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Ordinanza — n. 18373/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses civil appeal as inadmissible due to late filing of incidental counter-appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18373/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the main appeal inadmissible and the incidental counter-appeal ineffective. The main appeal was rejected because the incidental counter-appeal was filed late, violating procedural time limits applicable to appeals against appellate judgments. Consequently, the court ruled that the main appeal could not proceed without the timely resolution of the incidental issue.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 348-bis c.p.c.: The incidental counter-appeal must be filed within the time limit for the main appeal; a late filing renders it ineffective, precluding the main appeal from being examined on its merits.

Parole chiave

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incidental counter-appeal late filing procedural inadmissibility time limits civil procedure code violazione delle distanze dai confini rettificazione di confine esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Invero, non controverso che la sentenza d'appello non venne notificata, la stessa risulta essere stata impugnata dai ricorrenti principali nel rispetto del termine lungo di un anno di cui all'art. 327 cod.
Art. 348-bis c.p.c.
Riesame, comunque, precluso dalla presenza di "doppia conforme"; trovando applicazione "ratione temporis", l'art. 348 ter, co.
Art. 606 c.p.p.
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014
Per contro, la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l.
art. 360 c.p
3 c.p.c./omesso esame delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio - art. 360 c.p.c.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 327 cod. proc. civ
Invero, non controverso che la sentenza d'appello non venne notificata, la stessa risulta essere stata impugnata dai ricorrenti principali nel rispetto del termine lungo di un anno di cui all'art. 327 cod. proc. civ., al tempo vigente, tenuto conto della disposizione transitoria contenuta nell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 1343/2019
Cass. nn. 1343/2019, 18348/2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
Cass. 18348/2017
Sez. 5, n. 16016/2021
20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1915/2018 R.G. proposto da: BERGAMO LUIGINA E STRINGARI RENATO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E.Q.VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO GAZZOLA, giusta delega in atti; - ricorrente e c/ric al ric. incidentale - contro MORELLO ROBERTO, FRANCESCHI MIRIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI VERZOTTO, giusta delega in atti; - c/ricorrenti e ric. incidentali - nonché contro IMMOBILIARE CORNARO SAS di MAZZONETTO SILVIA e FRATELLI; -intimata- avverso la sentenza n. 2752/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui residua d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Renato Stringari e Luigina Bergamo convennero in giudizio Roberto Morello e Mina Franceschi, chiedendo accertarsi il confine tra i loro fondi, la proprietà di una fascia di terreno, con conseguente condanna alla reintegrazione, l'accertamento del mancato rispetto di una delle abitazioni e di un gazebo di parte convenuta delle distanze legali, con condanna alla demolizione e al risarcimento; - i convenuti, oltre a richiedere il rigetto di tutte le domande attoree, formularono, a loro volta, domande riconvenzionali, fra le quali quella d'usucapione della striscia di terreno in contestazione; - il Tribunale, rigettate le domande attoree, dichiarò che il confine mappale corrispondeva a quello reale e coincideva con quello in atto; rigettò le domande riconvenzionali e condannò gli attori a rimborsare alla controparte le spese legali, compensando per la metà quelle di ctu; - la Corte d'appello di Venezia, adita in via principale dagli attori e in via incidentale dai convenuti, confermò la sentenza di primo grado, compensando per intero le spese legali del doppio grado; - Renato Stringari e Luigina Bergamo ricorrono sulla base d'un solo motivo;

Roberto Morello e Mina Franceschi resistono con controricorso, in seno al quale propongono ricorso incidentale sulla base di tre censure; entrambe le parti hanno depositato memorie. Osserva 1. Il motivo con il quale i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 in relazione all'art. 950 c. c. - art.360, n. 3 c.p.c./omesso esame delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio - art. 360 c.p.c. n. 5, c.p.c.», non supera lo scrutinio d'ammissibilità per le ragioni che seguono. La Corte di merito ha rigettato l'impugnazione principale manifestando piena condivisione delle conclusioni cui era giunto il ctu (conclusioni già fatte proprie dal Tribunale), confermando, inoltre, le valutazioni probatorie di primo grado, anche riguardo della prova orale e, infine, negando, ancora una volta, sempre sulla base degli accertamenti del ctu, che non fossero state rispettate le distanze legali, tenendo conto delle norme tecniche d'attuazione del Comune di Trebaseleghe.

I ricorrenti invocano, piuttosto palesemente, un improprio riesame delle risultanze istruttorie, peraltro, sulla scorta di argomenti privi di apprezzabile specificità, sotto il profilo dell'autosufficienza. Riesame, comunque, precluso dalla presenza di "doppia conforme"; trovando applicazione "ratione temporis", l'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

È del tutto evidente che i ricorrenti, enunciando i principi regolanti la materia, mirano, in realtà, a un improprio riesame di merito; di talché, nella sostanza, la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr.

Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021).

2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc.civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale, avente natura tardiva. Invero, non controverso che la sentenza d'appello non venne notificata, la stessa risulta essere stata impugnata dai ricorrenti principali nel rispetto del termine lungo di un anno di cui all'art. 327 cod. proc. civ., al tempo vigente, tenuto conto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 58, co. 1, I. n. 69/2009 (il giudizio risulta essere stato iniziato nel 2006). Per contro, il ricorso incidentale, il cui avvio alla notifica si identifica nell'effettuazione telematica della stessa, risulta essere stato notificato il giorno 8 febbraio 2018.

Per contro, la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle decisioni pubblicate o notificate a partire dal 10 gennaio 2015. Poiché la sentenza della Corte d'appello venne pubblicata il primo dicembre 2016, risulta evidente che il predetto ricorso incidentale deve reputarsi tardivo, senza che rilevi il rispetto del termine di cui all'art. 371 cod. proc. civ.

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti principali (cfr. Cass. nn. 1343/2019, 18348/2017), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso principale inammissibile e quello incidentale inefficace; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsì liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di c