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Ordinanza — n. 15969/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding valid service of process under contract domicile election rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15969/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Cooperative's cassation appeal against a lower court ruling that rejected its request for a time extension due to alleged improper service. The Cooperative argued that the contract's domicile clause was invalid because it did not explicitly elect a specific address, whereas ISMEA claimed the parties intended the legal seat as the primary domicile with the town hall as a secondary option. The court held that the contract's wording demonstrated a clear intent to elect the legal seat as the domicile, rendering the subsequent service at the town hall valid under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 141 c.p.c.; Art. 149 c.p.c.; Art. 8 l. 890/82: A contractual clause designating the legal seat of a party as its domicile constitutes a valid election of domicile, provided the clause clearly expresses the intent to elect that specific address rather than merely indicating a location for potential future notifications.

Parole chiave

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election of domicile service of process contractual domicile cassation appeal procedural validity notification rules legal seat restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 141 c.p.c.
Art. 149 c.p.c.
Art. 8 l. n. 890/82
Art. 145 c.p.c.
Conseguentemente, non sarebbe Numero sezionale 961/2022 stata facoltà della parte attrice notificare l’atto di citazione ai sensi Numero di raccolta generale 15969/2022 dell’art. 145 c.p.c. alla persona fisica che aveva la rappresentanza Data pubblicazione 18/05/2022 della ricorrente.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo- La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
artt. 149 c.p
art. 145 c.p
Conseguentemente, non sarebbe Numero sezionale 961/2022 stata facoltà della parte attrice notificare l’atto di citazione ai sensi Numero di raccolta generale 15969/2022 dell’art. 145 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2129 del 5 maggio 1978
(Sez. 2, n. 2129 del 5 maggio 1978).
Sez. 1, n. 6654 del 16 marzo 2018
ed attraverso il servizio postale (Sez. 1, n. 6654 del 16 marzo 2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20753/2017 R.G. proposto da: COOPERATIVA AGRICOLA MARZAGALLIA ARL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ARDITI DI CASTELVETERE CRISTIANA (RDTCST64P52H501G) che la rappresenta e difende unitamente all’ avvocato ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE (RDTMHL58D12H501P) -ricorrente- contro ISMEA ISTITUTO STUDI ED INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO (BRGGNZ58C21E974W) che lo rappresenta e difende F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20753/2017 -controricorrenteNumero sezionale 961/2022Numero di raccolta generale 15969/2022- Data pubblicazione 18/05/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5005/2016 depositata il 10/08/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla Cooperativa Agricola Marzagallia a r.l. contro ISMEA (Istituto per Studi ed Informazioni sul mercato agricolo) ed avverso la sentenza n. 11864/11 del Tribunale di Roma, avente ad oggetto la risoluzione di una compravendita immobiliare. A fronte dell’appello - che aveva lamentato l’invalidità della notifica dell’atto introduttivo e, come conseguenza, il rigetto della richiesta di rimessione in termini - la Corte territoriale opponeva che “dal contratto inter partes risultava che la sede della Cooperativa era in Gioia del Colle, ove era stata inviata la prima notifica, non andata a buon fine per il trasferimento della destinataria, che era stata successivamente rintracciata e nei cui confronti si era perfezionata la notifica, attraverso il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. ed 8, commi 2^ e 3^ l. n. 890/82”.

Aggiungeva che ISMEA aveva ottemperato al proprio onere probatorio, producendo il contratto contenente una clausola risolutiva espressa, in caso di mancato pagamento di due rate del prezzo. Con atto del 1° settembre 2017 la Cooperativa Agricola Marzagallia ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. ISMEA, ritualmente costituitasi, ha concluso per la reiezione del ricorso, provvedendo altresì ad allegare memoria ex art. 380 bis.1. c.pc., in prossimità dell’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE Mediante la prima censura, la ricorrente ha assunto la violazione degli artt. 47 e 1372 c.c., 141 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 890/82 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

Ha affermato che l’art. 14 del contratto inter partes prevedeva, circa l’elezione di domicilio “quanto alla parte acquirente, come in costituzione, in difetto presso la Casa Comunale di Gioia del Colle, anche per quanto riguarda l’inizio di eventuali atti esecutivi a partire dalla F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20753/2017 data di notifica del precetto”. Conseguentemente, non sarebbe Numero sezionale 961/2022 stata facoltà della parte attrice notificare l’atto di citazione ai sensi Numero di raccolta generale 15969/2022 dell’art. 145 c.p.c. alla persona fisica che aveva la rappresentanza Data pubblicazione 18/05/2022 della ricorrente. In più, l’ufficiale postale si sarebbe limitato ad attestare l’assenza del destinatario, senza svolgere alcuna ricerca.

La seconda doglianza è rivolta ad invocare la violazione dell’art.294 c.p.c. e 184 bis c.p.c., giacché, in conseguenza della notifica erroneamente ritenuta regolare, la Cooperativa si era vista rigettare l’istanza – invano reiterata in appello – di rimessione in termini. Il primo motivo è infondato. L’inciso “quanto alla parte acquirente come in costituzione, in difetto presso la Casa Comunale di Gioia del Colle, anche per quanto riguarda l’inizio di eventuali atti esecutivi a partire dalla data di notifica del precetto” mostra la volontà dei contraenti di eleggere domicilio – per quanto riguarda la Cooperativa agricola Marzagallia – presso la sede legale e, solo in mancanza (e dunque in via subordinata), presso il Comune di Gioia del Colle.

In altri termini, soltanto ove si fosse esaurita senza successo la procedura ex art. 145 c.p.c., la parte interessata avrebbe potuto invocare la notifica presso la Casa Comunale. L’elezione di domicilio così intesa implica dunque il previo adempimento di tutte le operazioni comunque legate al disposto di cui all’art. 145 c.p.c., fra cui anche la notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente, purché ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, tanto più che l'indicazione nel contratto, di cui si discute in giudizio, del domicilio di una delle parti contraenti non dà luogo all'elezione di domicilio agli effetti di cui all'art 141 cod proc civ. (Sez. 2, n. 2129 del 5 maggio 1978).

Come risulta dall’analitica ricostruzione della Corte d’appello, la notifica si è perfezionata correttamente, secondo la sequenza indicata dall’art. 145 comma 3° c.p.c. ed attraverso il servizio postale (Sez. 1, n. 6654 del 16 marzo 2018). Il secondo motivo, succedaneo a quello esaminato, resta assorbito. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo- La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 20753/2017 versamento del contributo unificato, se dovuto. Numero sezionale 961/2022Numero di raccolta generale 15969/2022 Data pubblicazione 18/05/2022

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della ISMEA, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis