Cassation appeal dismissed due to withdrawal without acceptance by opposing party, resulting in costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant withdrew the request without the opposing party's acceptance. Although the opposing counsel was removed from the bar roll, the court held that this did not prevent the withdrawal from being effective against the opposing party. Consequently, the appellant was ordered to pay legal costs to the controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: A withdrawal of appeal is effective even if the opposing party's counsel is absent from the bar roll, provided the opposing party formally resists; the withdrawing party bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15097/2018 R.G. proposto da: IADANZA SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PAGANICA, 13, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ZAMPETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato RITA PAOLA FORMICHELLI giusta delega in atti; — ricorrente — contro AMICARELLI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCRINO 5, presso lo studio dell'avvocato LUCIO TAMBURRO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; — controricorrente- nonché contro GUALTIERI ALFIO, GUALDIERI ERNESTA, SCOCCHERA CLARA, NIZZARDO DORA, NIZZARDO ANGELO, NIZZARDO GIANLUCA; -intimati- avverso la sentenza n. 136/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 11/04/2017; ru. 2 7- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;ritenuto che Sergio Iadanza ha depositato atto di rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso di cui in epigrafe; che l'intimato Michele Amicarelli resiste con controricorso; che non consta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, non potendo assumere rilievo la circostanza che il difensore della controparte nelle more risulti cancellato dall'Albo; che, pertanto, il rinunziante deve essere condannata al rimborso delle spese in favore del controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente, che liquida in C 1.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 8 aprile 2022. Il Presidente (Ubaldo Bellini)