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Ordinanza — n. 16756/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows public entity's claim against individual for debt outside budget, rejecting unjust enrichment action due to lack of subsidiarity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16756/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Municipality of Reggio Calabria's appeal against a lower court judgment that had ruled in favor of the individual contractor. The municipality argued that the individual could not claim unjust enrichment against the public entity because the necessary subsidiarity requirement was missing, as the individual had a direct contractual relationship with the official. The court agreed, citing precedents that the action is barred unless the official has already paid, and since the debt remained outside the budget without subsequent recognition, the individual's claim failed.

Regesto Legislator

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Art. 2041 c.c.; Art. 2042 c.c.: The action for unjust enrichment is barred against a public entity when the professional has a direct contractual relationship with the official, as the required subsidiarity is excluded.

Parole chiave

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unjust enrichment public entity liability subsidiarity requirement debt outside budget contractual relationship official responsabilità civile del comune surrogazione dell'ente pubblico responsabilità del funzionario

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 c.c.
63/2006, resa nei confronti di Cupolo Giuliana, vedova ed erede del Labate, revocava il decreto opposto e condannava il Comune, ai sensi dell’art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 4.504,33 oltre accessori.
Art. 2042 c.c.
2041 c.c.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)” (Cass.
Art. 23 D.L. n. 66 del 1989
L’opponente eccepiva l’inesistenza di un valido rapporto contrattuale, perché l’ordinazione delle opere, commissionate perché di somma urgenza, non era stato in seguito regolarizzato nelle forme di cui all’art. 23 del D.L.
Art. 194 D.Lgs. n. 267 del 2000
debito fuori bilancio, si configura quando l’ente riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs.
art. 2041 c.c
Si costituiva l’opposto, contestando la domanda e chiedendo la condanna del Comune, in tesi per il titolo dedotto in sede monitoria, ed in ipotesi ai sensi dell’art. 2041 c.c.
art. 2042 c.c
2041 c.c.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)” (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24478 del 30/10/2013
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010, Rv.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014
613213; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014, Rv.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 21/09/2015
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12608 del 19/05/2017
267 del 2000 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12608 del 19/05/2017, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1392/2017 proposto da: COMUNE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI n. 130, nello studio dell’avv. ELISA NERI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO NERI - ricorrente - contro CUPOLO GIULIANA - intimata - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1392/2017 avverso la sentenza n. 364/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 899/2022Numero di raccolta generale 16756/2022 REGGIO CALABRIA, depositata il 17/10/2016; Data pubblicazione 24/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto citazione notificato il 30.12.1991 il Comune di Reggio Calabria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1944/1991, in virtù del quale era stato ingiunto all’ente locale il pagamento, in favore di Labate Lorenzo, della somma di lire 10.260.700 a fronte di alcuni lavori eseguiti per motivi di igiene e sanità pubblica.

L’opponente eccepiva l’inesistenza di un valido rapporto contrattuale, perché l’ordinazione delle opere, commissionate perché di somma urgenza, non era stato in seguito regolarizzato nelle forme di cui all’art. 23 del D.L. n. 66 del 1989, con conseguente costituzione del rapporto in capo al funzionario che aveva agito per conto dell’ente. Si costituiva l’opposto, contestando la domanda e chiedendo la condanna del Comune, in tesi per il titolo dedotto in sede monitoria, ed in ipotesi ai sensi dell’art. 2041 c.c. Con ordinanza del 7.2.1996 il Tribunale di Reggio Calabria rimetteva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del D.L. n. 66 del 1989.

Con sentenza n. 295/1997, la Corte Costituzionale dichiarava infondata la questione di cui anzidetto. Riassunto il giudizio, il Tribunale, con sentenza n. 63/2006, resa nei confronti di Cupolo Giuliana, vedova ed erede del Labate, revocava il decreto opposto e condannava il Comune, ai sensi dell’art. 2041 c.c., al pagamento della somma di € 4.504,33 oltre accessori. Interponeva appello avverso detta decisione l’ente locale e la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, n. 364/2016, rigettava il gravame. F i r m a t o D a :

N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1392/2017 Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza il Comune Numero sezionale 899/2022Numero di raccolta generale 16756/2022 di Reggio Calabria, affidandosi a due motivi. Data pubblicazione 24/05/2022 La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il Comune ricorrente lamenta la violazione dell’art. 23 del D.L. n. 66 del 1989, convertito in Legge n. 144 del 1989, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’obbligazione in capo all’ente locale, anziché al funzionario che aveva in concreto eseguito l’ordine dei lavori di somma urgenza oggetto del credito azionato dal Labate in via monitoria, senza poi provvedere alla regolarizzazione dell’ordinazione entro la fine dell’esercizio, come previsto dalla disposizione sopra richiamata.

Ad avviso del Comune, in base all’art. 23 del D.L. n. 66 del 1989, la cui questione di legittimità costituzionale è stata rigettata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 295 del 1997, prevede l’obbligo del funzionario che ordini opere di somma urgenza di provvedere a regolarizzare l’ordinativo, a pena di decadenza, entro la fine dell’esercizio. In difetto, il rapporto contrattuale si costituisce non già con l’ente locale, bensì con il funzionario predetto. La Corte di Appello, di conseguenza, avrebbe errato nel configurare a carico del Comune la responsabilità ex art. 2041 c.c., posto che il fornitore aveva a disposizione una azione titolata, nei confronti però di soggetto passivo diverso dall’ente locale.

Sul punto, il Comune richiama il precedente di questa Corte n. 16558 del 2015, che esclude anche la possibilità, per il privato, di rivolgere nei confronti dell’ente pubblico la domanda ex art. 2041 c.c. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1392/2017 erroneamente affermato che il Comune avrebbe accettato il Numero sezionale 899/2022Numero di raccolta generale 16756/2022 contraddittorio sulla domanda ex art. 2041 c.c. Al contrario, la Data pubblicazione 24/05/2022 domanda era stata contestata dalla difesa dell’ente locale, sia in primo grado che in appello, proprio per effetto della presenza di una domanda titolata, che il Labate avrebbe potuto e dovuto rivolgere nei riguardi del funzionario che aveva ordinato le opere alle quali si riferisce il credito di cui è causa.

Le due censure, suscettibili di essere trattate congiuntamente, sono fondate. Va ribadito, in argomento, il principio secondo cui “In tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, l'art. 23, terzo comma, del D.L. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144), dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, costituendosi, in mancanza, il rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario, onde il professionista non può esperire nei confronti dell'ente pubblico l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), perché tale azione difetta del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.)” (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 24478 del 30/10/2013, Rv. 628196; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12880 del 26/05/2010, Rv. 613213; nonché Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014, Rv. 629726, secondo la quale è, al massimo, il funzionario che, dopo aver pagato, può esperire la domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune che abbia profittato della sua opera, ovviamente nei soli limiti dell’arricchimento dell’ente locale). Il requisito della sussidiarietà, infatti “… è escluso quando esista altra azione esperibile non solo contro l'arricchito, ma anche verso persona diversa” (Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 18567 del 21/09/2015, Rv. 636705). F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 1392/2017 Va, peraltro, considerato che ai fini della configurazione della Numero sezionale 899/2022Numero di raccolta generale 16756/2022 responsabilità del funzionario che ha eseguito l’ordine di lavori fuori Data pubblicazione 24/05/2022 bilancio non occorre che costui assuma “… un ruolo di iniziativa o di determinante intervento …, essendo sufficiente che quegli ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale” (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 21340 del 09/10/2014, Rv. 632675). Basta, dunque, anche un comportamento meramente passivo, come è avvenuto nel caso di specie, posto che il funzionario non ha, pacificamente, regolarizzato l’ordinativo entro l’esercizio. L’unica ipotesi in cui si può ipotizzare la responsabilità dell’ente locale, in relazione ai cd. debito fuori bilancio, si configura quando l’ente riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12608 del 19/05/2017, Rv. 644400): ipotesi, questa, che non ricorre nella fattispecie.

Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in differente composizione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 27 aprile 2022. Il Presidente (Felice Manna) F i r m a t o D a :

N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e