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Ordinanza — n. 14415/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares litigation matter ceased due to parties' settlement agreement, voiding prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14415/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible by ruling that the subject matter of the dispute had ceased. The parties had reached a settlement agreement during the proceedings, which the court recognized as valid. Consequently, the lower court's judgment was rendered void, and no decision on the merits of the appeal was required.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3, 383, 384 c.p.c.; When parties settle a dispute during a cassation proceeding, the court must declare the subject matter ceased, thereby voiding the impugned judgment without ruling on the appeal's merits.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo transattivo caducazione sentenza impugnazione cassazione definizione bonaria servitù di divieto di costruzione servitù servitù personale

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
L'esito del presente ricorso evidenzia l'assenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 1079 c.c
Osservava in particolare la Corte: che l'azione proposta dall'attore doveva essere qualificata quale azione confessoria ex art. 1079 c.c., finalizzata all'accertamento della violazione di una servitù di non edificare; R.G.
art. 380-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018
e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018 - Rv.
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Testo completo

ente Rep. Ci ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29451/2016 R.G. proposto da: GIUSEPPE DORIA (C.F. DROGPP73R01F839F), rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO SCALA in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti, 103, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO IZZO — ricorrente — contro GIUSEPPE CONACE (C.F. CNCGPP64T26Z133C), DOMENICO CIOFFI (C. F. CFFDNC49B23C557I), ANIELLO CIOFFI (C.F. CFFNLL44A31C557B), rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANNA LEPORE del Foro di Avellino e GIUSEPPE TOMEO del Foro di Napoli in virtù di procura speciale congiunta al controricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Barsanti, 6 (ufficio-recapito De Nardo M.) — con troricorrenti — nonché contro ciN Nwt, pAidh4t R.G. 29451/2016 \•019 Pagina nr. 2 di 7 elegio LUIGIA ANTONIA BEFI (C.F.

BFELNT58E42C557K), ANGELA MARIA BEFI (C.F. BFENLM53C41C557B) ANTONELLA BEFI (C.F. BFENNL64H52C557L) ORAZIO DE MARIA (C. F. DMRRZ063A02C557M) - intimati - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, n. 4403/2015, depositata in data 12 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. VINCENZO DORIA conveniva innanzi al Tribunale di Avellino - Sezione distaccata di Cervinara GIUSEPPE CONACE, DOMENICO CIOFFI, ANIELLO CIOFFI, LUIGIA ANTONIA BEFI, ANGELA MARIA BEFI e ANTONELLA BEFI, lamentando la violazione di un patto di non edificazione contenuto nell'atto notarile datato 14 dicembre 1974. Esponeva, in particolare, l'attore che il proprio dante causa Giuseppe Doria, nel vendere ad Annibale Cioffi un terreno -sito in Cervinara ed individuato al foglio 7, mapp. 112- aveva stipulato con il suddetto Cioffi uno specifico patto che vietava di adibire il terreno a costruzione "di alcun genere".

Lamentava che i convenuti (aventi causa da Annibale Cioffi, sulla base di distinti titoli) avessero realizzato un vano ed altri manufatti, e chiedeva al tribunale di condannare i convenuti medesimi a procedere alla rimessione in pristino dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni. Si costituivano GIUSEPPE CONACE, DOMENICO CEOFFI, ANIELLO CIOFFI, contestando l'assenza in capo all'attore di un titolo idoneo ad ottenere la tutela reale invocata, eccependo l'usucapione di un vano realizzato da oltre un ventennio, e chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa ORAZIO DE MARIA, indicato quale autore R.G. 29451/2016 Pagina nr. 3 di 7 dell'edificazione degli altri manufatti diversi dal vano in relazione al quale era stata eccepita l'usucapione.

Si costituivano anche LUIGIA ANTONIA BEFI, ANGELA MARIA BEFI e ANTONELLA BEFI, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore ed il proprio difetto di legittimazione passiva, e contestando di essere responsabili per la realizzazione dei manufatti. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva altresì ORAZIO DE MARIA, contestando di avere realizzato alcun manufatto. Con sentenza del 30 giugno 2009, il Tribunale di Avellino, accertata la violazione di una servitù di non edificare a favore del fondo di cui al foglio 12, mapp. 228/7, condannava i convenuti in solido sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al risarcimento dei danni patrimoniali, oltre alla rifusione delle spese di lite, mentre respingeva la domanda di GIUSEPPE CONACE, DOMENICO CIOFFI, ANIELLO CIOFFI nei confronti di ORAZIO DE MARIA.

2. Avverso la sentenza veniva proposto appello da LUIGIA ANTONIA BEFI, ANGELA MARIA BEFI e ANTONELLA BEFI. Appello incidentale veniva altresì proposto sia da GIUSEPPE CONACE, DOMENICO CIOFFI, ANIELLO CIOFFI sia da VINCENZO DORIA. Quest'ultimo impugnava la determinazione dei danni operata dal giudice di prime cure. Con sentenza del 12 novembre 2015 la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda di VINCENZO DORIA, condannandolo alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di tutte le altre parti, e gravandolo altresì delle spese di C.T.U.

Osservava in particolare la Corte: che l'azione proposta dall'attore doveva essere qualificata quale azione confessoria ex art. 1079 c.c., finalizzata all'accertamento della violazione di una servitù di non edificare; R.G. 29451/2016 Pagina nr. 4 di 7 che, oltre alla legittimazione -attiva e passiva- delle parti in causa, doveva ritenersi sussistente la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso, essendo VINCENZO DORIA figlio dell'originario venditore ed i convenuti aventi causa di Annibale Cioffi; che, in particolare, risultava che Annibale Cioffi:

a) dapprima con compravendita in data 8 ottobre 1977 aveva ceduto il 50% del fondo asseritamente servente a Giuseppe Luigi Befi -cui erano succedute LUIGIA ANTONIA BEFI e ANGELA MARIA BEFI- ed a Gerardo Befi -cui era succeduta assieme, ad altri, ANTONELLA BEFI, divenuta poi titolare esclusiva in virtù di divisione ereditaria;

b) successivamente, con compravendita in data 4 ottobre 1978, aveva alienato il residuo 50% a DOMENICO CIOFFI, ANIELLO CIOFFI e Fortuna Cioffi, alla quale era poi succeduto come erede GIUSEPPE CONACE; - che errata era la lettura compiuta dal giudice di prime cure dell'atto in data 14 dicembre 1974, in quanto lo stesso, ben lungi dal presentare elementi sufficienti per integrare gli estremi di una costituzione di servitù, si limitava ad una previsione ("il detto terreno non è da adibirsi a costruzione di alcun genere"), in cui risultava assente l'indicazione del fondo dominante a favore del quale veniva costituita la servitù; che l'individuazione del fondo dominante non risultava neppure desumibile dal tenore complessivo dell'atto, e non poteva avvenire neppure sulla base di un riferimento -contenuto nel medesimo atto- ad una "casetta attigua", in relazione alla quale la compravendita prevedeva il diritto del venditore "di aprirsi luci e vedute che eventualmente dovessero affacciare nel terreno oggetto del presente atto";

R.G. 29451/2016 Pagina nr. 5 di 7 che, pertanto, la clausola in questione veniva a generare un mero obbligo personale che vincolava il solo acquirente Annibale Cioffi e non i suoi aventi causa; che irrilevante era il fatto che, con atto datato 26 gennaio 1993, Aniello, Fortuna e Domenico Cioffi avessero riconosciuto espressamente che sul terreno in questione non era consentita l'edificazione, impegnandosi alla demolizione di un manufatto, in quanto detto atto di riconoscimento non poteva né costituire una servitù, né sopperire alla mancanza di un precedente atto costitutivo; che, conclusivamente, la domanda di VINCENZO DORIA doveva ritenersi infondata, restando assorbiti tutti gli ulteriori profili dedotti con l'appello principale e con gli appelli incidentali.

3. Deceduto nelle more VINCENZO DORIA, ha proposto ricorso l'erede GIUSEPPE DORIA. Hanno resistito con controricorso GIUSEPPE CONACE, DOMENICO CIOFFI, ANIELLO CIOFFI. Non hanno resistito, invece, LUIGIA ANTONIA BEFI, ANGELA MARIA BEFI, ANTONELLA BER e ORAZIO DE MARIA 4. Con ordinanza interlocutoria del 22 dicembre 2020, questa Corte -rilevato che il ricorrente, nella propria memoria ex art. 380-bis c.p.c., aveva dedotto l'esistenza di un accordo transattivo col quale le parti avevano convenuto di chiedere la cessazione della materia del contendere- ha assegnato alle parti termine per prendere posizione sul punto. Nel termine assegnato, tuttavia, non è pervenuto nessun riscontro dalle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

/. Assorbente, rispetto all'analisi dei motivi di ricorso, è la circostanza dell'avvenuto deposito (in allegato alla memoria ex art. R.G. 29451/2016 Pagina nr. 6 di 7 380-bis c.p.c. del ricorrente) di una scrittura transattiva con cui tutte le parti hanno congiuntamente definito il contenzioso che le vedeva coinvolte, scrittura sulla base della quale l'odierno ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Come già rammentato, le parti che non si erano costituite nel presente grado di legittimità sono state sollecitate a prendere posizione sulla circostanza dedotta dal ricorrente, ma non hanno dedotto alcun fattore idoneo ad impedire l'accoglimento delle nuove conclusioni.

2. La definizione bonaria della lite, comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, la quale resta così travolta e caducata; e determina, quindi, la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019 - Rv. 655311 - 01). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018 - Rv. 650327 - 01).

3. Da tale principio consegue -essendo intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale- che la materia del contendere sulla controversia medesima deve ritenersi cessata e non vi è, pertanto, bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una decisione che dia atto della definizione in tal senso di essa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019 - Rv. 655311 - 01). R.G. 29451/2016 Pagina nr. 7 di 7 4. Il ricorso, quindi, deve essere definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.

5. Quanto alla regolamentazione delle spese, l'accordo prodotto in atti si pronuncia nel senso che la Corte ne debba disporre la compensazione.

6. L'esito del presente ricorso evidenzia l'assenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo di cui all'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. Tale versamento, infatti, presuppone che il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019 - Rv. 655311 - 01). P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere;