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Ordinanza — n. 16355/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16355/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16355/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10754/2017 R.G. proposto da: COPPOLA GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO giusta delega in atti; — ricorrente — contro APICELLA RAFFAELE, IMPERATO ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, viale Angelico 38, presso lo studio dell'avvocato ELENA ALLOCCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LENTINI giusta delega in atti; — controricorrenti — avverso la sentenza n. 63/2017 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata 11 12/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Raffaele Apicella e Anna Maria Imperato citarono in giudizio Gaetano Coppola, che aveva condotto in appalto talune opere di ristrutturazione immobiliare, chiedendo che, previo accertamento dell'inadempimento del convenuto, si procedesse a compensazione di quanto ancora dovuto all'appaltatore (C 36.971,22) con quanto sborsato dagli attori (C 35.843,43) ad altre imprese, al fine di porre rimedio a vizi e difetti; il convenuto, dichiarato contumace, costituitosi tardivamente, si oppose all'avversa domanda, negando la sussistenza di un proprio inadempimento, aderì alla domanda di accertamento dell'ammontare del suo credito e, in sede di precisazione delle conclusioni, chiese condannarsi i committenti al pagamento del residuo credito; - il Tribunale dichiarò inammissibile, perché tardiva, la domanda di condanna proposta dal convenuto e rigettò, per difetto di prova la domanda attorea; - la Corte d'appello di Bologna rigettò l'impugnazione avanzata dal Coppola; - Gaetano Coppola ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi (per un evidente refuso il secondo e il terzo motivo vengono indicati entrambi come secondo), ulteriormente illustrati da memoria; gli intimati resistono con controricorso, anch'esso successivamente illustrato da memoria.

Regesto Legislator

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art. 348-bis cod. proc. civ, art. 606 c.p, art. 1, comma 17 legge n. 228/12; Ordinanza — n. 16355/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Anche questo secondo motivo è inammissibile. Per un verso, la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021).

Parole chiave

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opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese diritto alla riparazione dell'opera istanza tardiva di restituzione dei termini controprestazione domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 16016/2021
20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10754/2017 R.G. proposto da: COPPOLA GAETANO, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO ANTONIO MONTESANTO giusta delega in atti; — ricorrente — contro APICELLA RAFFAELE, IMPERATO ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, viale Angelico 38, presso lo studio dell'avvocato ELENA ALLOCCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO LENTINI giusta delega in atti; — controricorrenti — avverso la sentenza n. 63/2017 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata 11 12/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Raffaele Apicella e Anna Maria Imperato citarono in giudizio Gaetano Coppola, che aveva condotto in appalto talune opere di ristrutturazione immobiliare, chiedendo che, previo accertamento dell'inadempimento del convenuto, si procedesse a compensazione di quanto ancora dovuto all'appaltatore (C 36.971,22) con quanto sborsato dagli attori (C 35.843,43) ad altre imprese, al fine di porre rimedio a vizi e difetti; il convenuto, dichiarato contumace, costituitosi tardivamente, si oppose all'avversa domanda, negando la sussistenza di un proprio inadempimento, aderì alla domanda di accertamento dell'ammontare del suo credito e, in sede di precisazione delle conclusioni, chiese condannarsi i committenti al pagamento del residuo credito; - il Tribunale dichiarò inammissibile, perché tardiva, la domanda di condanna proposta dal convenuto e rigettò, per difetto di prova la domanda attorea; - la Corte d'appello di Bologna rigettò l'impugnazione avanzata dal Coppola; - Gaetano Coppola ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi (per un evidente refuso il secondo e il terzo motivo vengono indicati entrambi come secondo), ulteriormente illustrati da memoria; gli intimati resistono con controricorso, anch'esso successivamente illustrato da memoria.

Osserva 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ. Secondo l'assunto impugnatorio la Corte d'appello non aveva rispettato il «giudicato formatosi sul capo della sentenza di primo grado (...) là dove "rigetta le restanti domande di parte attrice" sul riflesso motivazionale che "Raffaele Apicella e Anna Maria Imperato... non hanno offerto alcun elemento per consentire al Tribunale di accertare se abbiano effettivamente svolto direttamente o tramite terzi alcune opere originariamente commissionate al convenuto"». 1.1.

La doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità. Risulta coperta dal giudicato la pronuncia del Tribunale che dichiarò inammissibile per tardività la domanda del convenuto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, che non consta essere stata precipuamente impugnata con l'appello. Si è, inoltre, rilevato più volte che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello, motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (da ultimo, Sez. 2, n. 10760, 17/04/2019, Rv. 653408).

Qui, è di tutta evidenza che sulla pretesa del ricorrente non si è avuto accertamento alcuno.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 184 cod. proc. civ., nel testo previgente al d. I. n. 35/2005. Si assume che il diritto al compenso per opere effettuate al di fuori del contratto avrebbe dovuto reputarsi dovuto, tenuto conto dei documenti prodotti tempestivamente e che, inoltre, quelli offerti dal medesimo appaltatore servivano solo a «una migliore intelligenza» dei fatti. Una volta escluso l'intervento di altre imprese non vi sarebbe stato motivo per negare il compenso al ricorrente per le opere aggiuntive accertate dal ctu attraverso consulenza "percipiente". 2.1.

Anche questo secondo motivo è inammissibile. Per un verso, la censura investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021).

Per altro verso, le S.U. assai di recente hanno ribadito che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (S.U. n. 3086, 01/02/2022, Rv. 663786 - 02).

Qui è del tutto evidente che i documenti evocati, ripresi alla pag. 6 del ricorso, sarebbero posti a fondamento della domanda, che, in ogni caso, è bene ribadire, risultava essere stata proposta tardivamente.

3. Il terzo motivo (nomato come secondo) con il quale il ricorrente lamenta testualmente «violazione della normativa tributaria, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, C.P.C.» è inammissibile, in quanto manca del tutto la indicazione delle norme pretesamente violate, in alcun modo identificabili attraverso una lettura, pur mirata, della doglianza, tesa a un improprio riesame critico delle valutazioni del Giudice d'appello e, sul punto, questa Corte (Sez. 3, n. 3997, 18/3/2003) ha già avuto modo di precisare che ove gli argomenti addotti dal ricorrente non consentono, nel loro insieme, di individuare le norme o il principio di diritto che si assumono violati, la doglianza non è scrutinabile.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dei controricorrenti siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di con