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Ordinanza — n. 14204/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit extinguishing proceedings under Art. 391 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14204/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the mutual withdrawal of the suit by both parties. The appellant renounced the appeal while the appellee accepted this withdrawal, leading to the termination of the proceedings. Consequently, the Court did not rule on the merits or order costs, citing Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The mutual withdrawal of the suit by both parties in a cassation proceeding results in the extinction of the judgment, precluding any ruling on the merits or the imposition of costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of suit extinction of cassation Article 391 c.p.c. termination of proceedings no costs awarded abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso 16152/2017 proposto da: PIETRUCCI ENZO, rappresentato e difeso dall'Avvocato MICHELE CORTAZZO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PIETRUCCI PAOLINO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ALESSANDRO ROLANDI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché PIETRUCCI M. PAOLA; - intimata - avverso la SENTENZA n. 270/2017 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata 1'8/2/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 5/4/2022; rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente ha, a sua volta, dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2022. Il Presidente Rosa Maria Di Virgilio nano Gindiziarni 7.NER, liEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, O 5 1446 N22 n .4r) Giadiziariek ICJER R i