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Ordinanza — n. 18070/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to joint withdrawal of lawsuit and agreement on cost compensation by all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18070/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct following a joint withdrawal of the lawsuit by all parties. The appellants and the respondent agreed to the withdrawal and explicitly stipulated the compensation of litigation costs in a separate transaction document. Consequently, the court ruled that no judgment on costs was necessary and the proceedings were terminated without further statutory determination.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: When all parties jointly withdraw an appeal with an agreement on cost compensation, the proceedings are declared extinct without a ruling on expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
joint withdrawal of appeal compensation of litigation costs extinction of proceedings transitional agreement Italian civil procedure diritto al deposito ritiro a seguito di transazione omologazione della transazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - ai sensi dell’art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
art. 390 c.p
Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - ai sensi dell’art.
art. 391, comma 4 c.p
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29828-2017 proposto da: BOCCALONE GIOVANNA, SODANO FRANCESCO, BOCCALONE FORTUNA, BOCCALONE DOMENICO e BOCCALONE LILIANA, rappresentati e difesi dall’Avv. GIANPAOLO BUONO; - Ricorrenti - contro SIRABELLA VINCENZO, rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE DI MEGLIO; - Resistenti - avverso la sentenza n. 3786/2017 emessa dalla CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata in data 18.09.2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2022 dal Consigliere Dott.ssa ROSSANA GIANNACCARI; F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29828/2017 Numero sezionale 832/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 18070/2022Data pubblicazione 06/06/2022 - Boccalone Giovanna, Sodano Francesco, Boccalone Fortuna, Boccalone Domenico e Boccalone Liliana hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 3786/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, depositata in data 18.09.2017; - Sirabella Vincenzo ha resistito con controricorso; - in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto dai propri difensori, le parti hanno congiuntamente rinunciato al ricorso con accordo anche sulla compensazione delle spese;

Ritenuto che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; - ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; - nella specie, nell’atto di rinuncia vi è contestuale adesione dei controricorrenti con sottoscrizione del relativo difensore e, con l’allegato atto di transazione, le parti hanno anche previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; - il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 22 aprile 2022. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29828/2017 Numero sezionale 832/2022 Numero di raccolta generale 18070/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8