Cassation court allows appeal against summary procedure dismissal, upholding judge's discretionary assessment of evidence under Art. 116 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the incidental appeal regarding the summary procedure's admissibility but allowed the main appeal against the appellate court's decision. The appellants argued the summary procedure was improper and the judge misapplied evidence rules, while the lower court relied on the architect's and builder's consent to proceed. The Supreme Court held that the judge's evaluation of evidence falls under the prudent discretion protected by Article 116 of the Code of Civil Procedure, making the main appeal admissible while rejecting the incidental one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The appellate court's review of evidence evaluation is limited to checking for arbitrary disregard of legal rules or manifestly erroneous application of the prudent discretion permitted by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2337-2017 proposto da: LIUZZO GIAN MASSIMO, MANCUSO GIANFRANCO, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana 15, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Ventimiglia, rappresentati e difesi dall'avvocato Sinibaldo Tino; - ricorrenti princ. e controric.incidentali- contro GALLI GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Di Monte Fiore 22, presso lo studio dell'avvocato Stefano Gattamelata, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Luigi Decio; -controric. e ric. incidentale - nonchè contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA , elettivamente domiciliata in Roma, V.Della Croce 44, presso lo studio dell'avvocato Ernesto Grandinetti, che la rappresenta e difende;
F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 - controricorrente Numero sezionale 2791/2021Numero di raccolta generale 15558/2022- avverso la sentenza n. 2539/2016 della Corte d'appello di Milano, Data pubblicazione 16/05/2022 depositata il 21/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che: -con ricorso per accertamento tecnico preventivo del gennaio 2009 Gian Massimo Liuzzo, Gianfranco Mancuso e Sara Angelini, nella qualità di proprietari ciascuno di un appartamento posto nel complesso edilizio sito a Peschiera Borromeo e realizzato dalla Vi.La Costruzioni Edili s.r.l. su progetto e con direzione lavori dell’arch.
Guglielmo Galli, avevano chiesto la nomina di ctu al fine di accertare lo stato dei luoghi ed i vizi asseritamente presenti nonché la causa di essi ed il risarcimento dei danni loro rispettivamente spettante; -all’esito del deposito della ctu ed attesa la manifestata disponibilità della società Vi.La Costruzioni e dell’arch. Galli a porre in essere gli interventi edilizi e risarcitori individuati dal ctu, i ricorrenti in atp introducevano, con rito sommario, il giudizio per ottenere la condanna di Vi.La e dell’arch. Galli al pagamento delle somme necessarie all’eliminazione dei vizi emendabili riscontrati nonché al risarcimento dei danni in relazione ai vizi non emendabili; -nel giudizio si costituiva Vi.La Costruzioni che contestava la sussistenza dei presupposti per il rito sommario nonché la propria legittimazione deducendo che la committente era La Nuova S. Ambrogio s.c.a.r.l., proprietaria dell’area sulla quale era stato realizzato il complesso edilizio; -si costituiva anche l’arch.
Galli che deduceva che il complesso edilizio era stato realizzato dalla cooperativa Nuova S. Ambrogio s.c.a.r.l. fra i mesi di marzo 2005 e luglio 2007 e che i lavori erano stati affidati in appalto alla Vi.La Costruzioni ed a lui per quanto riguardante l’incarico dell’attività di progettazione e di direzione F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 lavori (unitamente all’ing. Cattaneo incaricato di svolgeNumero di raccolta generale 15558/2022re alcune Data pubblicazione 16/05/2022 specifiche progettazioni); -il medesimo convenuto allegava che l’assemblea dei soci della cooperativa aveva nel corso di un’assemblea deliberato delle varianti esecutive rispetto al progetto concordato con esonero di ogni responsabilità in capo alla cooperativa ed al direttore dei lavori Galli; -aggiungeva sempre l’arch.
Galli che Liuzzo aveva apportato autonomamente consistenti modifiche alle sue unità residenziali per le quali era stato concordato un compenso che, tuttavia, non gli era stato versato e per il quale formulava domanda riconvenzionale; -ancora, egli rilevava che dai verbali di consegna degli appartamenti emergeva che i ricorrenti si erano dichiarati soddisfatti salvo piccole imperfezioni e che egli non aveva ricevuto alcuna denuncia di vizi attribuibili alla sua responsabilità con particolare riguardo al preteso non corretto isolamento acustico delle unità abitative; -l’arch.
Galli chiedeva comunque l’autorizzazione alla chiamata in causa di Groupama Assicurazioni s.p.a. in virtù della polizza assicurativa per la responsabilità civile con la stessa stipulata; -quest’ultima si costituiva confermando la sussistenza della polizza ma invocava, in subordine, le limitazioni della garanzia assicurativa in vigore; -l’adito tribunale di Milano, disposta l’acquisizione del fascicolo processuale dell’atp, decideva la causa con la sentenza n. 8555/2013 con cui condannava la sola Vi.La Costruzioni al pagamento delle somme rispettivamente liquidate a favore di ciascuno dei tre ricorrenti, rigettando la domanda dagli stessi svolta nei confronti dell’arch.
Galli, così come la riconvenzionale di quest’ultimo; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 -avverso detta pronuncia proponevano gravame i tre ricorrenti ed Numero di raccolta generale 15558/2022Data pubblicazione 16/05/2022 appello incidentale l’arch.
Galli in relazione alla domanda riconvenzionale respinta; -gli appellanti odierni ricorrenti impugnavano il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’arch. Galli, contestando la statuizione del primo giudice sotto diversi profili; -per quanto ancora rileva, gli appellanti deducevano, in particolare, l’erroneità della sentenza di prime cure là dove aveva ritenuto pacifico con riferimento ai vizi da mancato od inadeguato isolamento acustico che essi fossero di immediata e facile percezione da parte degli attori sin dalla presa di possesso degli immobili; -gli appellanti censuravano, altresì, la sentenza nella parte in cui aveva affermato che la responsabilità dell’arch.
Galli andava indagata solo in relazione all’art. 1669 cod. civ., trascurando che per consolidata giurisprudenza la previsione dell’art. 1669 cod. civ. non faceva venir meno l’applicabilità dell’art. 2043 cod. civ.; - gli appellanti impugnavano l’assunto del primo giudice secondo il quale tra gli appellanti e l’arch. Galli non era intercorso alcun rapporto di natura contrattuale con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 1667 cod. civ. nonostante agli atti risultasse l’accordo sottoscritto dal Liuzzo con la Vi.La Costruzioni e l’arch.
Galli; -la corte d’appello ha respinto sia l’appello principale che quello incidentale; -con riguardo al primo ricorso la corte di merito ha confermato l’inapplicabilità dell’art. 1667 cod. civ. sull’assunto che tra gli appellanti e l’appellato non era intercorso alcun rapporto di natura contrattuale; -la corte milanese ha poi argomentato la non invocabilità nel caso concreto della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., pur astrattamente configurabile, in quanto essa non era stata F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 ritualmente allegata nell’atto di citazione ma solo tardivamente Numero di raccolta generale 15558/2022Data pubblicazione 16/05/2022 nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.1, cod. civ.; -la corte territoriale ha escluso nel caso concreto la responsabilità del progettista e direttore lavori per il fatto dannoso cagionato al terzo dall’esecuzione degli stessi in forza della tempestiva eccezione prescrizione e decadenza da questi svolta (diversamente dalla Vi.La) e dalla mancata prova che i vizi siano stati denunciati entro l’anno dalla scoperta, in quanto la denuncia dei vizi nei confronti personali del professionista era avvenuta solamente alla data del gennaio 2009, ovvero dalla notifica del ricorso per atp mentre le unità immobiliari di proprietà degli attori risultavano essere state consegnate nel marzo 2007; -peraltro la corte territoriale ha ritenuto che la natura dei vizi derivati dal mancato ed inadeguato isolamento acustico di appartamenti realizzati nei pressi dell’aeroporto di Milano Linate, così come quelli riferiti agli appartamenti degli appellanti ed interessanti i bagni, i termosifoni, la porta basculante del box , lo smottamento dei muri perimetrali e le crepe, costituiscono vizi di immediata e facile percezione rispetto ai quali non è ipotizzabile che essi per quasi due anni siano stati percepiti dai proprietari degli immobili come di scarsa importanza e semplici sospetti; - la corte territoriale ha, infine, respinto l’appello incidentale dell’arch.
Galli per mancato assolvimento della prova circa il credito per l’attività professionale asseritamente svolta su incarico di Liuzzo; -la cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 21/6/2016 è chiesta da Liuzzo e Mancuso con ricorso notificato il 12/1/2017 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’arch. Galli con controricorso e ricorso incidentale condizionato nonché ricorso incidentale, pure illustrato da memoria e al quale, a loro volta, resistono Liuzzo e Mancuso con controricorso; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 -resiste al ricorso principale anche Groupama Assicurazioni s.p.a. Numero di raccolta generale 15558/2022Data pubblicazione 16/05/2022 con controricorso illustrato da memoria; considerato che: -con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti deducono la falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che i vizi denunciati ed accertati nella loro rilevanza ed essenza solo a seguito della ctu, fossero di immediata e facile percezione da parte degli appellanti sin dalla presa di possesso degli appartamenti, con la conseguenza di averli ritenuti decaduti dai diritti risarcitori nei confronti del progettista e del direttore dei lavori arch.
Galli; -lamentano i ricorrenti che la giurisprudenza si è espressa in termini differenti, soprattutto in relazione alla difettosa insonorizzazione acustica ed alla complessità dei rilievi tecnici necessari all’accertamento del rispetto degli obblighi connessi al DPCM 5 dicembre 1997, cosicché non può essere legittimamente ritenuta di immediata e facile percezione; -il motivo è fondato; -la Corte ha da tempo affermato che in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (cfr.
Cass. 1463/2008; id. 3040/2015; id. 10048/2018); -ebbene nel caso di specie la tipologia di vizi lamentati , fra cui l’inidonea insonorizzazione acustica degli immobili, sia verso l’interno che verso l’esterno, le crepe e lo smottamento non F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 potevano essere assimilati, quanto alla loro natura, causa e Numero di raccolta generale 15558/2022Data pubblicazione 16/05/2022 consistenza, a vizi di facile ed immediata percezione, attesa la oggettiva necessità dell’accertamento tecnico al fine di comprenderne la effettiva entità e gravità, percui la corte territoriale è incorsa nel prospettato vizio di falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ.; -con il secondo motivo i ricorrenti impugnano la sentenza d’appello per erronea e falsa applicazione dell’art. 113, comma 1, cod, proc. civ. per aver ritenuto che la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod.civ. dovesse essere espressamente fatta valere dagli appellanti nonostante i fatti acquisiti al processo la rendessero accertabile dal giudice in applicazione del principio iura novit curia; -lamentano i ricorrenti che diversamente ed in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, la corte territoriale, avendo a disposizione tutti gli elementi necessari, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti a prescindere dalla qualificazione giuridica e dalla norma da essi invocata; -con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 183, comma 6, n.1 cod. proc. civ. (e conseguente violazione dell’art. 2043 cod. civ.) per avere qualificata come tardiva la deduzione e formale invocazione nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 cod. proc. civ. della responsabilità solidale dei convenuti ex art. 2043 cod. civ. ; -il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché sono strettamente connessi; -le censure meritano accoglimento; -le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la Numero di raccolta generale 15558/2022Data pubblicazione 16/05/2022 compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali; ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo ( Cass.
Sez. Un. 12310/2015); -in applicazione di detto principio è stato affermato che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta Cass. 22404/2018; -ciò posto nel caso di specie la domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. era ammissibile perché l'azione ex art. 1669 cod. civ. si pone in rapporto di specialità rispetto a quella generale ex art. 2043 coc. civ., risultando questa esperibile quando in concreto la prima non lo sia, perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera e fatti salvi i rispettivi oneri probatori dei fatti costitutivi (cfr.
Cass. 8520/2006); -inoltre la domanda era ammissibile anche dal punto di vista processuale attesa la stretta connessione fra gli elementi costitutivi delle due domande e la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che la sua proposizione comporti alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero allungamento dei tempi processuali; -passando all’esame del ricorso incidentale dell’arch. Galli, con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, si contesta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., l’insufficiente e contraddittoria F i r m a t o D a :
D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 motivazione in relazione al fatto controverso e decisivo là dove il Numero di raccolta generale 15558/2022Data pubblicazione 16/05/2022 giudice d’appello ha ritenuto provato che l’atp abbia accertato l’inadeguato isolamento acustico; -assume il ricorrente incidentale che l’accertamento era stato eseguito sull’appartamento del sig.
Candia che non è parte del presente giudizio, con la conseguenza che non vi era stato un accertamento valido nei confronti degli appellanti, avendo il ctu utilizzato dati relative alla prova acustica svolta nell’appartamento del Candia; -il ricorrente incidentale ribadisce la censura della statuizione di pag. 9 della sentenza d’appello per avere ritenuto che “I vizi relativi agli smottamenti verificatisi intorno ai muri perimetrali , alle infiltrazioni di acqua piovana nel box e alla mancata impermeabilizzazione del massetto del giardino” riguardanti l’unità immobiliare del Liuzzo sarebbero da ricomprendere nell’ambito dei gravi vizi di cui all’art. 1669 cod. proc. civ.”; -la censura è inammissibile posto che la sentenza d’appello dà atto del solo appello incidentale sulla domanda di pagamento formulata sin dall’atto di costituzione, sicché la censura difetta di specificità non avendo il ricorrente incidentale localizzato negli atti la deduzione svolta, per la prima volta, in questa sede di legittimità (cfr.
Cass. 1435/2013;id.27568/2017); -con altro motivo di ricorso incidentale, questo non condizionato, il ricorrente Galli censura la sentenza della corte milanese, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e n.5 c od. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’erronea ricostruzione e valutazione, travisamento della documentazione prodotta per avere ingiustamente rigettato l’appello incidentale nei confronti del Liuzzo, ritenendo non provato il contratto, né rileverebbe in tal senso la documentazione prodotta;
F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 -la censura è inammissibile; Numero di raccolta generale 15558/2022Data pubblicazione 16/05/2022 -è stato anche da ultimo chiaramente affermato che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; -con riguardo alla doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (; cfr.
Cass. Sez. Un. 20867/2020); -nel caso di specie la censura mira ad una inammissibile rivalutazione della decisione di merito, al di fuori del consentito controllo del giudice di legittimità sulla motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014); F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 2337/2017 Numero sezionale 2791/2021 -in conclusione è accolto il ricorso principale, respinto quello Numero di raccolta generale 15558/2022Data pubblicazione 16/05/2022 incidentale - condizionato e non - con cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto e rinvio alla corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 21 dicembre 2021. La Presidente Rosa Maria Di Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .