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Ordinanza — n. 17162/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against lawyer fee liquidation by adding missing investigative phase compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17162/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal regarding the liquidation of legal fees, ordering the addition of compensation for the investigative phase. The appellants argued that the lower court's fee calculation violated tariff minimums by excluding the review of written documents, which constitutes the investigative phase. The court agreed, citing established precedent that such review must be compensated, and remanded the case for a corrected total fee calculation.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 2233 c.c.; In proceedings for equitable repair of prejudice due to unreasonable duration of proceedings, the defender's fee includes compensation for the investigative phase involving the examination of party documents.

Parole chiave

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legal fee liquidation investigative phase compensation tariff minimums violation procedural duration prejudice Cassation appeal outcome riduzione delle spese giudiziarie diritto alla riduzione del prezzo riduzione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 2233 c.c.
d.m. n. 55 del 2014
liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55 del 2014 e 37 del 2018.
d.m. n. 37 del 2018
l. n. 89 del 2001
artt. 91 c.p
Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021
(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv.
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Testo completo

tato il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Renato Delfini, Alessandra Biancorosso e Armida Minichello riassumevano il giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Perugia a seguito di pronuncia di questa Corte di cassazione con rinvio. La questione oggetto del rinvio atteneva alla violazione dei minimi tariffari del precedente decreto della Corte d’Appello di Perugia. La Corte d’Appello liquidava il compenso professionale in considerazione della semplicità dell’affare della speditezza del rito camerale e del non particolare pregio dell’attività prestata con la riduzione massima prevista dall’articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svolta e senza applicare la maggiorazione per il numero delle parti trattandosi di posizione del tutto sovrapponibili, liquidando complessivi euro 915.

2. Alessandra Biancorosso e Armida Minichello hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

5. I ricorrenti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2021 n. 10704 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10704/2021 Numero sezionale 858/2022 Numero di raccolta generale 17162/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 1.

Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c. liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55 del 2014 e 37 del 2018. La censura ha ad oggetto l’esclusione della fase istruttoria che doveva essere considerata, essendosi costituito in entrambi i gradi di merito il Ministero, tramite l’Avvocatura l’Avvocatura dello Stato. Secondo il ricorrente, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, nella fase istruttoria rientra anche l’esame degli scritti e documenti delle parti. In tale prospettiva la liquidazione di euro 915 per ciascuna delle due fasi di merito è inferiore ai minimi tariffari come stabilito dalla tabella 12 non comprendendo la fase istruttoria. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222 - 01) Ne consegue che alla liquidazione disposta dalla Corte di Perugia devono aggiungersi € 283,50 per la fase istruttoria. L’unico motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, provvedensosi alla seguente liquidazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione tenuto conto del valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), ed applicata la riduzione massima in Ric. 2021 n. 10704 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5