Court dismisses prefecture appeal, ruling transport license unavailability at inspection does not constitute a violation under Art. 46 Law 298/1974.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Prefecture's appeal against a lower court ruling that annulled an administrative fine. The appellant argued that the driver lacked the transport license at the time of inspection, while the respondent contended that the violation requires the transport to be performed by someone without ever having held the license. The court held that the mere unavailability of the license at the moment of control does not equate to a violation of Article 46 of Law 298/1974, as the law targets the absence of authorization for the act itself, not temporary possession issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 della legge 298/1974; Il mancato possesso momentaneo della licenza di trasporto non costituisce violazione, essendo necessario che il trasporto sia eseguito da chi non sia mai stato titolare dell'autorizzazione.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso n. 32666 - 2018 R.G. proposto da: PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di COMO - c.f. 80020320133 - in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata. RICORRENTE Q- oli contro DELLI GUANTI ROBERTO ACHILLE - c.f. DLLRRT68R28F205L - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Milano, al piazzale Libia, n. 19, presso lo studio dell'avvocato Gianfranco Bocellari che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONITRORICORRENTE avverso la sentenza n. 626 del 18.4.2018 del Tribunale di Corno, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con verbale n. 70/11950507 elevato in data 20.1.2016 la Polizia Stradale di Como accertava che Luigi Malorni, conducente dell'autoarticolato composto dal trattore targato CR848KC e dal rimorchio targato AA00804, non aveva la disponibilità a bordo del veicolo della licenza comunitaria per il trasporto merci. La Polizia Stradale di Como contestava quindi a Roberto Achille Delli Guanti, proprietario del veicolo e vettore del trasporto internazionale per conto terzi, la violazione dell'art. 46 della legge n. 298/1974.
2. Con ordinanza in data 4.1.2017 la Prefettura di Como ingiungeva a Roberto Achille Delli Guanti il pagamento della complessiva somma di euro 4.135,60, di cui euro 4.130,00 a titolo di sanzione amministrativa.
3. Con ricorso al Giudice di Pace di Como depositato il 26.1.2017 Roberto Achille Delli Guanti proponeva opposizione. Esponeva, tra l'altro, che era titolare della licenza comunitaria per il trasporto internazionale delle merci e la circostanza per cui il conducente non ne avesse la disponibilità, né in originale né in copia conforme, a bordo dell'autoarticolato all'atto del controllo della Polizia di Stato, non valeva a legittimare l'irrogazione della sanzione amministrativa. Chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione.
4. Si costituiva la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como. Instava per il rigetto dell'opposizione.
5. Con sentenza n. 559/2017 il giudice di pace rigettava l'opposizione e compensava le spese.
6. Proponeva appello Roberto Achille Delli Guanti. Resisteva la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Corno.7. Con sentenza n. 626 del 18.4.2018 il Tribunale di Como accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, annullava l'ordinanza- ingiunzione e condannava l'appellata alle spese del doppio grado. Evidenziava il tribunale che, ai fini della sussistenza dell'illecito oggetto di contestazione, doveva reputarsi rilevante il mancato rilascio della licenza non già la sua momentanea indisponibilità a bordo del veicolo all'atto dei controlli da parte dell'autorità di polizia.
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Roberto Achille Delli Guanti ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.
9. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 298/1978, dell'art. 5, par. 4, del regolamento 881/92/CE e dell'art. 4, par. 6, del regolamento 1072/2009. Deduce che la previsione sanzionatoria di cui all'art. 46 della legge n. 298/1978 ed il disposto del par. 4 dell'art. 5 del regolamento 881/92/CE, come sostituito dal par. 6 dell'art. 4 del regolamento 1072/2009, sono da riferire anche all'evenienza in cui la licenza, pur rilasciata, non sia a bordo del veicolo e nella disponibilità del conducente all'atto del controllo.
Deduce che del resto dal testo dell'art. 4, par. 6, del regolamento 1072/2009 si desume la volontà del legislatore comunitario di sottoporre a controllo non solo i soggetti che svolgono attività di trasporto internazionale per conto terzi, ma pur i veicoli a tal fine utilizzati.Deduce inoltre che l'allegato II del regolamento 1072/2009 prevede espressamente che una copia conforme della licenza si trovi a bordo dell'autocarro. Deduce infine che depone nel senso prospettato il parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta della Prefettura di Trieste con nota prot. n. 24689 dell'11.3.2009.
10. Il motivo di ricorso va respinto.
11. E' sufficiente il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui, per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l'autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione (cfr. Cass. 30.5.2007, n. 12697; nella circostanza di cui al testé menzionato "precedente" questa Corte ebbe a cassare senza rinvio la sentenza che irrogava la sanzione amministrativa ad un autotrasportatore titolare di regolare autorizzazione, che però si trovava in possesso del proprietario del mezzo al momento dell'accertamento; Cass. (ord.) 4.11.2019, n. 28283).
12. Su tale scorta sono ineccepibili gli ulteriori rilievi esegetici del tribunale. Ovvero il rilievo secondo cui l'art. 46 della legge n. 298/1974 equipara, sì, al mancato rilascio dell'autorizzazione o della licenza l'ipotesi in cui il trasporto sia eseguito "violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nella autorizzazione" e nondimeno - ha soggiunto il tribunale - siffatta equiparazione appieno si giustifica, trattandosi dei limiti e delle condizioni afferenti all'ambito di operatività della licenza, alla tipologia di trasporto autorizzato ed ai limiti di peso massimo del carico. Ovvero il rilievo secondo cui l'art. 4, 6° co., del regolamento CE n. 1072/2009 prefigura, sì, l'obbligo che copia conforme della licenza sia disponibile a bordo dell'autocarro, nondimeno - ha soggiunto ulteriormente il tribunale - la violazione di tale obbligo non è riconducibile all'art. 46 della legge n. 298/1974, viepiù che le norme sanzionatorie sono di stretta interpretazione.
13. In dipendenza del rigetto del ricorso la Prefettura ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
14. Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 cit. In tal senso rileva l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell'8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge".
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Como, a rimborsare al controricorrente, Roberto Achille Delli Guanti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II SE'Z. civ. della Corte Suprema di Cassazi