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Ordinanza — n. 14249/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's property ownership ruling based on usucapion and evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14249/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeal filed by the Nesti family against the Bologna Court of Appeal's judgment confirming the Ghini family's property rights via usucapion. The appellants argued that the appellate court erred by relying on a document produced in the first instance that was not re-deposited in the remand proceedings. The court ruled that documents produced in earlier stages remain admissible in the remand trial under the principle of non-dispersion of evidence, thus validating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 394 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: Documents produced in prior procedural phases are deemed acquired and admissible in the remand trial, preventing their classification as new evidence despite the closed nature of the remand proceedings.

Parole chiave

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usucapione giudizio di rinvio principio di non dispersione della prova documenti acquisiti ricorso in cassazione prove nel giudizio di rinvio DPR 115/2002 proprietà pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 394 c.p.c.
Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 394 c.p.c.": la decisione della Corte d'appello di Bologna di poter vagliare documenti non presenti nel primo giudizio di appello e poi illegittimamente riproposti nel giudizio di rinvio si pone in netto contrasto con l'articolo 394 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 394 c.p
Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 394 c.p.c.": la decisione della Corte d'appello di Bologna di poter vagliare documenti non presenti nel primo giudizio di appello e poi illegittimamente riproposti nel giudizio di rinvio si pone in netto contrasto con l'articolo 394 c.p.c.
articolo 394 c.p
394 c.p.c.": la decisione della Corte d'appello di Bologna di poter vagliare documenti non presenti nel primo giudizio di appello e poi illegittimamente riproposti nel giudizio di rinvio si pone in netto contrasto con l'articolo 394 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16340/2020
Cass. n. 2382/1971
Cass. n. 2382/1971 e Cass.
Cass. n. 816/1962
2382/1971 e Cass. n. 816/1962).
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Testo completo

RECUPEiR0 C.U. eer art. 18 co. 1 limar DPR 115/02 ORDINANZA sul ricorso 24042-2016 proposto da: NESTI FLORIANA, FERLINI LIDIA, NESTI LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANT'EVARISTO, 157, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ASSOGNA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMELO CASSARINO; - ricorrenti - contro COMUNE COMACCHIO IN PERSONA DEL SINDACO PRO -TEMPORE; 2021 2449 - intimato - O(U GHINI COSTANZA, GHINI FRANCO, GHINI ANNA CARLA, GHINI GUIDO, GHINI VITTORIO, QUALI EREDI DI LUCIANA AVENTI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BIAVATI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 764/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

18. R.G. 24042/2016 PREMESSO CHE 1. Luciana Aventi conveniva in giudizio il Comune di Comacchio chiedendo che venisse accertato che era proprietaria - in via principale in forza di legittimi titoli e in via subordinata per usucapione - di un terreno erroneamente intestato al catasto al Comune di Comacchio. Il Comune si costituiva affermando di essere proprietario del terreno da "tempo immemorabile". Al processo veniva riunito quello instaurato nei confronti dello stesso Comune da Flaminio Nesti, che aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà del medesimo terreno, processo in cui era intervenuta Luciana Aventi formulando le stesse domande già formulate nell'altro processo.

Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 831/2003, rigettava sia le domande di Aventi che quelle di Nesti. La sentenza era impugnata in via principale dagli eredi di Nesti (nel frattempo deceduto) e in via incidentale da Aventi; gli appelli erano entrambi rigettati dalla Corte d'appello di Bologna con la sentenza n. 885/2009. Impugnata in cassazione la sentenza, questa Corte - con ordinanza n. 13550/2011 - accoglieva il ricorso principale degli eredi Nesti e il secondo e il terzo motivo degli eredi di Aventi (anche lei deceduta).

2. I Ghini - eredi di Aventi - hanno riassunto il processo innanzi alla Corte d'appello di Bologna chiedendo che si accertasse la loro proprietà del terreno. Il Comune di Comacchio e gli eredi Nesti si sono costituiti, il primo chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Ferrara e i secondi di essere dichiarati proprietari del terreno. La Corte d'appello di Bologna, quale giudice di rinvio, ha dichiarato che i Ghini, in qualità di eredi di Luciana Aventi, sono proprietari per intervenuta usucapione dei terreni e, per l'effetto, ha condannato il Comune di Comacchio a restituire i medesimi ai Ghini.

3. Avverso la pronuncia n. 764/2016 ricorrono per cassazione Lidia Ferlini, Floriana e Luigi Nesti.Resistono con controricorso Anna Carla, Costanza, Franco, Guido e Vittorio Ghini, che hanno proposto ricorso incidentale condizionato. Memoria è stata depositata dai ricorrenti principali e da quelli incidentali. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso denuncia "violazione dell'art. 394 c.p.c.": la decisione della Corte d'appello di Bologna di poter vagliare documenti non presenti nel primo giudizio di appello e poi illegittimamente riproposti nel giudizio di rinvio si pone in netto contrasto con l'articolo 394 c.p.c. e con il costante orientamento interpretativo che di esso ha fornito la Corte di cassazione; la difesa Aventi ha infatti depositato nel giudizio di rinvio un fascicolo ricostituito ex auctoritate sua e a suo libitum, in assenza di qualsivoglia richiesta o autorizzazione da parte del giudice.

Il motivo non può essere accolto. Questa Corte, con l'ordinanza n. 13550/2011, ha accolto i primi due motivi del ricorso principale degli eredi Nesti che censuravano la decisione della Corte d'appello di Bologna di porre a fondamento della propria decisione un documento che era stato prodotto in primo grado dalla difesa di controparte e che la stessa Corte aveva precisato non essere stato ridepositato a seguito del ritiro del fascicolo di parte; ha quindi rilevato che il giudice d'appello aveva errato ad affermare la qualità di affittuario del Nesti non avendo la materiale disponibilità del documento che lo provava, documento non esistente agli atti del giudizio d'appello.

Questa Corte, pertanto, si è limitata a constatare l'assenza del documento e l'impossibilità del giudice di fondare su di esso la propria decisione, senza pronunciarsi sulla eventuale inammissibilità o inutilizzabilità dello stesso. Essendo poi il documento stato prodotto nel giudizio di rinvio, correttamente tale giudice lo ha esaminato e ne ha tratto elementi per il proprio convincimento. È vero che "nel sistema processuale il giudizio di rinvio appare come un processo chiuso, il cui ambito resta circoscritto alle parti cassate della sentenza d'appello o da essa dipendenti, essendo destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata; l'art. 394 c.p.c. reintegra, dunque, le parti nella stessa posizione che avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, vietando ad esse le formulazioni di nuove conclusioni e perciò anche la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, quando ciò non sia reso necessario dalla sentenza di annullamento" (così Cass. n. 16340/2020).

I documenti che però siano stati prodotti in una precedente fase del processo, in forza del principio di non dispersione della prova, devono ritenersi ormai acquisiti e non possono perciò essere considerati nuovi, neppure agli effetti dell'articolo 394 c.p.c., sicché ove depositati nel giudizio di rinvio devono essere ritenuti ammissibili. Come ha affermato questa Corte "il principio dell'istruzione chiusa, proprio del giudizio di rinvio, non impedisce che in tale sede possa prodursi un documento già prodotto in primo grado" (v. Cass. n. 2382/1971 e Cass. n. 816/1962).

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione se