Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15569/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to prove omitted evidence was decisive under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15569/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the appellate court's decision confirming a default judgment. The appellant argued that the lower court failed to examine specific evidence regarding the delivery date of project designs, claiming this omission was decisive. The court ruled that the appellant did not sufficiently demonstrate that the omitted evidence would have altered the outcome, as the factual issue was already considered by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, n. 6; Art. 369, n. 4 c.p.c.: An appeal based on omitted evidence is inadmissible unless the appellant proves the evidence was decisive and its omission would have changed the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted evidence decisive fact default judgment appellate review civil procedure code burden of proof legal costs finanziamento di progetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, n. 6 c.p.c.
Art. 369, n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 8053, 7/4/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12229/2017 R.G. proposto da: NUTEK S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNO EMANUELE BRUNO, giusta delega in atti; – ricorrente – contro CONSORZIO CETMA, CENTRO PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Orvieto 1 presso lo studio dell'Avv. Maria Antonietta Ligori, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Greco, giusta delega in atti; – controricorrente – avverso la sentenza n. 181/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; 1 F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 12299/2017 Numero sezionale 414/2022 Numero di raccolta generale 15569/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 ritenuto che la vicenda, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - il Consorzio Cetma ottenne decreto ingiuntivo, per l’ammontare di € 229.400,00, nei confronti di Nutek s.r.l.; - l’ingiunta propose opposizione avanzando domanda riconvenzionale; - il Tribunale accolta l’opposizione, risolse il contratto intercorso tra le parti per inadempimento della Cetma e condannò quest’ultima a restituire la somma di € 46.600,00 a titolo di penale; - la Corte d’appello di Lecce, accolta l’impugnazione della Nutek, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo; - il diverso opinare del Giudice d’appello consiglia di riprenderne in sintesi il percorso motivazionale di quest’ultimo:

a) le parti avevano stipulato un contratto in base al quale al Consorzio era stata affidata dalla Nutek la progettazione e prototipizzazione di un impianto di recupero e riciclaggio di polveri termoindurenti di risulta di verniciatura, dietro corrispettivo di € 230.000,00, oltre IVA e poiché, le due fatture emesse non erano state saldate, il Consorzio aveva chiesto e ottenuto l’ingiunzione;

b) secondo l’opponente la controparte non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni, poiché alla data del 30/8/2007 non aveva consegnato progettazione e prototipizzazione alcuna, con la conseguenza che la Nutek aveva perso il finanziamento pubblico richiesto;

c) la Cetma aveva contestato in toto l’avversa ricostruzione (il termine non era essenziale ed era stato rinviato di comune accordo al 30/11/2007, nel mentre i lavori erano stati consegnati il 29/11/2007; non corrispondeva al vero che il progetto non fosse risultato idoneo); 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 12299/2017 Numero sezionale 414/2022 Numero di raccolta generale 15569/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 c) l’opponente, spiega la Corte d’appello, con l’atto di citazione <<non ha contestato alla Cetma di non aver consegnato il lavoro ma di non averlo consegnato nel termine e di non averne comunque avuta la necessaria validazione per ottenere il finanziamento>> e, pertanto, il tema decidendi della validazione era nuovo e perciò inammissibile; il termine aveva natura non essenziale e risultava essere stato di comune accordo prorogato e, indi rispettato, tenuto conto delle emergenze istruttorie; inoltre, esso termine non aveva assunto valenza essenziale al fine di ottenere il finanziamento, che, per vero, sulla base degli stessi documenti prodotti dalla Nutek, risultava essere stato approvato e revocato a seguito di morosità della beneficiaria; - Nutek s.r.l. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi e l’intimata resiste con controricorso.

Osserva 1. Con i primi due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale, non avendo considerato che l’appellante aveva chiesto <<la sola conferma del decreto ingiuntivo (…), senza prima richiedere la riforma della sentenza del Tribunale>>, aveva disatteso il principio della domanda e della devoluzione, con conseguente nullità della statuizione di secondo grado. 1.1. Il complesso censuratorio è palesemente destituito di giuridico fondamento: a parte che l’appellante, come riportato dalla stessa in controricorso, aveva espressamente concluso chiedendo la integrale riforma della sentenza del Tribunale, non è dubbio che la conferma del decreto ingiuntivo implichi, per forza di cose, la riforma della sentenza di primo grado, che lo aveva revocato.

2. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia <<omessa produzione di documenti per provare adempimento - omessa valutazione prova testi - ai sensi dell’art. 360 co. I, N. 5)>>. 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 12299/2017 Numero sezionale 414/2022 Numero di raccolta generale 15569/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 La ricorrente critica la decisione sotto molteplici, e peraltro, eterogenei profili: le fatture non avrebbero potuto essere poste a fondamento del decreto ingiuntivo; il Consorzio non aveva depositato entro il termine perentorio del 31/8/2007 alcun progetto; non aveva depositato in giudizio l’allegato al contratto, avente rilievo fondamentale; era mancata la prova dell’adempimento; l’indicazione nel decreto ministeriale, che stabiliva le condizioni di accesso al finanziamento, era da intendersi dovuto a refuso del termine di 24 mesi dalla data del presente decreto (20/3/2006) e quindi, l’ultimo termine ultimo per accedere ad esso non avrebbe potuto considerarsi il 20/3/2006, bensì il 30/8/2007. 2.1.

Il motivo è inammissibile poiché diretto, all’evidenza, al riesame della motivazione e del vaglio istruttorio, peraltro in difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in 4 F i r m a t o D a :

D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 12299/2017 Numero sezionale 414/2022 Numero di raccolta generale 15569/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

Inoltre, è appena il caso di soggiungere che la critica in ordine ai presupposti probatori per l’emissione del decreto ingiuntivo, una volta provato il diritto nel contraddittorio delle parti, è oramai priva di rilievo.

3. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o