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Ordinanza — n. 15968/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses Ministry's appeal on delay but allows incidental claim for lawyer fees, setting amount at €1,198.50.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15968/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal regarding the statute of limitations for a claim of fair compensation for excessive procedural duration. However, the court accepted the incidental appeal filed by the lawyer, finding the lower court's fee award of €500 insufficient and contrary to professional decorum. Consequently, the court re-determined the lawyer's fees at €1,198.50 and ordered the Ministry to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, D.M. 55/2014; Art. 2233, comma 2, c.c.: The court must ensure fee awards are not practically symbolic and respect minimum thresholds based on case value, even when applying maximum reductions for simplicity.

Parole chiave

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fair compensation claim excessive procedural duration lawyer fees assessment minimum fee thresholds incidental appeal admissibility statute of limitations professional decorum restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
La rideterminazione della liquidazione operata dalla Corte d’Appello deve tuttavia avvenire tenendo conto della speciale semplicità dell’affare, applicando la riduzione massima di cui all’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, per giungere alla determinazione della somma che la R.G.
Art. 2233, comma 2, c.c.
657887 - 01), fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass.
Art. 4, L. 89/2001
327 c.p.c., nella misura tuttavia di sei mesi derivante dalla modifica apportata dall'art. 46, L.
Art. 327 c.p.c.
Il MINISTERO opponente, infatti, aveva sostenuto l’applicabilità, al provvedimento di chiusura del fallimento, del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella misura tuttavia di sei mesi derivante dalla modifica apportata dall'art.
Art. 36-bis l. fall.
742/1969, ai sensi del disposto di cui all’art. 36-bis l. fall. R.G.
Art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione.
art. 327 c.p
Il MINISTERO opponente, infatti, aveva sostenuto l’applicabilità, al provvedimento di chiusura del fallimento, del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella misura tuttavia di sei mesi derivante dalla modifica apportata dall'art.
art. 2233 c.c
91 e 93 c.p.c., dell’art. 2233 c.c.
art. 360-bis c.p
89 del 2001 e pertanto, il motivo di ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020
2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020 - Rv.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017
659827 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 - Rv.
Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915
Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3189/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – ricorrente – contro FRANCESCA PIERGIACOMI (C.F. PRGFNC73P69A271U), rappresentata e difesa dall’Avv.to BRUNO GUARALDI in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Avezzana, 1, presso lo studio dell’Avv.

MATTEO ACCIARI – controricorrente e ricorrente incidentale– avverso il decreto della Corte d’Appello di Ancona, n. 2754/2020, depositato in data 27 luglio 2020. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3189/2021 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15968/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere Dott.

Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA impugna il decreto con cui la Corte d’Appello di Ancona, ha respinto il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 proposto dal medesimo MINISTERO.

2. Poiché, infatti, FRANCESCA PIERGIACOMI aveva chiesto con ricorso in data 27 giugno 2019 il riconoscimento dell’equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta, stando al decreto impugnato, nel 1993 e chiusa -secondo gli atti di entrambe le parti con decreto in data 13 settembre 2017, laddove il decreto impugnato indica la data del 17 ottobre 2010 con evidente lapsus calami- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA aveva eccepito la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 4, L. 89/2001.

Il MINISTERO opponente, infatti, aveva sostenuto l’applicabilità, al provvedimento di chiusura del fallimento, del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella misura tuttavia di sei mesi derivante dalla modifica apportata dall'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, sostenendo che il regime transitorio di cui all’art. 58 della medesima legge -a mente del quale le disposizioni della legge modificative del codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”- fosse da riferire all’apertura del sub-procedimento di chiusura del fallimento.

Ulteriormente, il MINISTERO aveva eccepito la inoperatività della sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969, ai sensi del disposto di cui all’art. 36-bis l. fall. R.G. 3189/2021 - Pagina nr. 2 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3189/2021 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15968/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 3.

La tesi del MINISTERO è stata disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto -sulla scorta di pronunce di questa Corte- che alla fattispecie fosse da applicare il termine di un anno contemplato dal citato art. 327 c.p.c. nella versione precedente la già richiamata modifica e che a tale termine fosse applicabile il meccanismo di sospensione feriale di cui alla L. 742/1969.

4. Proposto ricorso dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, FRANCESCA PIERGIACOMI resiste con controricorso e ricorso incidentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in due motivi. 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n.

3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001; 119, R.D. 267/1921 e 327 c.p.c., riproponendo la tesi per cui, stante l’autonomia del sub-procedimento di chiusura del fallimento, al medesimo dovrebbe trovare applicazione la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., alla sola condizione che lo stesso decreto di chiusura sia adottato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della modifica. Da ciò deriverebbe la tardività del ricorso di FRANCESCA PIERGIACOMI, in quanto depositato in data 15 aprile 2019, laddove il termine per la proposizione del ricorso medesimo dovrebbe ritenersi scaduto in data 13 marzo 2018. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n.

3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001; 36- bis e 119, R.D. 267/1921, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il meccanismo di sospensione feriale dei termini, la cui operatività risulta invece esclusa dall’art. 36-bis l. fall. anche in R.G. 3189/2021 - Pagina nr. 3 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3189/2021 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15968/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 relazione all’impugnazione del decreto di chiusura del fallimento ex art.119 l. fall.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale FRANCESCA PIERGIACOMI impugna la liquidazione delle spese lite operata dalla Corte d’Appello di Ancona, deducendo, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., dell’art. 2233 c.c. e del D.M. 55/2014. Lamenta la ricorrente il fatto che la Corte d’Appello -a fronte di un decreto monocratico che aveva liquidato a titolo di equa riparazione la somma di € 2.400,00, oltre accessori- abbia liquidato per le spese di lite la somma di € 500,00 per compensi, oltre spese ed accessori, e cioè in una misura inferiore anche al minimo desumibile dall’art. 4 e dalla Tabella n. 12 del D.M. 55/2014.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che in tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019 - Rv. 653385 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 2020 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13350 del 2022). Nella specie, il decreto di chiusura del fallimento -depositato in data 13 settembre 2017- deve ritenersi divenuto definitivo, non il 13 marzo 2018 (come sostenuto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA), ma tenuto anche conto -come si vedrà esaminando il secondo motivo di ricorso- R.G. 3189/2021 - Pagina nr. 4 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3189/2021 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15968/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 della sospensione dei termini processuali ex L. 742/1969- il giorno 13 ottobre 2018, con la conseguenza che il ricorso depositato da FRANCESCA PIERGIACOMI in data 15 aprile 2019 (tenuto conto del fatto che il 13 aprile 2019 era un sabato) deve ritenersi tempestivo.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Come già osservato da questa Corte anche recentemente con Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20334 del 2021 -le cui considerazioni vengono qui reiterate- costituisce orientamento del tutto consolidato quello secondo il quale poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della L. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della I. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (ex plurimis Cass.

Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Cass. Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Cass. Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto.

È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. R.G. 3189/2021 - Pagina nr. 5 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3189/2021 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15968/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 360-bis n. 1 c.p.c., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011).

Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell'orientamento consolidato. Nel caso in esame non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato circa l'applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 I. n. 89 del 2001 e pertanto, il motivo di ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

5. Fondato è, invece, il ricorso incidentale. Questa Corte ha già precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo -di cui alla legge n. 89 del 2001- vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (cfr. Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818 del 2018; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689;

Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352). Peraltro, è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il d.m. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2 , 17/01/2018, n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale R.G. 3189/2021 - Pagina nr. 6 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3189/2021 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15968/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10343 del 01/06/2020 - Rv. 657887 - 01), fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28113 del 10/12/2020 - Rv. 659827 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30286 del 15/12/2017 - Rv. 647179 - 01). La liquidazione disposta dalla Corte di Ancona in complessivi € 500,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi, in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n.55, tenuto conto del valore del procedimento (€ 2.400,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014.

6. Da tale constatazione deriva l’accoglimento del ricorso incidentale e, sussistendone le condizioni, la controversia può essere decisa nel merito. La rideterminazione della liquidazione operata dalla Corte d’Appello deve tuttavia avvenire tenendo conto della speciale semplicità dell’affare, applicando la riduzione massima di cui all’art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, per giungere alla determinazione della somma che la R.G. 3189/2021 - Pagina nr. 7 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 3189/2021 Numero sezionale 868/2022 Numero di raccolta generale 15968/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 ricorrente è tenuta a corrispondere a titolo di compensi al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nella misura di € 1.198,50 (€ 255,00 per la fase di studio, € 255,00 per la fase introduttiva, € 283,50 per la fase istruttoria, € 405,00 per la fase decisionale).

7. Dall’esito del giudizio discende la condanna del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. Respinge il ricorso; in accoglimento del ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina in € 1.198,50 la liquidazione delle competenze in favore di FRANCESCA PIERGIACOMI per il giudizio d'opposizione tenutosi innanzi al Collegio della Corte d'appello di Ancona; condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA alla rifusione in favore della ricorrente incidentale delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in € 600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente incidentale, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022. Il Presidente FELICE MANNA R.G. 3189/2021 - Pagina nr. 8 di 8 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S