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Ordinanza — n. 17167/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows creditor's claim for unfair bankruptcy duration, ruling the start date includes the verification phase. The lower court erred by excluding pre-inscription periods from the reasonable duration calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17167/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Antonio Sannino's main appeal against the Naples Court of Appeal's rejection of his claim for equitable compensation regarding an unfair bankruptcy duration. While the lower court correctly identified the start date for creditors admitted to the passive, it erroneously excluded the verification phase preceding the inscription request from the duration calculation. The Court ruled that even under prevailing jurisprudence, this initial period must be considered, thereby overturning the lower court's decision and remanding the case for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 113 l. fall.; The period of unreasonable duration in bankruptcy proceedings for creditors admitted to the passive includes the verification phase preceding the inscription request, not merely the period after admission to the passive.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy duration equitable compensation inscription request verification phase creditor passive unfair length Cassation appeal durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 l. fall.
Art. 26 l. fall.
Art. 119 l. fall.
Art. 4 l. n. 89 del 2000
Art. 327 c.p.c.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018
Sez. 6, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1116-2021 proposto da: SANNINO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FARA SABINA 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE MATTIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO RUSSO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositato il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli Antonio Sannino proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello in composizione monocratica di accoglimento della domanda di equa riparazione in relazione ad una procedura fallimentare.

2. La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’opposizione ritenendo corretto il calcolo operato dal giudice monocratico circa la durata irragionevole della procedura che si era conclusa con decreto di chiusura del 5 aprile 2019. La Corte d’Appello aderiva all’orientamento di legittimità secondo il quale il dies a quo di decorrenza del periodo di ragionevole durata della procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione perché solo da questo momento i creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell’esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati. Inoltre, la Corte d’Appello riteneva congrua la quantificazione dell’indennizzo operata dal decreto monocratico.

3. Antonio Sannino ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 nella parte motiva, con contestuale violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, del c.p.c. Con il decreto impugnato la Corte territoriale ha ritenuto che il termine di decorrenza della irragionevole durata decorra dalla ammissione al passivo del creditore in data 28 giugno 2001 anziché dalla data del 3 novembre 1997 di deposito dell’istanza di ammissione al passivo.

La Corte, tuttavia, fa decorrere il momento dal decreto di ammissione nonostante in altra parte faccia riferimento alla presentazione dell’istanza di ammissione al passivo.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n.89 del 2001 in riferimento agli articoli 92 e seguenti del R.D.267/1942. La censura è in parte ripetitiva della precedente in quanto il ricorrente afferma che la procedura fallimentare deve ritenersi unitariamente considerata e non suddivisa in fase. Sicché insiste nel richiedere che si consideri iniziata la procedura per il ricorrente dal momento del deposito dell’istanza di ammissione al passivo. 2.1 I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

La Corte d'Appello ha aderito all’indirizzo di questa Corte, secondo cui « In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 l. fall.), poiché solo da Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo. (Sez. 2 - , Ordinanza n. 7864 del 29/03/2018, Rv. 648001 - 01).

La Corte di merito, tuttavia, non ha tenuto conto che il ricorrente aveva fatto domanda di equa riparazione anche per il periodo relativo alla fase di verificazione che comincia con la domanda di insinuazione al passivo quindi, anche volendo seguire l’orientamento sopra indicato, il suddetto periodo andava preso in considerazione come evidenziato anche nella suddetta pronuncia.

3. Ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 119 legge fallimentare nonché dell’articolo 4 l. n. 89 del 2000. La censura attiene alla tardività del ricorso perché il decreto di chiusura è stato depositato il 5 aprile del 2019 e deve ritenersi definitivo il 5 luglio 2019 con successiva scadenza del termine decadenziale semestrale il 5 gennaio 2020. Il ricorso invece era stato depositato il 17 gennaio del 2020.

4. Il motivo del ricorso incidentale è infondato. Deve darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: In tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1116/2021 Numero sezionale 859/2022 Numero di raccolta generale 17167/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019.

In conclusione, la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. Il Presidente Felice Manna Ric. 2021 n. 1116 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E