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Ordinanza — n. 16277/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses administrative sanction appeal due to the death of the defendant, extinguishing the obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the subject matter of the dispute ceased following the death of the appellant, Maurizio Stella. Although the lower court upheld a fine against Stella for an unregulated public offer of financial products, the appellant died before the final judgment. The court ruled that administrative fines are personal obligations that do not pass to heirs, thereby extinguishing the liability.

Regesto Legislator

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Art. 372 c.p.c.; Art. 191 D.lgs. 58/1988: The death of the person subject to an administrative sanction extinguishes the obligation to pay the fine, resulting in the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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administrative sanction death of defendant non-transmissible obligation cessation of dispute heirs liability financial regulation public offer misure per il settore finanziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 372 c.p.c.
Art. 191 D.lgs. 58/1988
19934 del 30 marzo 2017, con cui la CONSOB, all'esito del procedimento disciplinato dall’art. 191 D.lgs.
Art. 195 t.u.f.
Disattese le questioni preliminari relative alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all’art. 195, co.
art. 191 D.lgs. 58/1988
19934 del 30 marzo 2017, con cui la CONSOB, all'esito del procedimento disciplinato dall’art. 191 D.lgs.
art. 372 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6737/2016
Cass. n. 22199/2010
Cass. n. 27650/2018
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Testo completo

to la seguente SENTENZA MAURIZIO STELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA N. 85, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO TUCCI, rappresentato e difeso dagli avv.ti EUGENIO TARGA E MASSIMO ZUPPA, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro CONSOB - COMMISSIONE NAZ.PER LA SOCIETÀ E LA BORSA 80204250585, elettivamente domiciliata in ROMA, V.MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO RANDISI, STEFANIA LOPATRIELLO; - controricorrente - F i r m a t o D a :

T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 36384/2018 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 16277/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 avverso la sentenza n. della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2022 dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; Lette le memorie depositate dalle parti; RITENUTO CHE:

1. Maurizio Stella proponeva opposizione avverso la Delib. n. 19934 del 30 marzo 2017, con cui la CONSOB, all'esito del procedimento disciplinato dall’art. 191 D.lgs. 58/1988, applicava al ricorrente, componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Vicenza dal 25.9.2009 la sanzione di Euro 100.000 e la perdita per due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f. e della possibilità di assumere incarichi di direzione, amministrazione o controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati in borsa o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, contestandogli la violazione dell’art. 94 t.u.f., per aver la banca realizzato una campagna volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel Fondo Acquisto Azioni Proprie senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo, benché le operazioni fossero qualificabili come offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 co. 1 lett.

t) t.u.f..

2. Si costituiva in giudizio la Consob, resistendo all'opposizione e chiedendone la reiezione.

3. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’opposizione condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite. Disattese le questioni preliminari relative alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all’art. 195, co. 1, t.u.f. e per il superamento del termine Ric. 2018 n. 36384 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a :

M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 36384/2018 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 16277/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 ragionevole di definizione del procedimento sanzionatorio, la sentenza ribadiva la competenza della Consob ad irrogare le sanzioni di cui alla delibera opposta, trattandosi di violazioni rientranti nelle attribuzioni di tale autorità e non della Banca d’Italia.

La Corte d'Appello, inoltre, rigettava il profilo di illegittimità del provvedimento impugnato in ordine alla violazione del principio di retroattività della norma più favorevole. Ancora, reputava corretta l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ed escludeva la violazione del contraddittorio quanto all’accesso alle prove raccolte dalla Consob nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di formazione delle prove impiegate nel procedimento sanzionatorio, escludendo altresì la violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. 3.1 Nel merito, la Corte d’Appello di Venezia riteneva sussistente la violazione oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla Consob nella fase ispettiva e della corretta qualificazione giuridica dell’operazione come offerta al pubblico di prodotti finanziari, tenuto anche conto dell’obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale quanto alla consistenza del Fondo Acquisto Azioni Proprie, trattandosi di iniziativa che proveniva dall’emittente anziché dalla clientela.

4. Maurizio Stella ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di nove motivi.

5. La Consob ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO CHE: Ric. 2018 n. 36384 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 36384/2018 Numero sezionale 786/2022 Numero di raccolta generale 16277/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 1. La difesa del ricorrente con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. ha allegato il certificato di morte in data 16 maggio 2021 del ricorrente Maurizio Stella e ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere per morte dell'incolpato.

2. Come in più occasioni chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 6737, 3 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010, 27650/2018).

3. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, facendosi applicazione del sopra indicato principio di diritto e trattandosi di obbligazione di pagamento non trasmissibile agli eredi deve dichiararsi il non luogo a provvedere anche in ordine alle spese di lite e al contributo unificato. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, in data 12 aprile 2022. Il Presidente Felice Manna Ric. 2018 n. 36384 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I