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Ordinanza — n. 14978/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding suspension of legal terms for reasonable delay compensation claims. The court rejects arguments that procedural reforms negate the application of the 1969 law. The decision upholds the suspension of legal terms for filing compensation claims. The court rejects arguments that procedural reforms negate the application of the 1969 law. The decision upholds the suspension of legal terms for filing compensation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14978/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry of Justice's appeal inadmissible, upholding the lower court's calculation of reasonable delay compensation. The appellant argued that recent legislative changes and procedural simplifications removed the need for suspending legal terms during the holiday period. The court rejected these claims, citing consistent precedent that the 1969 law applies to all procedural stages, including the filing of compensation requests, regardless of alternative dispute resolution options or term reductions.

Regesto Legislator

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Art. 1 L. 742/1969; Art. 4 L. 89/2001: The suspension of legal terms during the holiday period applies to the six-month deadline for filing compensation claims for unreasonable trial duration, as the lawsuit represents the sole remedy for the right holder.

Parole chiave

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reasonable delay compensation holiday period suspension legal term calculation procedural simplification Cassation inadmissibility ritardo del ministero pubblico termini di ricorso durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 L. 742/1969
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo inoltre soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
Art. 4 L. 89/2001
Il secondo motivo denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, assumendo che sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento ex L.
Art. 327 c.p.c.
89/2001, nella parte in cui si ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare.
Artt. 358 e 387 c.p.c.
Art. 13 d.P.R. 115/2002
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo inoltre soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
art. 327 c.p
89/2001, nella parte in cui si ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5423 del 2016
Cass. n. 10595 del 2016
5423 dell 2016; Cass. n. 10595 del 2016; Cass.
Cass. n. 26423/2016
10595 del 2016; Cass. n. 26423/2016).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22024/2017 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. — RICORRENTE— contro SBORSELLI PIO, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea de Longis, con domicilio eletto in Roma, alla Via Valadier 43, presso l'avv. Giovanni Romano. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d'appello di Roma n. 2342/2017, depositato in data 13.3.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.3.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Pio Sborselli ha ottenuto ingiunzione di pagamento per l'importo di C 2000,00, a titolo di equo indennizzo per l'irragionevole durata di un processo penale, per il periodo corrente dal 2005, allorquando era stato sottoposto a custodia cautelare, al 2014, data in cui era stato prosciolto con sentenza irrevocabile. Proposta opposizione da parte dell'interessato, la Corte d'appello ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo che il termine fosse sottoposto alla sospensione feriale, e ha ricalcolato l'indennizzo in C 5666,66, stabilendo che la durata eccedente quella ragionevole era pari a 5 anni ed otto mesi.

Per la cassazione del decreto il Ministero propone ricorso in 4 motivi. Pio Sborselli resiste con controricorso.

2. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, sostenendo che erroneamente sarebbe stata ritenuta applicabile al termine de quo la sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969, occorrendo tenere conto degli effetti della novella del 2012, la quale ha previsto che, una volta rigettata la domanda di equo indennizzo, ancorché per motivi di rito, la richiesta non è più proponibile sebbene non risulti ancora maturato il termine semestrale, il che conduce ad assimilare detto termine a quelli a carattere sostanziale.

Il secondo motivo denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, assumendo che sarebbe venuto meno il carattere necessitato del procedimento ex L. 89/2001, posto che il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, non avendo più alcuna giustificazione la sospensione feriale dei termini per proporre la domanda. Il terzo motivo denuncia - sotto un ulteriore aspetto - la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, nella parte in cui si ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini, occorrendo tenere conto della modifica di cui all'art. 327 c.p.c., con la conseguente riduzione a sei mesi del termine per impugnare.

Secondo il ricorrente, potrebbe paradossalmente verificarsi che al termine endo-processuale lungo di cui alla norma richiamata potrebbe non risultare applicabile la sospensione feriale dei termini, che invece sarebbe invocabile per il termine decadenziale per la proposizione della domanda di equo indennizzo. Il quarto motivo denuncia, nuovamente, la violazione dell'art. 4 L. 89/2001, lamentando l'erronea applicazione della sospensione feriale dei termini, dovendosi preferire un'interpretazione adeguatrice della norma alla luce della peculiare struttura che il legislatore ha dato al procedimento per l'equa riparazione (che prevede una fase monitoria e la successiva opposizione), connotato da ragioni di speditezza incompatibili con la proroga dei termini in periodo feriale.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, vanno dichiarati inammissibili ex art. :360 bis co. 1 n.1 c.p.c., atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto investita dai motivi di ricorso in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (così Cass. n. 4675/2018; Cass.n. 5052/2018; Cass. n. 22512/2018), senza che l'esame delle censure offra elementi per mutare orientamento. È insegnamento costante di questa Corte che, "poiché fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso.

Tale sospensione si applica - in particolare - al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (Cass. n. 5423 dell 2016; Cass. n. 10595 del 2016; Cass. n. 26423/2016). Le contrarie argomentazioni sviluppate in ricorso non possono essere in alcun modo condivise. La semplificazione del procedimento non osta all'operatività della L. 742/1969, che trova pacifica applicazione anche ai procedimenti monitori e alla successiva fase di opposizione, oltre che ai giudizi nei quali appaiono particolarmente accentuate le esigenze di celerità e snellezza delle regole processuali, quale ad es. il procedimento sommario di cognizione.

Nessun rilievo ha poi la possibilità di ottenere l'indennizzo in sede di mediazione, essendo tale opzione alternativa al giudizio, nell'ottica di una attenuazione del carico degli uffici giudiziari ed in cui l'attribuzione dell'indennizzo costituisce esito non obbligato pur in presenza dei relativi presupposti, essendo rimesso all'incontro delle volontà delle parti secondo valutazioni di convenienza. La circostanza, poi, che l'esercizio dell'azione indennitaria nel termine di legge abbia assunto ancor di più carattere decadenziale, avendo il legislatore previsto che anche il rigetto per motivi di rito ne precluda la riproposizione, non costituisce argomento che depone a favore della natura sostanziale del termine, trattandosi di scelte discrezionali del legislatore, che non hanno alcuna attinenza con il profilo in discussione.

Neppure la riduzione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. o l'impossibilità di riproporre la domanda, se respinta anche per ragioni di rito, adducono argomenti in favore della tesi del Ministero: detta sospensione opera anche per i termini delle impugnazioni ordinarie, che sono ugualmente improponibili se già dichiarate improcedibili o inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato ed essendo inoltre soccombente un'amministrazione dello Stato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €. 200,00 per esborsi ed C. 1000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio