Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18040/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming absolute interclusion; access to public road negates total interclusion requirement for easement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18040/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by Favetta against the Appellate Court's ruling establishing a right of way. The lower court had erroneously classified the land as absolutely intercluded, requiring a new easement under Article 1051, despite the land communicating with a public road. The Court held that any communication with a public road precludes the status of absolute interclusion, rendering the lower court's application of the law incorrect and mandating the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1051 c.c.; Art. 1052 c.c.: A land parcel communicating with a public road cannot be considered absolutely intercluded, as such interclusion is legally contradictory to the existence of public access.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute interclusion right of way public road access easement creation civil code article 1051 assegnazione dei posteggi auto servitù accesso sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1051 c.c.
La corte territoriale ha poi applicato nella fattispecie l'art. 1051 c.c. proprio sull'erroneo presupposto che si trattasse di fondi totalmente interclusi, anche perché ha correttamente ritenuto invece inapplicabile il regime previsto dall'art.
Art. 1052 c.c.
1051 e non dell'art. 1052 c.c. Proposto ricorso per cassazione da parte del Favetta, la Suprema Corte ha cassato la decisione, sulla base delle seguenti considerazioni:
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/02
Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R.
art. 1052 c.c
1051 e non dell'art. 1052 c.c.
art. 1051 c.c
La corte territoriale ha poi applicato nella fattispecie l'art. 1051 c.c.
art. 384 c.p
17-03-2022 -4- dell'art. 384 c.p.c., sostenendosi che la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso di compiere l'accertamento per il quale il rinvio è stato disposto, lasciando irrisolta la questione della ricorrenza della interclusione nella situazione sopra descritta.
art. 372 c.p
101 del 2004, in quanto volta a comprovare l'interclusione nei termini sopra descritti, mentre la stessa produzione non avrebbe potuto farsi in sede di legittimità stante il divieto stabilito dall'art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3092/2014
17-03-2022 -6- che esercita il passaggio, e che chieda l'ampliamento della sede di transito, sussistendo pure in tale ipotesi l'esigenza di adeguare una possibilità di transito già esistente (Cass. n. 3092/2014; n.
Cass. n. 9752/1991
Ric. 2019 n. 34548 sez. 52
Tale conclusione invero è contraddittoria con le premesse, trattandosi, si potrebbe dire, quasi di un ossimoro, atteso che il concetto di fondo assolutamente o totalmente intercluso è in contrasto con il fondo che invece comunica con la via pubblica, come nel caso in esame, anche Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

L o c(rc- ORDINANZA SiGNALAZ101421,1‘ RECUPBRO C.U. ext art. 13 co. I gager DPR I15/02 sul ricorso 34548-2019 proposto da: DI GIACOMO PONZIANO, DI GIACOMO VALERIA, RICCI ROSA, con domicilio eletto in Roma, Piazza Cola di Rienzo 92, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Nardone, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe La Spina in virtù di procura speciale a margine del ricorso; - ricorrenti - contro FAVETTA GIAMPAOLO, con domicilio eletto in Roma, via Giulio Cesare Cordara 15, presso lo studio dell'avv. Mauro Felicetti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente- COMUNE DI TRE VI; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6041/2019, depositata il 10 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere Dott.

Giuseppe Tedesco. FATTI DI CAUSA L'adita Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 269/2005, fra le varie domande proposte da Di Giacomo Adriano e Di Giacomo Nazzareno nei confronti di Favetta Giampaolo, già rigettate in primo grado dal Pretore di Spoleto con la sentenza n. 5 del 1999, accoglieva solo quella volta alla costituzione di una servitù di passaggio sullo spiazzo di proprietà del Favetta, determinando in € 5.000,00 l'indennità spettante al proprietario del fondo asservito. In particolare, la Corte d'appello accoglieva tale domanda sul presupposto che i fondi degli attori dovessero considerarsi assolutamente interclusi, in quanto essi non erano in alcun modo accessibili con autoveicoli senza l'uso parziale dello slargo antistante, contiguo alla pubblica via, trovando pertanto applicazione la disciplina di cui all'art. 1051 e non dell'art. 1052 c.c. Proposto ricorso per cassazione da parte del Favetta, la Suprema Corte ha cassato la decisione, sulla base delle seguenti considerazioni:

«la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tali fondi "assolutamente interclusi", in quanto sarebbe del tutto impossibile l'accesso con autovetture dalla via pubblica ai garage degli attori (e viceversa) senza attraversare lo spiazzo del Favetta; quindi "i garage devono essere ritenuti come fondi assolutamente interclusi relativamente a quella forma di passaggio". Tale conclusione invero è contraddittoria con le premesse, trattandosi, si potrebbe dire, quasi di un ossimoro, atteso che il concetto di fondo assolutamente o totalmente intercluso è in contrasto con il fondo che invece comunica con la via pubblica, come nel caso in esame, anche Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -2- se tale comunicazione non sarebbe possibile a qualunque veicolo essendo inibita ai veicoli di più ampie dimensioni.

La corte territoriale ha poi applicato nella fattispecie l'art. 1051 c.c. proprio sull'erroneo presupposto che si trattasse di fondi totalmente interclusi, anche perché ha correttamente ritenuto invece inapplicabile il regime previsto dall'art. 1052 c.c. per l'interclusione relativa, in cui la costituzione della servitù non è sottoposta alla condizione della rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, evidentemente non ravvisabili nel caso di specie». La Corte d'appello di Roma, alla quale la Suprema Corte ha rinviato la causa, adita dagli eredi degli originari attori, ha rigettato la domanda di costituzione coattiva di servitù, così confennando l'originaria sentenza del Pretore di Spoleto n. 5 del 1999, in difetto dei presupposti dell'interclusione, La Corte d'appello di Roma, in via preliminare, ha disatteso la pretesa degli attori in riassunzione, per i quali la sussistenza dell'interclusione era stata già accertata con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Spoleto n. 101 del 2004.

Secondo la Corte d'appello il giudicato non sussisteva perché la sentenza di cui sopra era stata pronunciata in un giudizio possessorio. A tale rilievo la Corte di merito ha aggiunto che, in ogni caso, l'eccezione di giudicato, in quanto fondata su pronuncia emessa prima del giudizio di cassazione, non era proponibile nel giudizio di rinvio, «non potendosi giungere in questa sede a una conclusione esclusa dalla S.C. (ovvero ad affermare l'esistenza dell'interclusione rilevante ex art. 1051 c.c.), sulla base di una pronuncia già formatasi antecedentemente».

Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -3- Per la cassazione della sentenza gli eredi degli originari attori hanno proposto ricorso, sulla base di cinque motivi. Il Favetta ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso, da diverso profilo, ruotano tutti su un medesimo concetto: la Corte d'appello ha ritenuto che la lite, a seguito del rinvio disposto dalla Suprema Corte, non potesse avere altro esito se non il rigetto della domanda di costituzione coattiva della servitù, in considerazione del fatto, evidenziato dai giudici di legittimità, che i garage degli attori hanno un accesso sulla via pubblica.

Al contrario, si sostiene da parte dei ricorrenti, la decisione della Suprema Corte imponeva al giudice di rinvio di accertare che i «garages dei ricorrenti, a servizio delle loro abitazioni, per il ricovero delle loro autovetture, sono prospicenti alla spazio di proprietà Favetta e divisi gli uni e l'altro dalla pubblica via, che a causa della sua ristrettezza, non consentiva, né consente ai ricorrenti di uscire dai garages e di entrarvi, se non con manovra che occupava e occupi parzialmente in maniera molto modesta e solo temporaneamente per il tempo necessario a eseguire la manovra medesima, lo spazio di proprietà Favetta [...]».

Tale questione è posta con il primo motivo tramite la denuncia della violazione dell'art. 1051 c.c., nel cui ambito - si sostiene - deve farsi rientrare l'ipotesi di interclusione oggetto di lite, nella quale l'accesso al fondo dalla pubblica via, seppure in astratto configurabile, è di fatto reso impossibile a causa delle ridotte dimensioni della stessa via pubblica. Con il secondo motivo la medesima questione è veicolata tramite la denuncia della violazione Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -4- dell'art. 384 c.p.c., sostenendosi che la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso di compiere l'accertamento per il quale il rinvio è stato disposto, lasciando irrisolta la questione della ricorrenza della interclusione nella situazione sopra descritta.

Il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione in rapporto al fatto oggettivo, in quanto accertato in causa, che la manovra e l'accesso ai garage dei ricorrenti non sono possibili se non attraverso l'occupazione dello spazio altrui. Con il quarto motivo si sostiene che, ai fini dell'accertamento demandato al giudice di rinvio, era rilevante e ammissibile la produzione della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 101 del 2004, in quanto volta a comprovare l'interclusione nei termini sopra descritti, mentre la stessa produzione non avrebbe potuto farsi in sede di legittimità stante il divieto stabilito dall'art. 372 c.p.c.

Con l'ultimo motivo si censura ancora una volta la decisione per motivazione apparente e per omesso esame di fatti decisivi, costituiti pur sempre dalla "interclusione" nel senso sopra indicato, non essendo consentito l'accesso dai garage dei ricorrenti alla via pubblica se non tramite la manovra sul fondo altrui. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Si ritiene di incominciare l'analisi delle considerazioni della Corte d'appello sulla sentenza inter-partes resa nel giudizio possessorio, invocata dagli attuali ricorrenti al fine di farne discendere il già compiuto accertamento, con efficacia di giudicato, della situazione di interclusione del fondo.

La Corte d'appello ha riconosciuto che l'eccezione di giudicato non fosse proponibile, essendo riferita a decisione già pubblicata nel corso del primo giudizio di appello. Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -5- L'affermazione non ha costituito oggetto di censura con il motivo di ricorso. Con tale motivo, del resto, la decisione resa in sede possessoria è considerata non nella prospettiva del giudicato, ma quale prova dell'interclusione nei termini sopra descritti. E si torna così alla questione enunciata in apertura, e cioè se possa ritenersi intercluso, ai fini della costituzione coattiva di servitù, il fondo, il quale abbia sì un accesso alla via pubblica, ma questo, a causa della ristrettezza del percorso, non sia tale da permettere in via assoluta l'accesso con veicoli, non essendo consentita la manovra.

La risposta a tale quesito deve essere negativa. La presenza di un accesso alla via pubblica, ancorché inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, esclude la configurabilità di una interclusione sia assoluta, sia relativa (Cass. n. 2903/1989; n. 5981/1993; n. 30317/2017; n. 14788/2017). L'insufficienza della via pubblica non consente neanche di invocare il terzo comma dell'art. 1051 c.c., perché «presupposto legittimante della richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui è la preesistenza di un diritto di servitù di passaggio e la necessità di ampliamento del tracciato per il transito di veicoli anche a trazione meccanica ai fini della coltivazione o del conveniente uso del fondo dominante (Cass. n. 9860/1990; n. 12340/2008; n. 739/2012).

Colui che domanda l'ampliamento di una servitù di passaggio per l'utilità del suo fondo, ha l'onere di provare, tra gli altri presupposti, che già esiste a favore del medesimo la servitù di cui chiede l'allargamento (Cass. n. 11091/2000). In verità è stato ritenuto che la disposizione dell'art. 1051 terzo comma, c.c. trova applicazione, in via di interpretazione estensiva, anche nel caso in cui l'attraversamento del fondo altrui avvenga servendosi di una striscia di terreno di proprietà di colui Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 ud. 17-03-2022 -6- che esercita il passaggio, e che chieda l'ampliamento della sede di transito, sussistendo pure in tale ipotesi l'esigenza di adeguare una possibilità di transito già esistente (Cass. n. 3092/2014; n. 9752/1991).

Ma neanche tale estensione giova alla tesi dei ricorrenti, perché rimane pur sempre fermo il presupposto che oggetto dell'ampliamento deve essere un passaggio sul fondo altrui già esistente mentre la costituzione di un nuovo passaggio è consentita soltanto dopo che sia stata accertata l'esistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1052 c.c., norma ritenuta inapplicabile nel caso in esame dalla Corte di merito, con statuizione già riconosciuta corretta nel precedente giudizio di legittimità. L'ipotesi in esame non è neanche parificabile a quella, richiamata dai ricorrenti con la memoria, della pubblica via impraticabile in via non transitoria, perché nel caso in esame è incontroverso che l'accesso è praticabile, e tanto basta ad escludere l'interclusione, non essendo a tal fine rilevante che l'accesso sia insufficiente ai bisogni del fondo, ammenoché non si possa invocare l'art. 1052 o il terzo comma dell'art. 1051 c.c. Nel caso in esame la prima norma non è stata invocata e la sua inapplicabilità, già negata nelle precedenti fasi del giudizio, è stata confermata dalla sentenza di cassazione.

Dell'ampliamento ex art. 1051, comma 3, c.c., non esistono i presupposti di esso, come già ampliamente chiarito. Si deve osservare infine, quanto al rilievo proposto dai ricorrenti con la memoria (se, ad escludere la costituzione del passo cattivo, fosse stato sufficiente l'esistenza dell'accesso insufficiente al transito veicolare, la Suprema Corte non avrebbe avuto motivo di disporre la cassazione con rinvio, ma avrebbe potuto decidere nel merito), che trattasi di mera congettura che non è rilevante al fine di identificare Ric. 2019 n. 34548 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -7- la portata della questione di principio risolta dalla Suprema Corte nel disporre il rinvio.

Sotto questo aspetto non resta che rimarcare che, nella sentenza di legittimità, è ribadito, senza mezzi termini, che «il concetto di fondo assolutamente o totalmente intercluso è in contrasto con il fondo che invece comunica con la via pubblica [...i». In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli