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Decreto — n. 18038/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18038/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18038/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 11240-2017 proposto da: LA VIGNA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato ENNIO MAZZOCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DE ANGELIS; - ricorrente - contro MARINO CARMINE NELLA SUA QUALITA' DI PROCURATORE GENERALE DI LA VIGNA ANTONIO, LA VIGNA GIOVANNI, LA VIGNA CARMELINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO SPANO, MICHELE COROMANO; - controricorrente - contro VITONE ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 56/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Decreto — n. 18038/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Osserva Il ricorso, siccome prospettano correttamente i controricorrenti, anche nella memoria illustrativa, è tardivo. Infatti, se pur vero che qui non trova applicazione la modifica dell'art. 327, co. 1, cod. proc. civ., di cui alla I. n. 69/2009, art. 46, co. 17, che ha dimezzato il cd. termine lungo da un anno a sei mesi, trattandosi di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore, tuttavia la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.

Parole chiave

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termine di sospensione notificazione tardiva proroga tardiva del termine durata dell'infrazione termini di ricorso rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 11240-2017 proposto da: LA VIGNA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato ENNIO MAZZOCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO DE ANGELIS; - ricorrente - contro MARINO CARMINE NELLA SUA QUALITA' DI PROCURATORE GENERALE DI LA VIGNA ANTONIO, LA VIGNA GIOVANNI, LA VIGNA CARMELINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO SPANO, MICHELE COROMANO; - controricorrente - contro VITONE ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 56/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che Antonio La Vigna ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di cui in epigrafe, che dichiara non essergli stata notificata, nei confronti di Carmine Marino, Giovanni La Vigna e Carmelina La Vigna, i quali resistono con controricorso, in seno al quale eccepiscono in via di preliminarietà la tardività del ricorso, notificato il 26/4/2017, oltre un anno e trentuno giorni dalla pubblicazione della sentenza (15/3/2016), in violazione del combinato disposto degli artt. 46, co. 17, I. n. 69/2009 (giudizio incoato in primo grado nel 2005), 1, I. n. 742/1969 e 327 cod. proc. civ.

Osserva Il ricorso, siccome prospettano correttamente i controricorrenti, anche nella memoria illustrativa, è tardivo. Infatti, se pur vero che qui non trova applicazione la modifica dell'art. 327, co. 1, cod. proc. civ., di cui alla I. n. 69/2009, art. 46, co. 17, che ha dimezzato il cd. termine lungo da un anno a sei mesi, trattandosi di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore, tuttavia la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.

I. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d. I., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum" (Sez. 6, n. 30053, 31/12/2020, Rv. 660149; conf., ex multis, Cass. nn. 20866/2017, 11758/2017). / Poiché il ricorso risulta (si veda annotazione di pugno del difensore in apice al ricorso) essere stato affidato all'ufficiale giudiziario il 26/4/2017, giorno in cui peraltro, la notifica venne effettuata, il termine decadenziale si era di gia consumato.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Il Presidente 11240/2017 (lorenzo Orilla) , O