Italian court dismisses appeal against contract enforcement, upholding evidence of course completion and payments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maria Paola Demuru's appeal against the Second Instance Court's judgment enforcing a contract for a Spanish degree conversion. Demuru argued she failed to timely disavow the contract, while the company presented witness testimony confirming her registration, exam participation, and partial payments. The court found no violation of the burden of proof or lack of reasoning, ruling that the evidence sufficiently established the company's claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 2712 c.c.; Art. 2719 c.c.: The court upheld the enforcement of a contract where the plaintiff provided witness testimony confirming the defendant's registration, exam participation, and payments, rejecting the claim that the defendant failed to timely disavow the agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 16544/2017 R.G. proposto da DEMURU MARIA PAOLA (c.f. DMRMPL71S57A192P), rappresentata e difesa dall’ Avv. Guido M. Bernieri, del Foro di Massa, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Ionio n. 143, presso lo studio dell’Avv. Simona Fioravanti - ricorrente – Contro IURIS CONSULT S.R.L. (c.f./p. iva 01198450452) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Stefano Fialdini, rappresentata e difesa dall’ Avv. Nicola Baruffi, del Foro di Massa, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Gomenizza n. 3, presso lo studio dell’Avv.
Alessandro Tetti - resistente – Avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 1176/2016, pubblicata il 21/12/2016 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16544/2017 Numero sezionale 495/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ 8 marzo Numero di raccolta generale 15318/2022Data pubblicazione 13/05/2022 2022 dal Consigliere Rossana Giannaccari.
FATTI DI CAUSA Con sentenza del 21.12.2016, il Tribunale di Massa accolse l’appello della Iuris Consult s.r.l. avverso la sentenza del Giudice di Pace e, per l’effetto condannò Maria Paola Demuru al pagamento delle somme dovute sulla base di un contratto con il quale la Iuris Consult s.r.l. si era obbligata all’omologazione del titolo di laura magistrale al corrispondente titolo di istruzione spagnolo, a fronte del versamento dell’importo di € 7.200,00. Secondo il Tribunale, la Demuru, contumace in primo grado, non aveva tempestivamente disconosciuto la documentazione prodotta da parte attrice con l’atto di costituzione in appello ma nel corso del giudizio di secondo grado; in sede di costituzione, la Demuro aveva solamente contestato la conformità della copia all’originale, nonostante il contratto fosse stato prodotto in originale.
I testimoni escussi avevano dato atto della registrazione della Demuru sul sito della società e dell’attivazione della piattaforma didattica, dello svolgimento degli esami nonché dei pagamenti parziali. Secondo il giudice d’appello, la Iuris Consult s.r.l aveva dato prova del contratto e dell’attività svolta in esecuzione di esso. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso Demuru Maria Paola sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la Iuris Consult s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2712 c.c. e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di F i r m a t o D a :
N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16544/2017 merito erroneamente ritenuto che il contratto fosse stato prodotto Numero sezionale 495/2022Numero di raccolta generale 15318/2022 in originale mentre risulterebbe dall’atto di citazione che eraData pubblicazione 13/05/2022 stata prodotta una “copia contratto”; che si trattasse di una copia, secondo la ricorrente poteva desumersi dall’esame del documento palesemente costituito da una fotocopia.
Contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale, quindi, il contratto non sarebbe mai stato prodotto in originale ma in copia, sicché il disconoscimento sarebbe avvenuto tempestivamente con la comparsa di costituzione in appello. Inoltre, la sentenza sarebbe contraria al principio di diritto secondo cui non sarebbe consentito il disconoscimento di un documento prodotto in fotocopia. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., degli artt. 115 c.p.c. e 132, n.4 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Va ricordato che nel giudizio di primo grado la Demuru era rimasta contumace, sicché era suo onere disconoscere la scrittura privata a sua firma, sia nell’ipotesi in cui il documento fosse stato offerto in comunicazione con la notificazione dell'atto di citazione, che nell'ipotesi in cui alla relativa produzione si fosse proceduto successivamente. Infatti, la Corte Costituzionale con sentenza n. 250 del 1986 (in relazione ai procedimenti innanzi al Pretore ed al Conciliatore) e con sentenza n. 317 del 1989 (in relazione ai procedimenti innanzi al Tribunale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede la notificazione del verbale in cui si dà atto della produzione in giudizio della scrittura privata al convenuto contumace.
Orbene, come affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza del 29.1.2007, n.1820, laddove dell'avvenuta produzione risulti F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16544/2017 Numero sezionale 495/2022 notificato il relativo verbale al contumace, il documento, ai sensi Numero di raccolta generale 15318/2022Data pubblicazione 13/05/2022 dell'art. 293 c.p.c., resta a buon diritto acquisito al processo, con l'effetto che l'eventuale originaria irritualità della sua produzione è da ritenersi superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento della parte interessata che ne ha avuto contezza, sicché del documento medesimo il giudice deve indubbiamente tener conto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la produzione dell’originale del contratto nel corso del giudizio di primo grado attraverso la sua allegazione con l’atto di citazione. Ne consegue che era onere della ricorrente, contumace in primo grado e costituita in appello, disconoscere la firma apposta in calce al contratto mentre - secondo quanto affermato dal Tribunale - tale disconoscimento non è avvenuto, né è stato disconosciuto il contratto prodotto già in originale dal primo grado. Poiché la ricorrente non deduce di avere disconosciuto la sottoscrizione e il contenuto del contratto, ovvero di avere sollevato una questione di falsità del documento (cfr.
Cass.32219/2018), il contratto è stato legittimamente acquisito al processo. Il Tribunale ha, peraltro, fondato la decisione sull’esito della prova orale, avendo i testimoni dichiarato che la Demuru si era registrata sul sito della società con conseguente attivazione della piattaforma didattica, aveva svolto gli esami ed aveva effettuato pagamenti parziali. La motivazione della sentenza impugnata consente di cogliere l’iter logico seguito dal giudice nella decisione, ragione per la quale non è ravvisabile né un vizio di assenza o apparenza della motivazione (Cass.
Civ. Sez. Unite n.8054/2014), né la violazione dell’onere probatorio, che è stato correttamente posto a carico del creditore F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16544/2017 Numero sezionale 495/2022 Iuris Consult, che aveva agito per ottenere il pagamento della Numero di raccolta generale 15318/2022Data pubblicazione 13/05/2022 prestazione.
Il ricorso si risolve in un’inammissibile sollecitazione al giudice di legittimità di rivalutazione del compendio probatorio e va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 8 marzo 2022. Il Presidente Felice Manna F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 16544/2017 Numero sezionale 495/2022 Numero di raccolta generale 15318/2022Data pubblicazione 13/05/2022 F i r m a t o D a :
N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5