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Ordinanza — n. 14202/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses claim against public administration for lack of written contract form requirement. The court ruled the contract was void due to missing written form. The court rejected the argument that separate acts could validate the contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14202/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a technical engineering firm against a public transport company regarding unpaid professional fees. The lower courts had rejected the claim based on the statute of limitations, but the appellant argued the contract was void due to the lack of a written form required for contracts with public administration. The court held that without a written contract containing specific details like the object and fee, the agreement is absolutely null and cannot be validated by subsequent acts or performance.

Regesto Legislator

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Art. 1666 c.c.; Art. 1667 c.c.: In contracts with public administration, the absence of a written form containing the object and fee renders the contract absolutely null, which cannot be cured by subsequent acts or performance.

Parole chiave

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public administration contracts written form requirement absolute nullity statute of limitations professional services fees contratto d'ingegnere responsabilità del responsabile di progetto contratto di fornitura di servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 1666 c.c.
Art. 1667 c.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
I. n. 228 del 2012
1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 1327 c.c
D'altra parte, ha aggiunto la corte, nei confronti della pubblica amministrazione, a fronte dell'obbligo della forma scritta, non è possibile che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 7478 del 2020
12540 del 2016; Cass. n. 7478 del 2020) documento, recante la sottoscrizione (anche non contemporanea) del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi (Cass.
Cass. n. 24679 del 2013
1752 del 2007; Cass. n. 24679 del 2013) per cui è escluso che la conclusione del contratto possa avvenire per corrispondenza ed assumere, per l'effetto, la forma di due dichiarazioni separate (Cass.
Cass. n. 21477 del 2013
anche Cass. n. 21477 del 2013).
Cass. n. 22501 del 2006
Cass. n. 15488 del 2001
22501 del 2006; Cass. n. 15488 del 2001; Cass.
Cass. n. 27910 del 2018
15488 del 2001; Cass. n. 27910 del 2018).
Cass. n. 11465 del 2020
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Testo completo

rmt Li 1°1/ ORDINANZA sul ricorso 21279/2017 proposto da: STUDIO TECNICO "PART TIME ENGINEERING" DI LUIGI MILANO, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE IAVARONE e dall'Avvocato CONSIGLIA GIANNIELLO per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA ABBAMONTE per procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2892/2016 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata il 14/7/2016; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 22/3/2022.

FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 19/3/2008, ha rigettato la domanda che Luigi Milano, titolare dello studio tecnico "Part Time Engineering", ha proposto, con atto di citazione notificato in data 28/11/2000, nei confronti della ANM s.p.a., quale successore della disciolta ATAN, per il pagamento della somma di £. 31.816.528 a titolo di compenso per la prestazione d'opera professionale, avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo di impianti, da lui eseguita su incarico ricevuto con lettera raccomandata del 24/4/1986. 1.2.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che fosse fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla società convenuta sul rilievo "che non vi era stata contro eccezione, che comunque il primo atto interruttivo della prescrizione era del 1995 mentre il progetto era stato consegnato alla committente nel 1987 e che quindi erano trascorsi oltre anni". 1.3. Luigi Milano, con atto di citazione notificato in data 4/5/2009, ha proposto appello nei confronti della sentenza. 1.4. L'A.N.M. s.p.a. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 2.1.

La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. 2.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che la prescrizione breve postula "un rapporto personale, 'alla mano', senza formalità, tra committente e prestatore d'opera tale che la natura del rapporto abbia impedito al committente di provvedere a fornirsi di una ricevuta dell'avvenuto pagamento della prestazione professionale ricevuta" e che, pertanto, quando tra le parti fosse intervenuto un contratto scritto, non v'è dubbio che la prescrizione presuntiva non può trovare applicazione; ha ritenuto che: - nessun credito di natura contrattuale può essere vantato dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione senza un contratto redatto in forma scritta; - la forma scritta, nei rapporti contrattuali con la Ric. 2017 n. 21279, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 pubblica amministrazione, è richiesta ad substantíam; - la mancanza della forma scritta determina la nullità assoluta del contratto, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite che la questione, com'è avvenuto nella vicenda in esame, dev'essere posta all'attenzione delle parti. 2.3.

Nel caso di specie, ha osservato la corte, nessun contratto scritto è stato stipulato dalle parti o, quanto meno, nessun contratto scritto è stato depositato in giudizio: "la delibera di conferimento dell'incarico", infatti, "è atto interno dell'amministrazione", che "al più potrebbe essere considerata quale proposta contrattuale alla quale non è seguita però nessuna accettazione per iscritto". 2.4. D'altra parte, ha aggiunto la corte, nei confronti della pubblica amministrazione, a fronte dell'obbligo della forma scritta, non è possibile che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia ovvero con l'inizio dell'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 c.c.. 2.5.

Pertanto, ha concluso la corte, in assenza di contratto scritto, nessuna pretesa contrattuale può essere avanzata dall'attore nei confronti dell'ATAN, all'epoca azienda municipale del Comune di Napoli, e, come tale, indubbiamente rientrante nella sfera della Pubblica Amministrazione. 2.6. La corte, quindi, ha rigettato l'appello e, quindi, ha respinto, sia pur per motivi diversi da quelli indicati dal tribunale, e cioè la nullità del contratto, la domanda proposta. 2.7. Luigi Milano, con ricorso notificato il 13/9/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 2.8.

L'A.N.M. s.p.a. ha resistito con controricorso e depositato memoria. Ric. 2017 n. 21279, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 2/) RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 nonché degli artt. 1325 e 1350 n. 13 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, dopo aver affermato che la delibera di conferimento dell'incarico del 17/1/1986 era un atto interno all'amministrazione qualificabile al più come proposta di contratto alla quale non era tuttavia seguita un'accettazione per iscritto, ha ritenuto che nessun contratto scritto era stato stipulato tra l'attore e l'ATAN, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, tra gli atti del giudizio risulta la prova inequivocabile dell'esistenza del contratto tra la committente e il Milano, vale a dire la lettera di conferimento dell'incarico del 24/4/1986, a firma del direttore dell'ATAN, sottoscritta per accettazione dell'incarico, in data 15/1/1987, dal Milano il quale, contestualmente, ha ricevuto un acconto sul compenso di £. 5.000.000. 3.2.

Con la sottoscrizione della proposta contenuta nella lettera di conferimento dell'incarico, quindi, ha osservato il ricorrente, può ritenersi concluso il contratto tra le parti poiché tale documento, sottoscritto dall'organo a tal fine legittimato e contenente tutte le clausole disciplinanti in modo dettagliato il rapporto in questione, si configura a tutti gli effetti come una scrittura privata contenente il contratto d'opera professionale e soddisfa, in tal modo, il requisito della forma scritta ad substantiam, la quale, in effetti, sussiste anche mediante la sottoscrizione, pur se in tempi e luoghi diversi, di un unico documento. 3.3.

Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato Ric. 2017 n. 21279, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che nessun contratto scritto era stato stipulato tra l'attore e l'ATAN omettendo, tuttavia, di considerare il fatto storico costituito dall'esistenza di un contratto scritto tra la committente e il Milano, quale emerge dalla lettera di conferimento dell'incarico sottoscritta dal direttore dell'ente committente in data 24/4/1986 e dal professionista incaricato in data 15/1/1987. 4.1.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 4.2. Il ricorrente, in effetti, pur denunciando il vizio di violazione di norme di legge sostanziale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno escluso che tra l'attore e l'azienda convenuta era stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale con la forma scritta necessaria ai fini della relativa validità.

La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso della controversia.

Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti Ric. 2017 n. 21279, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:

Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.3. La corte d'appello, infatti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, in fatto, che la "delibera di conferimento dell'incarico", quale "atto interno dell'amministrazione", può essere considerata al più come una "proposta contrattuale", alla quale, però, "non è seguita ... nessuna accettazione per iscritto", ed, in forza di tale accertamento, ha escluso che tra le parti era stato stipulato un contratto scritto di prestazione d'opera professionale.

Ed una volta escluso, in fatto, che l'istante e l'azienda municipale avevano stipulato un contratto scritto avente ad oggetto la prestazione d'opera professionale dedotta dall'attore, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione delle invocate norme di legge, la decisione che la sentenza impugnata ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dal Milano, in quanto volta al pagamento del compenso, Ric. 2017 n. 21279, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 ivi asseritamente previsto, per l'esecuzione della prestazione pattuita. 4.4.

Né può in senso contrario valere il fatto storico che la corte d'appello, ai fini previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., avrebbe, a dire del ricorrente, del tutto omesso di esaminare, e cioè che il professionista, in data 15/1/1987, aveva sottoscritto, per accettazione, la lettera di conferimento dell'incarico firmata il 24/4/1986 dal direttore dell'ATAN, trattandosi, con ogni evidenza, di fatto non decisivo. La giurisprudenza consolidata di questa Corte, in effetti, è orientata nel senso che, al fine di soddisfare il principio della necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, le manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto (salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali) devono essere contestuali e, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito (ed unico:

Cass. SU n. 6827 del 2010; Cass. n. 7297 del 2009; Cass. n. 25798 del 2015; Cass. n. 6555 del 2014; Cass. n. 12540 del 2016; Cass. n. 7478 del 2020) documento, recante la sottoscrizione (anche non contemporanea) del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi (Cass. n. 19638 del 2005; Cass. n. 24826 del 2005; Cass. n. 8950 del 2006; Cass. n. 1702 del 2006; Cass. n. 1752 del 2007; Cass. n. 24679 del 2013) per cui è escluso che la conclusione del contratto possa avvenire per corrispondenza ed assumere, per l'effetto, la forma di due dichiarazioni separate (Cass. n. 2067 del 2003;

Cass. n. 5782 del 2006). Nel caso in esame, invece, lo stesso ricorrente ammette la distinzione (e, quindi, la mancanza di contestualità) tra la dichiarazione negoziale dell'azienda, contenuta nella lettera di conferimento Ric. 2017 n. 21279, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 dell'incarico del 24/4/1986, e quella dello stesso professionista, (implicitamente) contenuta nella relativa sottoscrizione in data 15/1/1987: né si verteva in regime derogatorio delle prescrizioni di cui all'art. 17 del r.d. n. 2240 cit., in quanto l'attività professionale dell'istante non è di certo qualificabile come un'impresa commerciale (Cass. n. 7478 del 2020).

Deve, pertanto, escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali (Cass. n. 24679 del 2013; cfr. anche Cass. n. 21477 del 2013).

Il contratto mancante del succitato requisito è, peraltro, nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, neppure attraverso l'esecuzione della prestazione da parte del privato, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. n. 22501 del 2006; Cass. n. 15488 del 2001; Cass. n. 27910 del 2018). 4.5. D'altra parte, come questa Corte ha di recente ribadito (Cass. n. 11465 del 2020), in caso di contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione, l'osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno nonché Ric. 2017 pi. 21279, Sez. 2, CC del 22 marzo 2022 l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso: nel caso in esame, al contrario, non risulta, in mancanza di riproduzione in ricorso del suo contenuto, che la lettera di conferimento dell'incarico, invocata dal ricorrente, contenesse l'indicazione della prestazione richiesta e del compenso dovuto. 5.1.

Il ricorso è, dunque, infondato e dev'essere, quindi, respinto. 5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5.3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22