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Sentenza — n. 14250/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest as no useful legal result could be achieved by the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14250/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of standing interest. The appellant, a suspended notary, argued against a six-month suspension period, but the court found no legal utility in overturning the appellate decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 cod. proc. civ.; The principle of interest in litigation applies to appeals, requiring a useful and legally appreciable result from the challenge, not merely a correction of the sentence's reasoning.

Parole chiave

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lack of interest appeal inadmissibility useful legal result suspension of functions notary discipline legal costs procedural standing sanzione disciplinare del notaio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 cod. proc. civ.
Questa Corte spiega che il principio contenuto nell'art. 100 cod.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 378 cod. proc. civ
CLTGBT75B06F158R - rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Francesco Olivo ed in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 100 cod. proc. civ
Questa Corte spiega che il principio contenuto nell'art. 100 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27.1.2012, n. 1236
Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass.
Cass. 3.9.2005, n. 17745
1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745).
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Testo completo

la seguente C.U. CNALAZIONE PER RECUPERO CL SENTENZA co. I guair DPR 115/02 sul ricorso n. 37237 - 2019 R.G. proposto da: COLTRARO GIAMBATTISTA - c.f. CLTGBT75B06F158R - rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Francesco Olivo ed in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. dall'avvocato Roberto Craveia; elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Messina, alla via Camiciotti, n. 71, presso lo studio dell'avvocato Francesco Olivo.

RICORRENTE contro CONSIGLIO NOTARILE di SIRACUSA - c.f. 80006930897 - in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sistina, n. 42, presso lo studio dell'avvocato Alessia Giorgianni che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Remo Danovi ed all'avvocato Matteo Gozzi lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di PALERMO INTIMATOavverso l'ordinanza n. 3413 - 28.6/1.10.2019 della Corte d'Appello di Palermo, udita la relazione della causa svolta all'udienza in camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere dott.

Luigi Abete, lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Corrado Mistri, che ha chiesto dichiararsi in parte inammissibile ed in parte infondato l'esperito ricorso, in subordine ed in ogni caso ne ha chiesto l'integrale rigetto; udito l'avvocato Claudia De Curtis, per delega scritta, dell'avvocato Francesco Olivo, udito l'avvocato Matteo Gozzi per il controricorrente; FATTI DI CAUSA 1. La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina ("CO.RE.DI.") dei Notai per la Sicilia, con decisione in data 27.3.2018, a definizione, tra l'altro, del procedimento cautelare n. 1/2018, accoglieva la richiesta formulata dal presidente del Consiglio Notarile di Siracusa in data 19.1.2018 e disponeva la sospensione in via cautelare del notaio Giambattista Coltraro dall'esercizio delle funzioni notarili nei limiti di legge ovvero per il periodo di cinque anni giusta il disposto del 9° co. dell'art. 158 sexies della legge notarile (n. 89/1913).

2. Il notaio Giambattista Coltraro proponeva in data 4.4.2018 reclamo alla Corte d'Appello di Palermo. Il Consiglio Notarile di Siracusa si costituiva ed instava per il rigetto del reclamo.Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo concludeva per la conferma del provvedimento reclamato.

3. Con ordinanza n. 3413 dei 28.6/1.10.2019 la Corte d'Appello di Palermo rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese. Evidenziava, tra l'altro, la corte che doveva reputarsi incontestabile, in relazione al disposto dell'art. 158 sexies leg. not., la sussistenza e del fumus boni iuris e del periculum in mora.

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Giambattista Coltraro; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. Il Consiglio Notarile di Siracusa ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il Procuratore Generale presso la Corte di Palermo non ha svolto difese.

5. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 158 octies della legge n. 89/1913.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 157 della legge n. 89/1913.

8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 158 sexies della legge n. 89/1913.9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 35 e 158 sexies della legge n. 89/1913.

10. Il ricorso è inammissibile.

11. Nel corpo del terzo motivo di ricorso si dà atto che la "CO.RE .DI., nel procedimento di merito successivo a quello cautelare, sulla base dei medesimi fatti, [ha] inflitto una sanzione meno afflittiva (tre mesi più tre mesi di sospensione), rispetto a quanto originariamente previsto con il provvedimento cautelare reclamato" (così ricorso, pag. 15). Nell'ordinanza impugnata, al contempo, si dà atto che, "secondo quanto dedotto in modo incontestato dal resistente, nel caso in esame l'effettiva incompatibilità con l'esercizio della funzione notarile dei comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal notaio dott.

Coltraro è già stata da ultimo riconosciuta dalla stessa CO.RE.DI. Sicilia nel corso del procedimento disciplinare di merito che si è svolto con riguardo ai medesimi fatti contestati al professionista incolpato in sede cautelare e si è concluso con la sospensione del medesimo dall'esercizio della funzione notarile per il periodo di complessivi sei mesi" (così ordinanza impugnata, pag. 8). Segnatamente la sospensione disciplinare di merito per la durata complessiva di sei mesi, per i medesimi fatti sottesi alla sospensione cautelare oggetto del presente ricorso per cassazione, è stata disposta nell'ambito del procedimento disciplinare n. 5/2018 con provvedimento del 17.7.2018 (cfr. ordinanza impugnata, pag.

8. Cfr. al riguardo, altresì, controricorso, pagg. 10 e 29. A pag. 29, in particolare, si riferisce che la Corte d'Appello di Palermo, con provvedimento dei 28/29.11.2019, a fronte della sospensione per complessivi sei mesi disposta in esito al procedimento di merito, ha statuito che la sospensione cautelare de qua agitur, in origine disposta per la durata di cinque anni, avesse durata pari a sei mesi dall'inizio della sua esecuzione).

12. Ebbene, il ricorrente non ha alcun interesse alla proposizione del presente ricorso per cassazione.

13. Questa Corte spiega che il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; cosicché - soggiunge questa Corte - deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745).

14. In questi termini ed alla luce dei rilievi "in fatto" dapprima premessi il ricorrente non ha alcuna possibilità di conseguire mercé l'esperito ricorso per cassazione un qualsivoglia risultato utile e giuridicamente apprezzabile.

15. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio. La condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio appieno si giustifica. Difatti, il ricorso è stato avviato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 2.12.2019, successivamente non solo al deposito del provvedimento che ha disposto la sospensione di merito per la durata complessiva di sei mesi ma pur al deposito del provvedimento dei 28/29.11.2019 della Corte d'Appello di Palermo menzionato a pagina 29 del controricorso e di cui in precedenza si è fatto cenno. La liquidazione delle spese segue come da dispositivo.

16. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, Giambattista Coltraro, a rimborsare al controricorrente, Consiglio Notarile di Siracusa, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2021. Il consiglire1 e