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Ordinanza — n. 14253/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; both parties agreed to termination of proceedings under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14253/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a mutual agreement between the appellant and respondents to withdraw the proceedings. The appellant, Silvestro Mallardi (represented by his heir), formally renounced the appeal against the Second Instance Court of Bari's judgment of 2016, while the respondents accepted this withdrawal. Consequently, the Court ruled that no condemnation for legal costs was necessary under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When both parties agree to the withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished without the need to pronounce a ruling on legal costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings mutual agreement legal costs Code of Civil Procedure cassation appeal termination of suit condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

: 6401- I ORDINANZA sul ricorso 14138/2017 proposto da: MALLARDI SILVESTRO, rappresentato e difeso dall'Avvocato VINCENZO GIANNANDREA per procura in calce al ricorso, cui è subentrata MALLARDI CATERINA, in qualità di erede, rappresentata e difesa dall'Avvocato FRANCESCO BRIENZA per procura in calce all'atto di rinuncia; - ricorrente - contro MALLARDI VINCENZO E MALLARDI CATERINA, rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESO RACANELLI per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 902/2016 della CORTE D'APPELLO DI BARI, depositata il 18/10/2016; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 5/4/2022; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che i controricorrenti hanno, a loro volta, dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione dei controricorrenti, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2022. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio li Funzionat'oGiu(, ,.; eg,ApAtiterz.», --- t mf. LA, i 5 MA6, 2022 il T Ric.