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Ordinanza — n. 15567/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming misrepresentation of evidence regarding inheritance of funds. The court rejects the claim as an inadmissible ground for cassation. The appeal is dismissed because the alleged misrepresentation concerns factual evaluation, not evidence. The court holds that challenging the lower court's assessment of facts is not a valid ground for cassation. The appeal is dismissed because the alleged misrepresentation concerns factual evaluation, not evidence. The court holds that challenging the lower court's assessment of facts is not a valid ground for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15567/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Onelio Casari's appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment regarding the inheritance of funds. Casari argued that the lower court misinterpreted evidence to deny his claim that money given to his deceased brother was a null donation. The court ruled that this argument constitutes a challenge to the factual evaluation of the evidence, which is reserved for the trial court. Consequently, the appeal was rejected because such a ground is inadmissible in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 395, para. 1, lett. b, cod. proc. civ.; Art. 396, cod. proc. civ.: A claim of misrepresentation of facts is inadmissible in cassation proceedings as it requires a re-evaluation of the evidence complex, a function reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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misrepresentation of facts cassation inadmissibility evaluation of evidence inheritance dispute nullity of donation responsabilità degli eredi accertamento della qualità di erede successione del defunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 395, para. 1, lett. b, cod. proc. civ.
12362/2006, secondo cui “la denuncia di Data pubblicazione 16/05/2022 travisamento del fatto - che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod.
Art. 396, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R.
art. 1429 c.c
art. 395 cod. proc. civ
12362/2006, secondo cui “la denuncia di Data pubblicazione 16/05/2022 travisamento del fatto - che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 12362/2006
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10262/2017 R.G. proposto da: ONELIO CASARI, rappresentato e difeso dagli avv. MARILENA e ROBERTO PODDI per procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, via Gregorio VII n. 269, presso lo studio dell’Avv. Flaminia Rueca; -ricorrente- contro LUISA CASARI, MARIA CASARI, NATALIA CASARI, FRANCA CASARI, FRANCESCA CASARI, BRUNO SCANAVINI, NINA SCANAVINI e NIDIA SCANAVINI; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 349/2017, depositata il 9/2/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/2/2022 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA.

F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10262/2017 Numero sezionale 400/2022 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 15567/2022Data pubblicazione 16/05/2022 1.

Onelio Casari, nella qualità di erede testamentario della sorella Velia Casari, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ferrara, Luisa, Maria, Natalia, Franca e Francesca Casari, e Bruno, Nina e Nidia Scaravini (quali eredi legittimi di Enzo Casari), chiedendo la restituzione delle somme (provenienti dallo svincolo di titoli di deposito al portatore detenuti da Velia e successivamente transitate su un conto corrente cointestato tra quest’ultima e il fratello Enzo), che la de cuius aveva integralmente versato ai convenuti, sull’erroneo presupposto (indotto dalle pressanti sollecitazioni dei convenuti medesimi) che fossero di esclusiva pertinenza del fratello Enzo premorto.

Deduceva che tali elargizioni non potessero qualificarsi donazioni, per mancanza dell’animus donandi, e che in ogni caso, quali donazioni, sarebbero state nulle per mancanza di forma. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi “annullabili e/o nulle le attribuzioni di denaro di cui in premessa”. Il Tribunale di Ferrara rigettò la domanda, ritenendo che le somme provenienti dai titoli al portatore pertenessero al patrimonio esclusivo di Enzo Casari, come pure aveva mostrato di riconoscere Velia, nel devolverle senza riserva alcuna in favore di tutti i suoi eredi.

Affermò, in particolare, il primo giudice: “sebbene sia pacifico che Casari Velia aveva il possesso materiale dei titoli al portatore di cui si discute al momento in cui, dopo la morte del fratello Enzo, li ha esibiti alla banca ottenendone l’accredito sul conto corrente 10232V, è anche vero che vi sono plurime evidenze probatorie emerse in istruttoria che inducono a ritenere che la provenienza e la titolarità delle somme e dei titoli al portatore in questione siano ascrivibili solo al sig. Casari Enzo, come appunto sostenuto dai convenuti”.

Proponeva appello Onelio Casari, affermando che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che le somme in discorso F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10262/2017 Numero sezionale 400/2022 facessero parte del patrimonio di Enzo, dal momento che i relativi Numero di raccolta generale 15567/2022Data pubblicazione 16/05/2022 certificati al portatore erano nella disponibilità esclusiva di Velia al momento dell’incasso.

Secondo l’appellante, a fronte della comprovata disponibilità materiale, da parte di Velia Casari, dei titoli al portatore, ogni indagine sulla provenienza del denaro era preclusa, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 1992 e 1836 c.c. La Corte d'appello di Bologna rigettò l’appello, ritenendo che non fossero stati provati i presupposti della fattispecie dell’errore essenziale ex art. 1429 c.c.; che non fosse configurabile una donazione, per carenza dell’animus donandi; che la materiale disponibilità dei libretti al portatore non precludesse l’accertamento della spettanza delle relative somme ad altro soggetto (come, nella specie, era avvenuto a seguito delle prove testimoniali espletate in primo grado).

Ha proposto ricorso per cassazione Onelio Casari, mentre i soggetti vittoriosi nel processo di merito sono rimasti intimati. Il Casari ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1428, 1429 e 1431 c.c., sostenendo che la Corte d’appello di Bologna abbia errato a ricondurre a tali norme la fattispecie, dal momento che “la causa dei pagamenti de quibus è nell’errore della signora Casari Velia di aver creduto - contrariamente al vero - che il denaro giacente sul c/c 10232V fosse del fratello Enzo, onde è incorsa in un indebito oggettivo (art.2033 c.c.) in cui l’errore del solvens è del tutto irrilevante per cui le dette attribuzioni erano prive di causa e non costituivano donazioni” (pag. 7 del ricorso per cassazione).

Il motivo è infondato, siccome inidoneo a intercettare l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sul positivo accertamento della provenienza dal patrimonio di Enzo Casari delle somme oggetto dei titoli in possesso di Velia, successivamente F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10262/2017 Numero sezionale 400/2022 versate sul conto corrente cointestato ai due fratelli. Lo stesso Numero di raccolta generale 15567/2022Data pubblicazione 16/05/2022 ricorrente, peraltro, pur menzionando (nelle conclusioni dell’atto di citazione in primo grado) l’annullamento dei pagamenti, non aveva propriamente dedotto, quale titolo della pretesa azionata in giudizio, l’errore di cui agli artt. 1427 ss. c.c., limitandosi ad evocarlo in funzione descrittiva della mancanza di causa del trasferimento di denaro.

La sussistenza della prova dell’effettiva appartenenza ad Enzo dei fondi, ritenuta dalla Corte d’Appello di Bologna, elide in radice, d’altra parte, ogni rilevanza all’eventuale errore nel quale possa essere caduta la sorella.

3. Il secondo motivo è articolato in due censure: la prima, relativa alla violazione o falsa applicazione degli artt. 1992 e 2003 c.c.; la seconda, per “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione”, al travisamento del contenuto delle prove testimoniali, dal quale sarebbe derivata la conclusione dell’appartenenza al solo Enzo Casari delle somme giacenti sui titoli bancari cointestati con la sorella Velia. A dire del ricorrente, il possesso, in capo a Velia, dei relativi titoli al portatore onerava gli eredi di Enzo “di fornire la prova dell’esistenza di un titolo alla restituzione della somma indicata nel libretto, o l’inesistenza o nullità del rapporto causale a giustificazione della traditio, avvenuta per titolo tale da non legittimare la signora Casari Velia alla riscossione o la mala fede della stessa nella detenzione del certificato in questione” (pag. 16 del ricorso).

Il motivo è infondato. Invero, il giudice di secondo grado non ha escluso l’effetto giuridico tipico dei titoli al portatore - vale a dire la presunzione di titolarità del diritto incorporato dal titolo in capo a colui che ne abbia il possesso materiale - ma, in accordo con i principi dettati dalla giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente (Cass., n. 19329/2013; Cass., n. 18435/2003; Cass., n. 10694/2001), ha valutato che tale presunzione fosse stata, in concreto, superata dalle prove raccolte F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10262/2017 Numero sezionale 400/2022 al processo di primo grado (non solo le prove testimoniali, ma Numero di raccolta generale 15567/2022Data pubblicazione 16/05/2022 anche la c.t.u. contabile), nel senso dell’assenza di una iusta causa traditionis, in favore di Velia, di giacenze facenti capo al patrimonio del fratello Enzo.

Ciò senza considerare che le somme in discorso, prima della distribuzione tra gli odierni intimati, erano transitate su un conto corrente cointestato tra Velia ed Enzo, circostanza questa idonea ad attivare, di per sé, la presunzione di paritaria contitolarità delle stesse (che il ricorrente sarebbe stato chiamato, a sua volta, a superare: v. Cass., n. 29324/2021). Per quel che riguarda il dedotto travisamento della prova, il relativo vizio implica “una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia” (Cass., n. 1163/2020; si veda anche Cass., n. 3796/2020).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente non indica specificamente (né riproduce in seno al ricorso) gli atti processuali dai quali sarebbe dato evincere il contrasto con le emergenze della prova testimoniale (neanch’essa riprodotta testualmente nel ricorso, al quale è semplicemente stato allegato il relativo verbale), sicché il motivo si riduce a una (inammissibile) censura della valutazione del compendio probatorio effettuata dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 13 del ricorso, ove si afferma che “è evidente che la Corte territoriale è incorsa nel travisamento di una prova decisiva ai fini della pronunzia, che implica la constatazione dell’esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente risultanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice ha tratto, utilizzando in sentenza e rappresentando in motivazione una informazione probatoria rilevante non esistente nel processo”).

Si ritorna, in tal modo, al travisamento (non già, propriamente, della prova, bensì) del fatto, suscettibile di fondare F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10262/2017 in rimedio della revocazione ma non il ricorso per cassazione (si Numero sezionale 400/2022Numero di raccolta generale 15567/2022 veda Cass., n. 12362/2006, secondo cui “la denuncia di Data pubblicazione 16/05/2022 travisamento del fatto - che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione - è incompatibile con il giudizio di legittimità perché implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità.

Diversa è l'ipotesi di travisamento della prova che implica, non una valutazione, ma una constatazione o accertamento che quella informazione probatoria utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”).

4. Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso dev’essere, dunque, rigettato, senza alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, essendo rimasti intimati gli eredi di Enzo Casari. Sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’articolo 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2022. Il Presidente ROSA MARIA DI VIRGILIO F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D '