Court rejects Ministry's appeal, ruling the one-year statute of limitations applies to bankruptcy closure decrees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice appealed a lower court decision that had dismissed its claim regarding the timeliness of a compensation request. The Ministry argued that a six-month deadline applied to the bankruptcy closure decree, rendering the request filed in June 2019 untimely. The Supreme Court rejected this, holding that the one-year limitation period under the Civil Procedure Code governs such cases, making the request valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. 89/2001; Art. 327 c.p.c.: The one-year statute of limitations for compensation requests regarding excessive bankruptcy procedure duration applies to the closure decree, not a shortened six-month period.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12743/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – ricorrente – contro LUCIA PESARINI (C.F. PSRLCU61A52A271A) – intimata – avverso il decreto della Corte d’Appello di Ancona, n. 4425/2020, depositato in data 2 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12743/2021 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 16749/2022 Data pubblicazione 24/05/2022
RITENUTO IN FATTO
1. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA impugna il decreto con cui la Corte d’Appello di Ancona, ha respinto il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 proposto dal medesimo MINISTERO.
2. Poiché, infatti, LUCIA PESARINI aveva chiesto con ricorso in data 27 giugno 2019 il riconoscimento dell’equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta con sentenza in data 6 agosto 2003, e chiusa con decreto in data 28 marzo 2018, il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA aveva eccepito la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 4, L. 89/2001. Il MINISTERO opponente, infatti, aveva sostenuto l’applicabilità, al provvedimento di chiusura del fallimento, del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella misura tuttavia di sei mesi derivante dalla modifica apportata dall'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, dovendosi ritenere che il regime transitorio di cui all’art. 58 della medesima legge -a mente del quale le disposizioni della legge modificative del codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”- fosse da riferire all’apertura del sub-procedimento di chiusura del fallimento.
3. La tesi del MINISTERO è stata disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto -sulla scorta di pronunce di questa Corte- che alla fattispecie fosse da applicare il termine di un anno contemplato dal citato art. 327 c.p.c. nella versione precedente la già richiamata modifica.
4. Ha proposto ricorso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. LUCIA PESARINI è restata intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
R.G. 12743/2021 - Pagina nr. 2 di 4 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12743/2021 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 16749/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 1. Col proprio ricorso, il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce come unico motivo, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001; 58, L. 69/2009 e 327 c.p.c., riproponendo la tesi per cui, stante l’autonomia del sub-procedimento di chiusura del fallimento rispetto alla procedura concorsuale vera e propria, per la determinazione della data di definitività del decreto di chiusura dovrebbe trovare applicazione la nuova formulazione dell’art.327 c.p.c., alla sola condizione che lo stesso sia adottato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della modifica.
Da ciò deriverebbe la tardività del ricorso di LUCIA PESARINI, in quanto depositato in data 27 giugno 2019, laddove il termine per la proposizione del ricorso medesimo dovrebbe ritenersi scaduto in data 28 ottobre 2018, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che in tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019 - Rv. 653385 – 01;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 2020 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13350 del 2022). Nella specie, il decreto di chiusura del fallimento -depositato in data 28 marzo 2018- deve ritenersi divenuto definitivo, non il 28 ottobre 2018 (come sostenuto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA), ma -tenuto R.G. 12743/2021 - Pagina nr. 3 di 4 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 12743/2021 Numero sezionale 864/2022 Numero di raccolta generale 16749/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 anche conto della sospensione dei termini processuali ex L. 742/1969- il giorno 28 aprile 2019, con la conseguenza che il ricorso depositato da LUCIA PESARINI in data 27 giugno 2019 deve ritenersi tempestivo.
3. Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimata resistito.
4. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022. Il Presidente FELICE MANNA R.G. 12743/2021 - Pagina nr. 4 di 4 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R