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Decreto — n. 14515/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14515/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14515/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO sul ricorso proposto da: MARTINOLI REMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA PAGANESSI; - ricorrente - Contro TREPPO CESARE; - intimato — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.242/2021 pubblicata in data 3 marzo 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MARTINOLI REMO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14515/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese spese di difesa revoca dell'opposizione ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

ETO sul ricorso proposto da: MARTINOLI REMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVIA PAGANESSI; - ricorrente - Contro TREPPO CESARE; - intimato — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.242/2021 pubblicata in data 3 marzo 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da MARTINOLI REMO; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 63/2022 RG 23168-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il (74-u&t.' 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola CEPO1lTATO ìN CANCELLERIA 09 MAG 2