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Ordinanza — n. 15971/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal for non-appearance due to lack of proper notification proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15971/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by INA Global Service SRL against the Second Instance Court's dismissal of the case due to the appellant's non-appearance. The appellant argued that the court erred by assuming they were notified of the hearing reschedule via PEC, which they claimed was sent to the wrong case number. The court found that the rescheduling notice was never formally recorded in the case file or proven by the required legal evidence, violating the principle of contradictory proceedings. Consequently, the court quashed the dismissal order and remanded the case to the Second Instance Court for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 101 c.p.c.; Art. 348 c.p.c.: The principle of contradictory proceedings requires strict proof of notification for procedural acts; mere allegations of electronic communication without formal entry in the case file or recipient's receipt do not validate the rescheduling of hearings.

Parole chiave

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principle of contradictory proceedings notification of hearing reschedule proof of service requirements non-appearance dismissal electronic communication validity cassation of dismissal order remand to second instance obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 101 c.p.c.
Ne deriva pertanto, anche a cagione della prova positiva offerta dal ricorrente attraverso la comunicazione telematica, la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 comma 1 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
e 24 Cost, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso sull’erroneo presupposto dell’avvenuta comunicazione del rinvio all’udienza del 3 marzo 2016.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1.
Art. 136 cod. proc. civ.
Art. 348 cod. proc. civ.
Di tale prova anche con riguardo alla comunicazione dell'ordinanza di rinvio della causa in appello resa a norma dell'art. 348 cod. proc. civ., non sono ammessi equipollenti (Sez.
Sez. 2, n. 1005 del 30 gennaio 1992
civ., non sono ammessi equipollenti (Sez. 2, n. 1005 del 30 gennaio 1992).
artt. 101 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Attraverso l’unica doglianza, la ricorrente denuncia “nullità del procedimento d’appello e della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c.
art. 348 c.p
761/2015 – all’udienza del 21 gennaio 2016 fu dato atto che nessuno era comparso e la causa fu rinviata, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., alla successiva udienza del 3 marzo 2016.
art. 136 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 1005 del 30 gennaio 1992
civ., non sono ammessi equipollenti (Sez. 2, n. 1005 del 30 gennaio 1992).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23915/2016 R.G. proposto da: INA GLOBAL SERVICE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA, 14, presso lo studio dell’avvocato MARRAMA SABATINO ALESSIO (MRRSTN71R22H501L) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMATO RENATO (MTARNT36C09F839Z) -ricorrente- contro CONSORZIO ROMEO FACILITY SERVICE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1107/2016 depositata il 16/03/2016. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 23915/2016 Numero sezionale 960/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 15971/202204/05/2022Data pubblicazione 18/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Ina Global Service s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1107/2016, che aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla odierna ricorrente.

La sentenza impugnata, rilevato che all’udienza di rinvio ex artt.181 e 309 c.p.c. - della quale era stato dato alle parti congruo avviso – era comparso il solo difensore della parte appellata, il quale aveva sollecitato la declaratoria di improcedibilità del gravame, aveva dato atto della mancata comparizione dell’appellante per due udienze consecutive, dichiarando di conseguenza il gravame improcedibile. Parte intimata non si è costituita in giudizio. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE Attraverso l’unica doglianza, la ricorrente denuncia “nullità del procedimento d’appello e della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e 24 Cost, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello deciso sull’erroneo presupposto dell’avvenuta comunicazione del rinvio all’udienza del 3 marzo 2016. Secondo l’assunto di Ina Global Service s.r.l., a seguito della mancata comparizione all’udienza del 21 gennaio 2016, essa aveva ricevuto dalla cancelleria comunicazione via PEC del rinvio della causa ad una data successiva rispetto a quella nella quale i giudici di secondo grado avevano effettivamente rinviato il giudizio, che conseguentemente era stato dichiarato estinto.

Con ordinanza interlocutoria n. 42033/2021, è stata richiesta alla cancelleria della Corte d’appello di Napoli certificazione del contenuto della comunicazione di rinvio al 3 marzo 2016, riportandone il testo integrale. Dalla documentazione effettivamente inoltrata dalla Corte d’appello risulta che – con riguardo alla causa n. 761/2015 – all’udienza del 21 gennaio 2016 fu dato atto che nessuno era comparso e la causa fu rinviata, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., alla successiva udienza del 3 marzo 2016. La comunicazione del predetto rinvio alle parti non comparse non è presente nel fascicolo inviato dalla cancelleria del giudice a quo.

Il ricorrente ha invece allegato copia della F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 23915/2016 comunicazione via PEC alla difesa dell’appellante (all’indirizzo di Numero sezionale 960/2022 posta elettronica certificata del difensore, avv.

Fabio Ragozzino) del Numero di raccolta generale 15971/2022 rinvio della causa al 31 marzo 2016: il documento si riferiscData pubblicazione 18/05/2022e alla causa n. 761/2015 e riporta il nome delle stesse parti della sentenza poi oggetto dell’odierna impugnazione. L'art. 136 cod. proc. civ., pur non fissando in maniera perentoria il modo con cui il cancelliere debba eseguire la consegna del biglietto di comunicazione, prescrive che ne rimanga la prova in atti o con ricevuta rilasciata dal destinatario, o con la ricevuta del piego raccomandato se è rimesso per posta, o con la relazione dell'ufficiale giudiziario.

Di tale prova anche con riguardo alla comunicazione dell'ordinanza di rinvio della causa in appello resa a norma dell'art. 348 cod. proc. civ., non sono ammessi equipollenti (Sez. 2, n. 1005 del 30 gennaio 1992). Ne deriva pertanto, anche a cagione della prova positiva offerta dal ricorrente attraverso la comunicazione telematica, la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 comma 1 c.p.c. Il motivo va dunque accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Il giudice designato per il rinvio provvederà al regolamento delle spese anche per il presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz