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Sentenza — n. 18044/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding a 1982 land development restriction contract.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18044/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by DABI S.R.L. inadmissible, ordering the company to pay the opposing parties' litigation costs. The lower court had ruled that DABI S.R.L. acquired land burdened by an absolute prohibition on development stemming from a 1982 contract, effectively separating the land title from any building volume rights. The Court found the appellant's complaints focused on the 1982 transaction rather than the specific legal issue of whether the company held the right to exploit the building volume, rendering the appeal procedurally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate that the contested judgment is erroneous in the application of law regarding the specific legal issue raised, as the appellant's arguments do not address the core legal question decided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal development restriction building volume rights property title separation contractual burden Cassation procedure litigation costs violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 1108 c.c
La fattispecie esula evidentemente dal novero degli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune, di cui al terzo comma dell'art. 1108 c.c., che impone il consenso di tutti i partecipanti perché il contratto dispositivo possa produrre i propri effetti reali.
art. 1108 comma 2 c.c
60/2011, il Tribunale di Vigevano dichiarò la nullità dell'atto di cessione della cubatura del 17 giugno 1982, per violazione dell'art. 1108 comma 2 c.c.
articolo 42 della Costituzione
allega la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 della Costituzione e dell'articolo 1059 comma 2 c.c.
articolo 1059 comma 2 c.c
allega la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 della Costituzione e dell'articolo 1059 comma 2 c.c.
articolo 1108 c.c
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1108 c.c.
art. 374 c.c
1108 c.c., relativo agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nozione certamente comprensiva, argomentando dall'art. 374 c.c., anche delle decisioni collegiali volte ad assumere obbligazioni di notevole entità.
art. 1103 c.c
Piuttosto, dall'art. 1103 c.c.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 8268-2016 proposto da: DABI S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati FLAVIO CIOCIANO, GIOVANNI BOSCO; - ricorrente - contro ILSA INTERNATIONAL S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA LAURA FERRARIO; ENRICO TONETTI, DANILA PAONE, MASSIMILIANO PRINA, RAFFAELE PAPA, GIULIANA GABOLA, STEFANO TAGLIABUE, DAVIDE COLLEPARDI, GISELLA MARIA ROSA PELIZZA, GIUSEPPE FERRARI, LAURA SALMOIRAGHI, STEFANO CANZANI, ROSANGELA CAMOLA, ANGELA DELFINI, SILVIA MELLA, GIUSEPPE TENTORI, ROBERTA BONALUMI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CORBYONS, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE DE MATTEI e STEFANIA GALBIATI. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 840/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; udito il P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, come da conclusioni motivate, formulate ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; uditi gli Avvocati FLAVIO CIOCIANO, GIOVANNI CORBYONS, ANNA LAURA FERRARIO.

FATTI DI CAUSA 1. La DA.BI. s.r.l. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 840/2015 della Corte d'appello di Milano, del 23 febbraio 2015.

2. Resistono con controricorso Enrico Tonetti, Danila Paone, Massimiliano Prina, Raffaele Papa, Giuliana Gabola, Stefano Tagliabue, Davide Collepardi, Gisella Maria Rosa Pelizza, Giuseppe Ferrari, Laura Salmoiraghi, Stefano Canzani, Rosangela Camola, Angela Delfini, Silvia Mella, Giuseppe Tentori, Roberta Bonalumi. Con distinto controricorso resiste altresì la ILSA INTERNATIONAL s. r. I. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -2- 3. Con citazione del 31 maggio 2005, l'impresa edile DA.BI . s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Vigevano - sezione distaccata di Abbiategrasso - i condòmini del Condominio "Elsy uno" di Via Paganini n. 3, Abbiategrasso.

La ILSA INTERNATIONAL s.r.l. e gli altri convenuti erano aventi causa della Immobiliare Elsy s.r.I., in quanto acquirenti delle unità immobiliari costituenti il Condominio (una palazzina residenziale e otto villette a schiera). In premessa, risulta che l'edificio condominiale era stato realizzato dalla Immobiliare Elsy s.r.l. in forza di concessione edilizia rilasciata nel 1982 dal Comune di Abbiategrasso. Francesca Dumi e Michelina Frasca, con atto del 29 aprile 1981, avevano acquistato una quota di comproprietà, pari al 50%, dell'area cortilizia identificata al foglio 10, mappale 283 del catasto fabbricati di Abbiategrasso.

Tale area era stata poi oggetto, con atto notarile del 17 giugno 1982, di contratto denominato "impegnativa per assunzione di vincoli per la densità edilizia fissata dal P.R.G. del Comune di Abbiategrasso", con il quale Francesca Dumi e Michelina Frasca consentirono a che la volumetria edificabile del mappale 283 venisse interamente realizzata sull'area limitrofa di proprietà della Immobiliare Elsy, ai fini dell'attuazione del progetto edilizio presentato. Di tale mappale 283 erano tuttavia comproprietari anche Natale Brenna, Ida Tarantola, Angela Rivolta e Carlo Dell'Acqua, il quale ultimo avrebbe peraltro manifestato all'amministrazione municipale il suo dissenso rispetto all'iniziativa assunta da Francesca Dumi e Michelina Frasca.

Il medesimo 50% dell'area n. 283 era poi stato venduto nel 1999 da Francesca Dumi e Michelina Frasca a Ercolina Lanzani, già divenuta proprietaria della restante metà, in forza di atto di Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -3- acquisto con i signori Brenna e Tarantola del 24 giugno 1993 e di decreto di trasferimento reso all'esito di espropriazione immobiliare del 18 luglio 1994 relativo alla quota Dell'Acqua- Rivolta. La Lanzani, proprietaria ormai dell'intera area, nel 2004 presentò al Comune di Abbiategrasso una denuncia di inizio attività per l'edificazione di nuovi fabbricati, contestata dall'amministrazione municipale per il riutilizzo di volumetria già sfruttata dalla Immobiliare Elsy s.r.l. per realizzare il complesso del Condominio "Elsy uno".

Ercolina Lanzani rivendette poi l'area in questione alla DA.BI . s.r.I., la quale parimenti fu diffidata dal Comune a non dare esecuzione dei lavori di cui alla denuncia di inizio attività nr. 136/2004. La DA.BI. s.r.l. domandò, pertanto, di dichiarare la nullità del contratto di cessione di cubatura del 17 giugno 1982, in quanto, riguardando un fondo in comproprietà, esso, ai sensi dell'art. 1108 c.c., era carente del consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione o comunque della maggioranza dei due terzi del valore della cosa comune.

L'attrice aveva altresì domandato di dichiarare inefficace la cessione di cubatura posta a base della concessione edilizia n. 1950/1982. Con sentenza n. 60/2011, il Tribunale di Vigevano dichiarò la nullità dell'atto di cessione della cubatura del 17 giugno 1982, per violazione dell'art. 1108 comma 2 c.c. Pronunciando sugli appelli avanzati dalla ILSA INTERNATIONAL s.r.l. e da altri condomini, la Corte d'appello di Milano ha invece respinto le domande della DA.BI. s.r.l. La sentenza impugnata ha dato rilievo alle seguenti circostanze: il contratto del 17 giugno 1982, con il quale Francesca Dumi e Michelina Frasca, comproprietarie del 50% Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -4- del mappale 283, consentirono la cessione di cubatura in favore della Immobiliare Elsy, ai fini dell'attuazione del progetto edilizio, conteneva una clausola che vincolava le parti, gli aventi causa e chiunque avesse acquistato diritti sull'area; il contratto del 4 novembre 1999, con cui le signore Dumi e Frasca vendettero la quota del 50% alla signora Lanzani, all'epoca già titolare della restante porzione del fondo, conteneva una clausola ricognitiva della inedificabilità dell'area in forza dell'impegno assunto con l'atto del 17 giugno 1982; identicamente, nell'atto di vendita del 14 luglio 2004 da Ercolina Lanzani alla DA.BI. s.r.I., era inserita una clausola che dava atto del vincolo negoziale del 1982 per il rispetto dei vincoli di densità edilizia.

Ad avviso della Corte d'appello, allora, la Lanzani, allorché nel 1999 aveva acquistato il 50% dell'area da Francesca Dumi e Michelina Frasca, quando era già proprietaria delle quote un tempo appartenenti ai signori Brenna e Tarantola ed ai signori Dell'Acqua e Rivolta, aveva espressamente accettato l'obbligazione assunta dalle sue danti causa verso la Immobiliare Elsy di non sfruttare la capacità edificatoria dell'area. Afferma la Corte di Milano: "[o]ccorre sottolineare che tale impegno contrattuale era stato assunto dalla signora Lanzani anche nella sua concorrente veste di avente causa dai titolari di quote ex Brenna e Dell'Acqua-Rivolta ed in tal modo, quale unica proprietaria del mappale nr. 283, aveva implicitamente ma inequivocabilmente rinnovato il vincolo accettato dalle signore Dumi e Frasca nel 1982".

Inoltre, secondo la sentenza impugnata, anche il contratto successivo del 14 luglio 2004 tra Ercolina Lanzani e la DA.BI . s.r.l. richiamava alla clausola n. 2, il contenuto e gli effetti dell'impegno del 17 giugno 1982 a rispettare i vincoli di densità Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -5- edilizia. Invece, secondo la Corte d'appello, non assumeva rilievo l'ulteriore pattuizione contenuta nel medesimo contratto del 14 luglio 2004, nella quale si precisava che il mappale 565 (nuovo identificativo comprendente anche il precedente n. 283), oggetto di alienazione, fosse destinatario della capacità edificatoria spettante al mappale nr. 279, in forza di cessione del 2003, implicitamente confermativa, comunque, della intenzione della Lanzani di accettare il vincolo assunto dalle signore Dumi e Frasca con l'atto del 1982.

In conclusione, ad avviso della Corte d'appello di Milano, vi sarebbe stata una "successiva adesione" dell'avente causa da tutti coloro che erano comproprietari del mappale n. 283 al momento del vincolo assunto nel 1982, neppure mai risultando contestata da alcuno davanti al giudice amministrativo la legittimità della concessione edilizia n. 1950/1982. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale formulata dalla controricorrente ILSA INTERNATIONAL s.r.l.

I controricorrenti hanno presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le nullità della notifica del ricorso per cassazione eccepite dai controricorrenti sono state sanate mediante adempimento dell'ordine di rinnovazione disposto con ordinanza interlocutoria del 30 giugno 2021. I. Il primo motivo del ricorso della DA.BI . s.r.l. allega la violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 della Costituzione e dell'articolo 1059 comma 2 c.c. Si espone che la Corte d'appello di Milano abbia erroneamente ritenuto che la cessione di cubatura sia un contratto con cui viene costituito un diritto Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -6- reale, in particolare una servitus non aedificandi, mentre essa comporta la costituzione di un vincolo avente natura obbligatoria.

I giudici di appello avrebbero mancato di considerare che la Lanzani acquistò la quota dei signori Dell'Acqua-Rivolta in una procedura esecutiva immobiliare e che lo stesso titolo di acquisto della quota dai signori Brenna nulla riferiva in merito alla inedificabilità del terreno. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1108 c.c. Si deduce il mancato raggiungimento della maggioranza necessaria ai sensi dell'articolo 1108 c.c. per costituire validamente il vincolo, dovendosi considerare l'atto di cessione di cubatura come eccedente l'ordinaria amministrazione.

Né rileverebbe come accettazione la mera conoscenza di tale atto da parte dei successivi acquirenti. Il terzo motivo del ricorso della DA.BI . lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 e 1422 c.c. Il contratto di cessione di cubatura sarebbe affetto da radicale nullità strutturale per la mancanza di una valida manifestazione del consenso da parte del cedente. II. I tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, ad avviso del Collegio sono inammissibili, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché privi dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla ratio decidendi essenziale della sentenza impugnata. 11.1.

Non è oggetto del sindacato rimesso a questa Corte l'accertamento svolto nei pregressi gradi di merito in ordine alla ricerca ed alla individuazione della comune volontà delle parti ed alla conseguente qualificazione del contratto concluso il 17 giugno 1982 da Francesca Dumi e Michelina Frasca e dalla Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -7- Immobiliare Elsy s.r.l. Tale contratto, denominato "impegnativa per assunzione di vincoli per la densità edilizia fissata dal P.R.G. del Comune di Abbiategrasso", era volto a consentire che la volumetria edificabile propria del mappale 283 venisse interamente realizzata sulla limitrofa area di proprietà della Immobiliare Elsy.

Lo sfruttamento della cubatura edificatoria ceduta da Francesca Dumi e Michelina Frasca permise alla Immobiliare Elsy s.r.l. di ottenere la concessione edilizia n. 1950/1982 e di realizzare il complesso immobiliare costituente il Condominio "Elsy uno" di Via Paganini n. 3, Abbiategrasso. 11.2. Al momento della stipula dell'atto di cessione di cubatura inerente al mappale 283 (17 giugno 1982), le cedenti Francesca Dumi e Michelina Frasca erano tuttavia titolari soltanto di quota pari al 50% dell'area in questione, essendone comproprietari in comunione pro indiviso anche Natale Brenna, Ida Tarantola, Angela Rivolta e Carlo Dell'Acqua. 11.3.

Come ancora di recente chiarito da Cass. Sez. Unite 09/06/2021, n. 16080, il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale (cfr. altresì Cass.

Sez. 2, 18/01/2022, n. 1476). Con la cessione di cubatura, in particolare, non si costituisce una servitù prediale (non aedificandi o altius non tollendi), ovvero un asservimento del terreno per scopi edificatori, stanti l'incidenza decisiva esplicata dal ruolo della P.A. nel rilascio del permesso di costruire maggiorato, la necessaria assunzione in capo al Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -8- cedente di un obbligo specifico, rappresentato dalla prestazione di consenso al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, del medesimo permesso di costruire per cubatura maggiorata, e, ancora, la non indispensabilità della vicinanza tra i fondi (bastando che essi siano ricompresi all'interno della medesima zona urbanistica). 11.4.

Le censure formulate dalla DA.BI . s.r.l. sono tutte rivolte avverso il contratto concluso il 17 giugno 1982 da Francesca Dumi e Michelina Frasca e dalla Immobiliare Elsy s.r.I., e si fondano sul rilievo alla mancata prestazione del consenso ad opera dei comproprietari Natale Brenna, Ida Tarantola, Angela Rivolta e Carlo Dell'Acqua. 11.5. La fattispecie esula evidentemente dal novero degli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune, di cui al terzo comma dell'art. 1108 c.c., che impone il consenso di tutti i partecipanti perché il contratto dispositivo possa produrre i propri effetti reali. 11.6.

Non vi è stata comunque nel caso in esame, per quanto risulta accertato in fatto, neppure una deliberazione della maggioranza qualificata dei comunisti, ovvero quanto meno una riunione dei partecipanti alla comunione per decidere sull'oggetto di comune interesse (Cass. Sez. 2, 27/10/2000, n. 14162), sicché in ogni caso la fattispecie non è regolata nemmeno dal secondo comma dell'art. 1108 c.c., relativo agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nozione certamente comprensiva, argomentando dall'art. 374 c.c., anche delle decisioni collegiali volte ad assumere obbligazioni di notevole entità.

Il consenso dei partecipanti alla comunione alle innovazioni e agli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve, del resto, risultare espresso nelle forme Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -9- previste dall'art. 1108 c.c. (Cass. Sez. 2, 14/12/1994, n. 10699). 11.7. Piuttosto, dall'art. 1103 c.c. si desume che ciascun partecipante alla comunione può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. Il potere di ogni condomino di agire per la gestione del bene comune, traendo origine dal diritto di concorrere all'amministrazione di tale bene, incontra tuttavia il suo limite naturale nella circostanza che l'atto da compiere ecceda l'area della ordinaria amministrazione (cfr.

Cass. Sez. 3, 27/01/2005, n. 1662). Il contratto di cessione di cubatura tra privati, con cui solo uno o alcuni dei comproprietari di un fondo in comunione distaccano la facoltà inerente al loro diritto dominicale di costruire sull'intero immobile nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore, costituisce, allora, atto eccedente l'ordinaria amministrazione, pienamente valido (a differenza di quanto assume la ricorrente), ma improduttivo di effetti nei confronti dei comproprietari che non abbiano preso parte alla stipula dell'atto di cessione. 11.8.

La Corte d'appello di Milano, pronunciando a riguardo del contratto del 17 giugno 1982, non ha:

1) né sostenuto che Francesca Dumi e Michelina Frasca si fossero obbligate a procurare il necessario consenso degli altri comproprietari al trasferimento dei diritti edificatori in favore della Immobiliare Elsy s.r.I., ovvero avessero assunto l'obbligo di adoperarsi affinché gli altri comproprietari prestassero tale consenso;

2) né affermato che la cessione di cubatura operata da Francesca Dumi e Michelina Frasca, con riguardo all'intero bene in comunione con altri soggetti, lasciasse presumere che le due Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -10- comuniste, sia pur in assenza di contemplatio domini, avessero agito anche con il consenso degli altri comproprietari Natale Brenna, Ida Tarantola, Angela Rivolta e Carlo Dell'Acqua, desumendo una implicita rappresentatività della gestione, ovvero un mandato presunto;

3) né ipotizzato che, pur in presenza di una gestione non rappresentativa svolta senza alcuna contemplatio domini da Francesca Dumi e Michelina Frasca, fosse poi sopravvenuta una ratifica dell'operato delle gestrici da parte degli altri comproprietari, di per sé produttiva, ex art. 2032 c.c., degli effetti che sarebbero derivati da un mandato (arg. da Cass. Sez. Unite, 04/07/2012, n. 11135). 11.9. La sentenza impugnata ha piuttosto evidenziato:

1) che il contratto del 17 giugno 1982 conteneva una clausola in forza della quale le parti (Francesca Dumi e Michelina Frasca, cedenti, e Immobiliare Elsy, cessionaria) riconoscevano il vincolo dei contraenti, di "qualunque loro avente causa" e di "chiunque in qualunque modo" avesse acquistato diritti personali o reali sull'area;

2) che il contratto del 4 novembre 1999, con cui le signore Dumi e Frasca vendettero la quota del 50% alla signora Lanzani, all'epoca già titolare della restante porzione del fondo, conteneva una clausola ricognitiva della inedificabilità dell'area in forza dell'impegno assunto con l'atto del 17 giugno 1982 ("si precisa che dette aree ... sono attualmente inedificabili...");

3) che l'atto di vendita 14 luglio 2004 da Ercolina Lanzani alla DA.BI. s.r.l. conteneva analoga clausola che dava atto del vincolo negoziale del 1982 per il rispetto dei vincoli di densità edilizia:

4) che la Lanzani, dunque, nell'atto del 1999, allorché aveva già acquistato le quote un tempo appartenenti ai signori Brenna e Tarantola ed ai signori Dell'Acqua e Rivolta, aveva Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -11- espressamente "accettato" l'obbligazione assunta da Francesca Dumi e Michelina Frasca verso la Immobiliare Elsy di non sfruttare la capacità edificatoria dell'area;

5) che "tale impegno contrattuale era stato assunto dalla signora Lanzani anche nella sua concorrente veste di avente causa dai titolari di quote ex Brenna e Dell'Acqua-Rivolta ed in tal modo, quale unica proprietaria del mappale nr. 283, aveva implicitamente ma inequivocabilmente rinnovato il vincolo accettato dalle signore Dumi e Frasca nel 1982";

6) che, pertanto, vi sarebbe stata una "successiva adesione" dell'avente causa da tutti coloro che erano comproprietari del mappale n. 283 al momento del vincolo assunto nel 1982.

7) che, in definitiva, la DA.BI . s.r.I., "in occasione del suo acquisito dalla sig.ra Lanzani", aveva "preso atto" della "condizione giuridica" di inedificabilità del mappale numero 283 per effetto della convenzione del 17 giugno 1982. 11.9.1. Entrambe le memorie ex art. 378 c.p.c. dei controricorrenti pongono, così, giustamente in rilievo che la Corte d'appello di Milano "non ha deciso sulla base dell'atto del 1982, ma ha valorizzato le dichiarazioni e gli impegni assunti dalle parti con il successivo atto del 1999 e con quello del 2004". 11.10.

Ora, è certo che nella comunione l'acquirente assume la stessa posizione del suo dante causa, trattandosi di successore a titolo particolare, passando soltanto diritti ed obblighi a carattere reale, cioè il diritto di comunione, nonché quei diritti e quelle obbligazioni che si debbano considerare pro pter rem. 11.11. La Corte d'appello di Milano, da un lato, ha in sostanza affermato che dapprima alla Lanzani, e poi alla DA.BI. s.r.I., la prima quale avente causa a titolo particolare nel diritto di comunione, la seconda quale avente causa nella proprietà Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -12- dell'intero fondo, poteva dirsi opponibile il contratto di trasferimento dei diritti edificatori (benché non trascritto ai sensi dell'art. 2643 n. 2 bis c.c., norma nella specie inapplicabile ratione temporis), giacché lo stesso era stato portato a loro conoscenza, e da loro accettato, nei rispettivi atti di acquisto, previa contestuale manifestazione di volontà di subentrare mediante accollo in tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dalla relativa scrittura, ovvero mediante contratto a favore di terzo costitutivo ex novo dell'effetto traslativo dei diritti edificatori. 11.12.

Tuttavia, il fondo della decisione resa dalla Corte d'appello di Milano consiste nella ricostruzione del programma obbligatorio che ha visto quale acquirente del mappale numero 283 la DA.BI. s.r.I., che in questo giudizio ha agito per sentir dichiarare la nullità o la inefficacia del contratto di cessione di cubatura inter alios del 17 giugno 1982, giacché asseritamente lesivo della edificabilità inerente come qualitas fundi al terreno da essa acquistato. La sentenza impugnata ha accertato che la DA.BI. s.r.I., nella convenzione di compravendita del 14 luglio 2004 intercorsa con Ercolina Lanzani, aveva "preso atto" della "condizione giuridica" di inedificabilità del fondo, sicché aveva così acquistato un lotto interamente privo della cubatura, gravato, cioè, di un vincolo di inedificabilità assoluta discendente dal negozio di trasferimento della volumetria del 1982.

La modulazione dell'impegno contrattuale del 2004 tra la compratrice DA.BI . s.r.l. e la venditrice Ercolina Lanzani avrebbe in tal modo dissociato il diritto di proprietà del terreno alienato dalla volumetria che esso avrebbe potuto sviluppare, mediante la pattuizione modificativa dell'atto traslativo di cui alla clausola n. 2 del rogito 14 luglio 2004 per notaio Donati. Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -13- Ritiene il Collegio che questa ratio decidendi, escludendo che la DA.BI. s.r.l. fosse stata immessa nella titolarità del diritto di sfruttamento della cubatura del proprio fondo, è giuridicamente e logicamente sufficiente a sostenere la pronuncia della Corte d'appello di Milano e non è impugnata dalla ricorrente, la quale ha concentrato le sue doglianze, come visto, sulle vicende del contratto del 17 giugno 1982 concluso fra Francesca Dumi, Michelina Frasca e Immobiliare Elsy.

III. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti Enrico Tonetti, Danila Paone, Massimiliano Prina, Raffaele Papa, Giuliana Gabola, Stefano Tagliabue, Davide Collepardi, Gisella Maria Rosa Pelizza, Giuseppe Ferrari, Laura Salmoiraghi, Stefano Canzani, Rosangela Camola, Angela Delfini, Silvia Mella, Giuseppe Tentori, Roberta Bonalumi, nonché alla controricorrente ILSA INTERNATIONAL s.r.l. le spese del giudizio di cassazione negli importi rispettivamente liquidati in dispositivo, non dovendosi provvedere al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore di Enrico Tonetti, Danila Paone, Massimiliano Prina, Raffaele Papa, Giuliana Gabola, Stefano Tagliabue, Davide Collepardi, Gisella Maria Rosa Pelizza, Giuseppe Ferrari, Laura Salmoiraghi, Ric. 2016 n. 08268 sez. 52 - ud. 23-03-2022 -14- Stefano Canzani, Rosangela Camola, Angela Delfini, Silvia Mella, Giuseppe Tentori, Roberta Bonalumi in complessivi C 6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonché in favore della ILSA INTERNATIONAL s.r.l. in complessivi C 6.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,