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Decreto — n. 14412/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the civil lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 14412/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the civil proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by counsel, voluntarily abandoned the case against the defendants, citing procedural requirements under the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; The court may declare proceedings extinguished upon the party's formal withdrawal, thereby terminating the litigation and assigning costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs voluntary abandonment civil litigation formal renunciation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod.
Art. 15 d.lgs n. 40 del 2006
civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n.
art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

l ricorso proposto da: SBAITI BRAHIM, rappresentato e difeso dall'avvocato DORA MAGLIONA; - ricorrente - Contro CARTA MARILINDA, CARTA FRANCO, CARTA GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato FABIO TRINCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GUIDO CHESSA MIGLIOR; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, n. 280/2020 pubblicata in data 21 maggio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da SBAITI BRAHIM; visto l'art.391 cpc comma 1, ultimo inciso e comma 2; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006 previa regolazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3,000,00 per compensi + 100,00 per esborsi. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 59/2022 RG 22944-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il - 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola n f}i/t( Ir4;; legariiaoNGEirtro- DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 06 M46 2022 'o Gitid