valutazione sulla sussistenza del diritto di ritenzione (sino al momento in cui vengono pagate le indennità dovute) come preteso dalla CLN ai sensi dell’art. 1152 cod. civ. non poteva essere stato effettuata nel giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto di vendita fra la Marghi e Russo, il quale non ne aveva la disponibilità per aver conferito il bene alla CLN; -il riconoscimento di detto diritto si fonda poi sulla buona fede del possessore, condizione che il tribunale ha motivatamente escluso nei confronti della CLN, edotta che il suo possesso dipendeva dall’esito del contenzioso in essere fra la Marghi ed il Russo; -il ricorso è quindi rigettato e la società ricorrente va dichiarata tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 17684/2017 Numero sezionale 228/2022 PQM Numero di raccolta generale 18531/2022Data pubblicazione 08/06/2022 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 5600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 1 febbraio 2022. La Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a :