Cassation court allows appeal against cost allocation, permitting direct compensation between condominium and contractor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the condominium's appeal against the Second Instance Court's decision regarding litigation costs. The lower court had allocated costs based on the relationship between the condominium and the contractor, but the condominium argued this required factual findings not present in the record. The Supreme Court ruled that the procedural regulation of second-instance costs does not necessitate factual investigations, thereby permitting the direct compensation between the specific parties involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 cod. proc. civ.; Art. 13, 1° cc. quater, d.P.R. n. 115/2002: The regulation of second-instance costs limited to the procedural relationship between the condominium and the contractor does not postulate factual investigations, allowing the court to decide on cost compensation directly between the parties without further fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 12610 - 2017 R.G. proposto da: CONDOMINIO di via Fortore, n. 7, Montesilvano - c.f. 91061230685 - in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Massimo Di Paolo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tritone, n. 169, presso lo studio dell'avvocato Renata Sulli. RICORRENTE contro DI BLASIO CATALDO, titolare della "Edil Restauri" - p.i.v.a. 01426940688 - INTIMATO avverso la sentenza n. 1250 - 25.10/16.11.2016 Corte d'Appello de L'Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 del consigliere dott.
Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. Cataldo Di Blasio, titolare della ditta individuale "Edil Restauri", adiva il Tribunale di Pescara. Esponeva che aveva eseguito lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale di via Fortore, n. 7, di Montesilvano; che il saldo del corrispettivo, pari ad euro 36.550,94, era rimasto insoluto. Chiedeva ingiungersene al condominio il pagamento con interessi e spese.
2. Con decreto n. 1929/2005 il tribunale pronunciava l'ingiunzione.
3. Con citazione notificata il 13.1.2006 Mario Sonsini, Anna Camilla Ciabotti, Leonardo Ciammaichella, Franco Ciancaglini, Alfiero De Ruggeris, Alfredo Di Berardino, Miguel Di Paola, Nilo Di Silvestre, Giuseppina Federico, Francesco Pugliese, Rosalba Trapani e Concettina Venditti proponevano opposizione. Deducevano che i lavori di cui all'ingiunzione non erano stati eseguiti, che trattavasi comunque di lavori fuori preventivo né autorizzati né accettati. Instavano per la revoca dell'ingiunzione.
4. Si costituiva Cataldo Di Blasio. Instava, tra l'altro, per il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 691/2009 il tribunale accoglieva l'opposizione, revocava l'ingiunzione e compensava le spese.
6. Proponeva appello Cataldo Di Blasio. Resistevano Mario Sonsini, Anna Camilla Ciabotti, Leonardo Ciammaichella, Franco Ciancaglini, Alfiero De Ruggeris, Alfredo Di Berardino, Miguel Di Paola, Nilo Di Silvestre, Giuseppina Federico, Francesco Pugliese, Rosalba Trapani e Concettina Venditti; esperivano appello incidentale.
7. Con sentenza n. 125 dei 25.10/16.11.2016 la Corte d'Appello de L'Aquila rigettava il gravame principale, rigettava il gravame incidentale e compensava le spese del grado d'appello. Premetteva la corte, in ordine all'appello incidentale, con il quale i condomini avevano censurato l'integrale compensazione delle spese di prime cure, che il tribunale aveva compensato le spese di lite siccome aveva reputato sussistenti "giusti motivi" in tal senso. Indi esponeva, per un verso, che il tribunale aveva fornito adeguata specificazione dei "giusti motivi"; per altro verso, che i "giusti motivi" all'uopo prefigurati erano idonei a sorreggere la disposta compensazione.
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il condominio di via Fortore, n. 7, di Montesilvano; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione. Cataldo Di Blasio non ha svolto difese.
9. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 100, 112, e 342 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ. Deduce che la corte di merito non si è pronunciata in ordine al rapporto processuale intercorso in grado d'appello tra esso condominio e Cataldo Di Blasio, titolare della ditta "Edil Restauri". Deduce che l'impugnata statuizione né in epigrafe né in motivazione né in dispositivo ha fatto menzione del rapporto processuale anzidetto. Deduce quindi che ha interesse ad ottenere la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'appello principale della "Edil Restauri" e la conseguente condanna della medesima controparte alle spese del secondo grado.
10. Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.11. Senza dubbio il condominio di via Fortore, n. 7, di Montesilvano si era costituito in grado d'appello con apposita comparsa e, per giunta, aveva atteso al deposito della comparsa conclusionale. E senza dubbio la Corte de L'Aquila ne ha "ignorato" la costituzione, siccome pur nell'epigrafe dell'impugnato clictum non si fa menzione del condominio. In tal guisa si ha pieno riscontro della denunciata omissione di pronuncia in ordine al rapporto processuale intercorso in appello tra il condominio e la "Edil Restauri".
12. Il condominio, nondimeno, aveva in appello invocato la declaratoria di inammissìbilità dell'avverso principale gravame e la Corte abruzzese ha comunque rigettato l'appello principale. In tal guisa il condominio ricorrente non ha alcun interesse a censurare, in parte qua, con l'esperito ricorso l'impugnato díctum. Del resto, questa Corte spiega che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745).
13. Il condominio, viceversa, ha interesse a censurare con l'esperito ricorso - per omessa pronuncia - il díctum della Corte aquilana nella parte in cui per nulla risultano regolamentate le spese afferenti al rapporto processuale di seconde cure tra il medesimo condominio e la "Edil Restauri". Del resto, questa Corte spiega che il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso, integra un vizio di , omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione (cfr. Cass. 19.2.2013, n. 4012).
14. A fronte dell' "interesse" del condominio in tal maniera definito, sovviene l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, 2° co., Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2017, n. 2731).
15. Ebbene, la regolamentazione delle spese di secondo grado limitatamente al rapporto processuale tra il condominio e la "Edil Restauri" non postula accertamenti di fatto. Cosicché, per un verso, in accoglimento, nei limiti anzidetti, del motivo di ricorso la sentenza n. 1250/2016 della Corte d'Appello de L'Aquila va, in parte qua, cassata. Cosicché, per altro verso, alla luce dell'insegnamento delle sezioni unite dapprima enunciato e nel solco della potestas di decidere nel merito che l'inciso finale del 2° co. dell'art. 384 cod. proc. civ. devolve a questo Giudice, nulla osta a che le spese del giudizio di secondo grado siano compensate pur con riferimento al rapporto processuale tra il condominio di via Fortore, n. 7, di Montesilvano e Cataldo Di Blasio (titolare della ditta "Edil Restauri").Più esattamente, nulla osta a che le spese di seconde cure siano compensate alla stregua delle stesse ragioni sulla cui scorta la corte territoriale ha ritenuto di compensare le spese di seconde cure con riferimento al rapporto processuale tra i condomini, appellati-appellanti incidentali (Mario Sonsini, Anna Camilla Ciabotti, Leonardo Ciammaichella, Franco Ciancaglini, Alfiero De Ruggeris, Alfredo Di Berardino, Miguel Di Paola, Nilo Di Silvestre, Giuseppina Federico, Francesco Pugliese, Rosalba Trapani e Concettina Venditti), e la "Edil Restauri", appellante principale-appellata incidentale, ragioni correlate alla reciproca soccombenza determinata dal rigetto (oltre che dell'appello principale, altresì) dell'appello incidentale in dipendenza della plausibilità dei motivi nel segno dei quali il primo giudice aveva compensato le spese di primo grado.
16. L'accoglimento nei circoscritti termini dianzi illustrati giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità, sì che le medesime spese restino a carico del condominio ricorrente.
17. In dipendenza dell'accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° cc. quater, d.P.R. n. 115/2002, il condominio ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell'accolto motivo la sentenza n. 1250 dei 25.10/16.11.2016 della Corte d'Appello de L'Aquila e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio d'appello definito con la sentenza anzidetta pur con riferimento al rapporto processuale tra il condominio di via Fortore, n. 7, di Montesilvano e Cataldo Di Blasio (titolare della ditta "Edil Restauri"); dichiara irripetibili le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. cív. della Corte Suprema