Court dismisses Ministry's appeal, ruling the one-year statute of limitations applies to bankruptcy closure decrees filed after July 2009.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a lower court's rejection of a claim for equitable compensation regarding excessive bankruptcy proceedings duration. The Ministry argued that the six-month limitation period applicable to bankruptcy closure decrees adopted after July 2009 rendered the claim filed in September 2019 time-barred. The court rejected this, holding that the one-year limitation period under the previous Civil Code version governs such cases and that procedural suspensions extended the deadline, making the claim timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 L. 89/2001; Art. 327 c.p.c.: The one-year limitation period for equitable compensation claims in bankruptcy proceedings applies to closure decrees adopted after July 2009, overriding the six-month period for specific procedural acts.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5378/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – ricorrente – contro STEFANO VENTURA (C.F. VNTSFN74B14A462C), – intimato – avverso il decreto della Corte d’Appello di Ancona, n. 4709/2020, depositato in data 23 dicembre 2020. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5378/2021 Numero sezionale 862/2022 Numero di raccolta generale 15963/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA impugna il decreto con cui la Corte d’Appello di Ancona, ha respinto il ricorso ex art. 5-ter, L. 89/2001 proposto dal medesimo MINISTERO.
2. Poiché, infatti, STEFANO VENTURA aveva chiesto -con ricorso in data 9 settembre 2019- il riconoscimento dell’equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare aperta con sentenza in data 18 novembre 2005, e chiusa con decreto depositato in data 7 febbraio 2018, il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA aveva eccepito la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 4, L. 89/2001. Il MINISTERO opponente, infatti, aveva sostenuto l’applicabilità, al provvedimento di chiusura del fallimento, del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nella misura tuttavia di sei mesi derivante dalla modifica apportata dall'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, sostenendo che il regime transitorio di cui all’art. 58 della medesima legge -a mente del quale le disposizioni della legge modificative del codice di procedura civile “si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”- fosse da riferire all’apertura del sub-procedimento di chiusura del fallimento.
3. La tesi del MINISTERO è stata disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto -sulla scorta di pronunce di questa Corte- che alla fattispecie fosse da applicare il termine di un anno contemplato dal citato art. 327 c.p.c. nella versione precedente la già richiamata modifica.
4. Ha proposto ricorso dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. R.G. 5378/2021 - Pagina nr. 2 di 4 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5378/2021 Numero sezionale 862/2022 Numero di raccolta generale 15963/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 STEFANO VENTURA è restato intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col proprio ricorso, il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce come unico motivo, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, L. 89/2001; 58, L. 69/2009 e 327 c.p.c., riproponendo la tesi per cui, stante l’autonomia del sub- procedimento di chiusura del fallimento rispetto alla procedura concorsuale vera e propria, per la determinazione della data di definitività del decreto di chiusura dovrebbe trovare applicazione la nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., alla sola condizione che lo stesso sia adottato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della modifica. Da ciò deriverebbe la tardività del ricorso di STEFANO VENTURA, in quanto depositato in data 9 settembre 2019, laddove il termine per la proposizione del ricorso medesimo dovrebbe ritenersi scaduto in data 7 settembre 2018.
2. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che in tema di domanda di indennizzo ex l. n. 89 del 2001 per irragionevole durata della procedura fallimentare cui non siano applicabili le modifiche introdotte con d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, il termine semestrale di decadenza decorre dalla data di definitività del decreto di chiusura del fallimento da individuarsi, qualora il provvedimento non sia stato comunicato, in quello di un anno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8088 del 21/03/2019 - Rv. 653385 – 01;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020 del 2020 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13350 del 2022). R.G. 5378/2021 - Pagina nr. 3 di 4 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5378/2021 Numero sezionale 862/2022 Numero di raccolta generale 15963/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 Nella specie, il decreto di chiusura del fallimento -depositato in data 7 febbraio 2018- deve ritenersi divenuto definitivo, non il 7 settembre 2018 (come sostenuto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA), ma -tenuto anche conto della sospensione dei termini processuali ex L. 742/1969- il giorno 7 marzo 2019, con la conseguenza che il ricorso depositato da STEFANO VENTURA in data 9 settembre 2019 deve ritenersi -tenuto anche in questo caso conto della sospensione dei termini processuali ex L. 742/1969- rispettoso del termine semestrale di decadenza cui all’art. 4 L. 89/2001, e pertanto tempestivo.
3. Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato resistito.
4. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione. Il che rende inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un.28.5.2014, n. 11915). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022. Il Presidente FELICE MANNA R.G. 5378/2021 - Pagina nr. 4 di 4 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A