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Decreto — n. 14407/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14407/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14407/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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RETO sul ricorso ricorso proposto da: BURGIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA CARELLI; - ricorrente - Contro FERRARA GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA ZAPPOLI; - controricorrente — per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Corno n. rep. 3568/2020 pubblicata in data 3 dicembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da BURGIO ALESSANDRO accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14407/2022 — snciv · Corte di Cassazione: rep. 3568/2020 pubblicata in data 3 dicembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da BURGIO ALESSANDRO accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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spese di difesa assunzione delle spese riduzione delle spese giudiziarie ripetibili dell'avvocato dispensa dal versamento delle spese anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

RETO sul ricorso ricorso proposto da: BURGIO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA CARELLI; - ricorrente - Contro FERRARA GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA ZAPPOLI; - controricorrente — per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Corno n. rep. 3568/2020 pubblicata in data 3 dicembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da BURGIO ALESSANDRO accettata dal controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 53/2022 RG 8383-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola ( )) h o NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA